AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 22 dicembre 2021, n. 852

IVA – operazioni esenti articolo 10, comma 1, n. 9) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – attività di intermediazione nella vendita di azioni

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La società istante ALFA, in data 25 maggio 2021, ha perfezionato il closing per la cessione a GAMMA, società di investimento statunitense, della totalità delle quote detenute in DELTA, società danese ed holding del gruppo EPSILON, attivo nel member management software dei club, ossia nel software per la gestione di club e palestre. Prima di tale operazione, ALFA deteneva il 100% della partecipazione al capitale di DELTA.

La vendita della partecipazione dall’istante all’acquirente è stata intermediata da BETA. Il broker, in particolare, è stato incaricato dall’istante di individuare potenziali compratori interessati all’acquisizione della partecipazione in Amleto, gestendo le diverse fasi della trattativa e supportando le parti al fine della positiva conclusione dell’affare.

Per lo svolgimento dell’attività, BETA ha maturato un corrispettivo nei confronti dell’istante pari ad euro 1.500.000,00, determinato in proporzione al valore della vendita della partecipazione. Il corrispettivo è stato fatturato in data 25 maggio 2021 da BETA:

(i) senza applicazione dell’IVA danese

(ii) senza l’indicazione “inversione contabile”, e

(iii) esponendo la partita IVA danese di BETA, che risulta non abilitata al VIES e, da una ricerca sui data base delle partite IVA comunitarie, è risultata inattiva.

L’istante si interroga quindi in merito al corretto trattamento IVA della prestazione ricevuta.

Nello specifico, tenuto conto degli elementi soggettivi ed oggettivi che contraddistinguono il broker e l’attività da questo concretamente resa nei confronti di ALFA, l’istante ritiene che detta attività sia ascrivibile ad una intermediazione nella vendita di azioni, da esentare da IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 9) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in base al quale ” sono esenti dall’imposta […] le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relativi alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7)”.

L’istante sostiene che tale conclusione sembrerebbe confermata anche dalle modalità di fatturazione dei corrispettivi verso la società, nonché dalle considerazioni di maggiore dettaglio riportate al paragrafo successivo.

Considerato, tuttavia, che nella normativa nazionale ed in quella comunitaria manca una definizione di “intermediazione” e che la questione è stata oggetto di chiarimenti resi in via interpretativa dalla giurisprudenza comunitaria e dalla amministrazione finanziaria con diversi documenti di prassi e con riferimento a casistiche non del tutto coincidenti con quella in rassegna, viene richiesto che l’Agenzia delle entrate fornisca il suo parere in merito all’applicabilità al caso descritto del regime di esenzione da IVA di cui al citato articolo 10, comma 1, n. 9) del d.P.R. n. 633 del 1972.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Le prestazioni di mandato ed intermediazione alla vendita di partecipazioni rientrano tra le fattispecie espressamente esentate da IVA dal legislatore nazionale, in base al combinato disposto dei nn. 4) e 9) del citato articolo 10.

Testualmente, in base alla richiamata disposizione ” sono esenti dall’imposta […] le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relativi alle operazioni di cui i nn. da 1) a 7)”, dove il punto 4) elenca proprio le ” operazioni relative ad azioni”.

Le disposizioni nazionali appena richiamate risultano dall’esatto recepimento delle regole dettate a livello comunitario con la direttiva n. 2006/112/CE, la quale, all’articolo 135, prevede che ” Gli Stati membri esentano le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli di cui all’articolo 15, paragrafo 2″.

Per i soggetti che operano, quindi, nell’intermediazione di azioni o partecipazioni, l’attività da essi prestata risulta espressamente esentata dall’applicazione dell’IVA.

A questo proposito, ALFA ha quindi verificato che BETA (i) sotto il profilo soggettivo, è intervenuta nell’operazione rivestendo il ruolo di intermediario indipendente e (ii) sotto il profilo oggettivo, ha reso un’attività di mera intermediazione, e non consulenziale e/o di altra natura, mettendo in contatto le parti e supportandole al solo fine della positiva conclusione dell’affare.

