SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – Decreto 10 dicembre 2021

Modifiche al decreto 22 dicembre 2020, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa

Art. 1

Il «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa», di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2020, n. 251, è novellato con le modificazioni di seguito riportate:

all’art. 14, comma 7:

la lettera a) è sostituita dalla seguente,

«a) sono nominati magistrati addetti all’Ufficio quelli che non beneficiano di incarichi soggetti al regime dell’autorizzazione o del conferimento d’ufficio ad eccezione di non più di uno fra:

1) incarichi di docenza presso università pubbliche o private ovvero presso enti di formazione pubblici o privati;

2) incarichi di studio individuale o come componente di apposite Commissioni di studio, con esclusione degli incarichi, in qualunque modo denominati, di esperto o consulente giuridico.

Restano comunque consentiti, senza limiti, gli incarichi previsti a titolo gratuito.

Per tutta la durata dell’incarico presso l’Ufficio studi i magistrati addetti non possono beneficiare di incarichi soggetti al regime dell’autorizzazione o del conferimento d’ufficio ad eccezione degli incarichi di cui ai precedenti punti 1 e 2.

In ogni caso il Consiglio di Presidenza valuta la compatibilità dell’incarico con l’impegno richiesto;».

dopo la lettera a) è aggiunta la lettera «a-bis)»,

«a-bis) non possono essere nominati i magistrati che compongono il Consiglio di Presidenza e quelli facenti parte dell’Ufficio per il Massimario;».

Art. 2

La novella di cui all’art. 1 è entrata in vigore il 1° dicembre 2021.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.