MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 30 settembre 2021

Attuazione dell’articolo 1, comma 533, della legge n. 145/2018. Finanziamento da parte Inail dell’assegno di ricollocazione, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione

Art. 1

Modalità di concorso dell’Inail al finanziamento dell’assegno di ricollocazione erogato a favore delle persone con disabilità da lavoro

1. L’Inail concorre al finanziamento dell’assegno di ricollocazione erogato a favore delle persone con disabilità da lavoro in misura pari al 60% dei relativi oneri trasferendo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le risorse destinate al predetto concorso.

Art. 2

Concorso per gli anni 2019 e 2020

1. L’Inail trasferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la somma complessiva di euro 48.494,00 per gli anni 2019 e 2020.

2. Il trasferimento della predetta somma è effettuato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3

Concorso per il triennio 2021-2023

1. Il contributo dell’Inail per il triennio 2021-2023 è determinato, nell’importo di euro 324.000,00 per ciascun anno.

2. Il trasferimento avviene per l’anno 2021 entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Per gli anni successivi il trasferimento avviene entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. Qualora al termine di ciascun esercizio finanziario il contributo dell’Inail risultasse superiore all’importo degli oneri effettivamente sostenuti, nell’anno di riferimento, per l’erogazione dell’assegno di ricollocazione in favore delle persone con disabilità da lavoro, le risorse non utilizzate incrementeranno la dotazione finanziaria dell’anno successivo destinata all’erogazione di detto assegno in favore delle persone con disabilità da lavoro.

Art. 4

Rendicontazione

1. Al termine del triennio 2021-2023 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Anpal trasmetteranno all’Inail il rendiconto degli oneri effettivamente sostenuti per l’erogazione dell’assegno di ricollocazione in favore delle persone con disabilità da lavoro.

2. Nel caso in cui l’importo trasferito dall’Inail a titolo di concorso al finanziamento dell’assegno di ricollocazione erogato a favore dei disabili da lavoro risulti maggiore o inferiore a quello corrispondente al 60% degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, la differenza per difetto del contributo sarà regolata dall’Inail mediante trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di detta differenza entro il 31 dicembre 2024 e l’eventuale eccedenza sarà regolata mediante trasferimento del relativo importo da parte del predetto Ministero all’Inail entro la stessa data.

Art. 5

Rideterminazione del concorso a decorrere dal 1° gennaio 2024

1. La misura del concorso dell’Inail al finanziamento dell’assegno di ricollocazione erogato a favore delle persone con disabilità da lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sarà determinata, tenuto conto dell’andamento della spesa nel triennio precedente, con decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 2023.