– Profilo soggettivo intermediario indipendente

Prima di fornire le indicazioni in merito al caso concreto rappresentato nell’istanza, secondo la società è utile ripercorrere sinteticamente alcuni chiarimenti ufficiali che sono rinvenibili nella prassi dell’Amministrazione finanziaria e nella giurisprudenza comunitaria con riferimento alle prestazioni di intermediazioni rese in materia d’investimenti.

La prima interpretazione della nozione di ” negoziazione relativa a titoli” è stata fornita con la sentenza del 13 dicembre 2001 – Causa C-235/00, dove la Corte di Giustizia ha fornito dei primi capisaldi, affermando che ” esso contempla un’attività fornita da un intermediario che non occupa il posto di una parte in un contratto relativo ad un prodotto finanziario e la cui attività è diversa dalle prestazioni contrattuali tipiche fornite dalle parti di un siffatto contratto. Infatti, l’attività di negoziazione è un servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest’ultima come distinta attività di mediazione. Essa può consistere, tra l’altro, nell’indicare le occasioni in cui concludere un tale contratto, nell’entrare in contatto con l’altra parte e nel negoziare in nome e per conto del cliente i particolari delle prestazioni reciproche. La finalità di tale attività è quindi di fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto” (Causa C-235/00 – CSC Financial Services, par. 39).

Sulla base di questa interpretazione, l’Agenzia delle entrate si è espressa per la prima volta sul tema delle prestazioni di intermediazione tramite la risoluzione n. 343/E del 2008, che ha inquadrato le operazioni di cui all’articolo 1, comma 5, lett. f, del TUF, ed in particolare quelle collegate ad un’operazione di negoziazione, mediazione e intermediazione esenti ai sensi dell’articolo 10, comma 1, nn. 4) e 9), del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto riconducibili a operazioni esenti.

In altre parole, secondo l’orientamento espresso dall’Agenzia delle entrate, l’attività di consulenza in materia di investimenti può fruire del regime di esenzione dall’imposta nel momento in cui sussiste un collegamento funzionale di tale attività rispetto all’operazione di acquisto/dismissione degli strumenti finanziari individuati.

A questo quadro si aggiunge il successivo Working Paper n. 849 del 22 aprile 2015 del Comitato Consultivo IVA, il quale, interrogato sulla qualificazione dei servizi di consulenza finanziaria, ha espresso il seguente orientamento:

” 1. Il Comitato IVA [all’unanimità] conferma che, si fini di cui all’articolo 135 (1) (f), della direttiva IVA, e conformemente alla giurisprudenza costante dalla Corte do giustizia dell’unione europea (CGUE), il concetto di “negoziazione si riferisce ad un servizio reso da un intermediario come una distinta attività di mediazione, il cui scopo è quello di fare tutto ciò che è necessario perché due parti concludano un contratto senza che l’intermediario abbia alcun interesse proprio nei termini del contratto.

Il comitato IVA [all’unanimità] concorda sul fatto che i servizi consistenti nella fornitura di consulenza d’investimento in titoli devono essere visti come attività di negoziazione soltanto quando l’attività soddisfa le condizioni di una distinta attività di mediazione come stabilito dalla CGUE.

2. Il comitato IVA è del parere [unanime] che un servizio di consulenza in materia di investimenti in titoli in cui il prestatore del servizio di consulenza non è coinvolto nella negoziazione e conclusione del contratto tra il cliente e la parte che promuove i titoli nel campo di applicazione dell’articolo 135 (1) (f), della direttiva IVA”.

Tali principi sono stati fatti propri dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 38/E del 2018, dove l’amministrazione ha osservato:

– che, ai fini dell’esenzione IVA, l’attività di negoziazione deve essere condotta mediante l’intervento/partecipazione del prestatore di tale servizio nella conclusione del contratto tra il cliente ed il potenziale investitore, e

– che il servizio di negoziazione deve essere fornito direttamente ai clienti in posizione di assoluta indipendenza e imparzialità, ossia l’intermediario non deve distribuire strumenti finanziari propri e non percepire incentivi o retrocessione da parte di terzi, assunto che ” il servizio di consulenza in materia di investimenti, infatti, è remunerato esclusivamente dalle commissioni di consulenza e dalle commissioni di performance addebitate sul patrimonio del cliente/investitore”.

Da ultimo, con la risposta n. 437 del 2020, l’Agenzia delle entrate ha confermato i concetti appena riepilogati, rimarcando l’importanza dell’elemento dell’imparzialità rispetto all’attività di negoziazione, e negando in tal caso l’esenzione IVA per la prestazione resa da un mediatore che risultava legato da rapporti di partecipazione con le parti di una compravendita di quote.

Ciò detto, ad avviso della società, considerato che BETA è un soggetto totalmente terzo rispetto al gruppo ALFA e che è stato ingaggiato al solo fine di individuare un potenziale acquirente (anch’esso terzo) della partecipazione in DELTA e di intermediarne le trattative, non vi sono dubbi sul fatto che

(i) senza l’intervento/partecipazione del broker, che ha individuato l’acquirente della partecipazione, mediandone i rapporti con ALFA, l’affare non sarebbe andato in porto, né, tantomeno, si sarebbe concluso,

(ii) il broker si trovava in una posizione di assoluta indipendenza rispetto ad entrambe le parti contrattuali che ha posto direttamente in contatto: non ha distribuito strumento finanziari propri, non ha percepito incentivi o retrocessioni commissionali da parte di terzi (è stato unicamente remunerato dalle commissioni di performance, come chiaramente ammesso dalla richiamata giurisprudenza e prassi) e, soprattutto, non è legato da alcun rapporto di partecipazione con le parti della vendita.

Oltre a questo, da alcune analisi sullo status del fornitore, è risultato che BETA ha la partita IVA inattiva. ALFA ha verificato tale aspetto anche chiedendo riscontro direttamente al broker, il quale ha confermato che questa è una caratteristica tipica della società danesi che prestano servizi finanziari esentati da IVA.

Infatti, all’articolo 272 della direttiva n. 2006/112/CE è espressamente previsto che i singoli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi da determinati obblighi e adempimenti, tra cui quelli di identificazione di cui all’articolo 213 e ss. della medesima direttiva. Tale esonero è però applicabile unicamente alle limitate categorie di soggetti individuate dalla direttiva, tra cui ” c) i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti in virtù degli articoli 132, 135 e 136, degli articoli da 146 a 149 e degli articoli 151, 152 e 153″.

Pertanto, poiché tali soggetti prestano unicamente attività esenti, senza quindi obblighi di effettuare versamenti o la possibilità di detrarre l’IVA in rivalsa, il legislatore danese ha optato per l’adozione di detta semplificazione, non imponendo così a loro carico alcun obbligo di registrazione ai fini IVA in Danimarca.

In altre parole, sostiene l’istante, il fatto che la normativa danese conceda ad un soggetto passivo IVA di non attivare la partita IVA è subordinato al fatto che detto soggetto presti esclusivamente prestazioni esenti.

Nel caso di BETA, ciò è comprovato anche dalla compilazione della fattura n. 17/2021 emessa, la quale:

(i) non riporta l’addebito IVA, come da loro stessi confermato, in quanto la prestazione è esente, e

(ii) non riporta neppure alcuna indicazione di “inversione contabile”, che si ricorda essere una specificazione obbligatoria (qualora applicabile) ai sensi dell’articolo 226 della direttiva n. 2006/112/CE, da riportare nella fattura emessa da operatori comunitari. Questo alla luce del fatto che su una prestazione esente l’imposta non sarebbe in ogni caso dovuta dall’acquirente/destinatario della prestazione.

Secondo la società istante, lo status di soggetto privo di partita IVA, adottato da BETA in virtù di specifiche previsioni della normativa IVA danese riservate alle imprese che offrono esclusivamente attività esenti dal tributo (in recepimento della direttiva IVA), corrobora il fatto che l’entità svolge unicamente prestazioni rientranti tra quelle esentate dall’IVA, tra cui quella d’intermediazione resa all’istante.

Diversamente, infatti, se le operazioni svolte non fossero esentate dal tributo, BETA dovrebbe attivare la propria partita IVA (indipendentemente dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile).

Nonostante quanto detto sin qui sia già sufficiente a qualificare il broker ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, si può inoltre evidenziare che BETA, non avendo una partita IVA attiva, non risulta neppure iscritta al registro VIES. Pertanto, in accordo con gli orientamenti di prassi nazionale (circolare n. 4/E del 2011, circolare n. 39/E del 2011 e, in ultimo, la risoluzione n. 42/E del 2012) e delle più recenti ” quick fixes” (direttiva (UE) 2018/1910, considerando n. 7), che hanno evidenziato come il requisito dell’iscrizione nei registri VIES sia un requisito sostanziale ai fini delle transazioni comunitarie, l’operazione in esame dovrebbe ritenersi territorialmente rilevante (sebbene in regime di esenzione) unicamente in Danimarca.

– Profilo oggettivo: l’attività di intermediazione resa

Sotto il profilo oggettivo, la società ritiene utile riepilogare il contenuto del contratto sottoscritto tra ALFA e BETA, descrivendone le attività svolte, al fine di delinearne con maggiore dettaglio il perimetro e la natura.

In particolare, lo “scope” del contratto prevede le seguenti aree di attività:

i. Gestione complessiva del progetto dal kick-off fino alla chiusura dell’affare: per l’intera durata delle trattative il broker si è assicurato che tutti i processi di lavoro procedessero secondo le tempistiche previste;

ii. Stabilire una strategia per la gestione dell’affare: il broker ha fornito suggerimenti in merito alla strategia più corretta per condurre le trattative, eventualmente fornendo degli aggiustamenti durante il processo;

iii. Operare come consulente e “sparring partner” per tutte le decisioni di processo strategico e tattico: il broker ha fornito input e consigli su come gestire al meglio le tattiche e le trattative per una positiva conclusione dell’affare;

iv. Operare come contatto chiave per i potenziali acquirenti e i loro rappresentanti e consulenti (in stretto coordinamento del team del cliente): il broker si è posto come punto di contatto per gli oltre 75 potenziali acquirenti individuati;

v. Esame del mercato per individuare potenziali investitori e identificare un gruppo di soggetti che dovrebbero essere contattati con riferimento alla transazione: il broker ha analizzato e predisposto una lista di potenziali acquirenti della partecipazione;

vi. Contattare un elenco prioritario di queste parti come parte della strategia di pre-marketing: il broker ha preso dei contatti con le potenziali parti individuate, al fine di includere nelle trattative quelle che si sono dimostrate maggiormente interessate;

vii. Pianificazione dell’approccio dell’investitore, identificazione delle persone chiave e pianificazione degli incontri: il broker ha predisposto delle time table dettagliate con tutti i diversi scenari presi in considerazione con i potenziali acquirenti selezionati;

viii. Definizione delle strategie relative alle trattative nelle diverse fasi e attuazione con i potenziali investitori: il broker ha elaborato diverse strategie da intraprendere nei confronti dei diversi acquirenti in ogni fase delle trattative, sulla base dell’analisi delle conversazioni avute con questi ultimi;

ix. Raccolta e analisi delle informazioni rilevanti per il mercato e per la positiva conclusione della trattativa: il broker ha richiesto e analizzato le informazioni disponibili ad essere utilizzate per i potenziali acquirenti;

x. Preparazione di pacchetti di dati, materiale di marketing e documentazione per le trattative (ad esempio lettere, teaser, memorandum informativi, presentazioni di gestione e altro materiale di marketing adatto alla distribuzione a potenziali investitori, sulla base sia delle informazioni pubbliche che delle informazioni pertinenti fornite dal cliente): il broker ha preparato del materiale informativo da utilizzare in tutte le fasi della trattativa, al fine di fornire dati ed informazioni sulla partecipazione ceduta ai potenziali clienti;

xi. Sulla base delle informazioni che devono essere fornita ai potenziali acquirenti, assistenza e supporto verso il management della società nella presentazione di un piano aziendale, comprese le proiezioni finanziarie da presentare ai potenziali investitori: il broker ha assistito la società nella predisposizione e documentazione del business plan utilizzato al fine di presentare l’operazione ai potenziali clienti;

xii. Supervisione, organizzazione e coordinamento con gli altri professionisti del cliente, di data room e sessioni di due diligence: il broker ha fornito assistenza nella compilazione de data room, ha supervisionato che solo le informazioni necessarie venissero condivise con le persone indicate e nel momento richiesto;

xiii. Suggerimenti sul valore e sui termini delle offerte ricevute e sulle strategie negoziali adeguate in relazione ai potenziali investitori: il broker ha analizzato e fornito le indicazioni al cliente sulla posizione negoziale e sulle strategie da utilizzare per raggiungere il miglior risultato possibile;

xiv. Gestione quotidiana dell’incarico, assistenza nel coordinamento e nell’amministrazione di tutti i consulenti esterni del cliente e comunicazione sui progressi della trattativa: il broker ha coordinato tutti i vari stakeholder coinvolti nell’operazione ed i potenziali acquirenti al fine della positiva conclusione della transazione;

Il contenuto del contratto sottoscritto tra ALFA e BETA risulta piuttosto ampio.

Tuttavia, dalla descrizione dettagliata delle attività rese è possibile riassumere le seguenti macro aree di intervento:

(i) messa in contatto dell’istante con i potenziali clienti;

(ii) partecipazione diretta alle trattative tra l’istante ed i potenziali acquirenti;

(iii) suggerimento delle strategie più adeguate per condurre positivamente la trattativa;

(iv) fare tutto ciò che era necessario perché le due parti concludessero il contratto.

Tali caratteristiche sono tipiche dei rapporti di intermediazione/negoziazione e rendono indubbio il fatto che l’intera prestazione resa dal broker all’istante sia ascrivibile ad un’attività di questa natura.

Ad ulteriore completamento di quanto descritto, l’istante ritiene utile aggiungere che relativamente agli altri ambiti di attività e consulenza emersi in relazione alla transazione esposta in premessa, quali, a titolo esemplificativo, in materia legale, contabile e fiscale, l’istante ha fatto affidamento sul proprio personale interno, nonché sul proprio team di consulenti esterni.

In aggiunta a quanto precede e ad ulteriore riprova dello stesso, vale far altresì presente che, anche sotto il profilo oggettivo, il trattamento previsto dalla normativa dello Stato membro del prestatore (Danimarca) conferma che la prestazione resa da BETA possiede i requisiti per l’esenzione IVA.

Infatti, lo svolgimento esclusivo di operazioni oggettivamente esenti da imposta è il presupposto normativo danese, a sua volta derivato dalla direttiva 2006/112/CE, che esenta i soggetti passivi da determinati obblighi, tra cui quello dell’identificazione nello Stato membro di residenza, come già esplicitato al paragrafo precedente.

In sostanza, vi è conseguenzialità e coerenza tra la natura oggettiva dell’attività (e quindi delle singole operazioni svolte) e la qualificazione soggettiva di BETA.

La società ricorda che tutte le prestazioni esenti hanno carattere oggettivo, pertanto, l’esonero concesso ad BETA in merito all’identificazione IVA in Danimarca è conseguenza diretta della natura finanziaria e di intermediazione dell’attività resa in via esclusiva dal broker, in quanto rientranti tra le attività esenti.

Su questo aspetto vale altresì evidenziare che la natura esente delle operazioni svolte non è una peculiarità dell’ordinamento danese, ma si basa sui precisi dettami di fonte comunitaria, ossia della citata direttiva IVA, da cui derivano tanto le regole danesi quanto quelli italiane. L’IVA è infatti un’imposta armonizzata a livello comunitario e, come tale, le singole disposizioni nazionale in materia devono essere conformi. Oltretutto, in materia di operazioni esenti, la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia ritiene che tali esenzioni vadano interpretate in forma restrittiva, non ammettendo deroghe o estensioni di alcun tipo da parte dei singoli Stati membri.

Pertanto, l’esenzione da IVA riconosciuta dal diritto danese sull’operazione resa da BETA deve valere anche ai fini della qualificazione dell’operazione secondo le regole nazionali, in virtù dell’armonizzazione del sistema dell’IVA, in base al quale in tutti gli Stati membri trovano applicazione i medesimi principi di imposizione, e posto che la fattispecie è palesemente rientrante nell’ambito della citata direttiva.

La società sostiene che l’operazione in rassegna deve essere considerata un’intermediazione per la vendita di azioni, quindi esente da IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 9), del d.P.R. n. 633 del 1972.

Di conseguenza, sostiene l’istante, per ALFA non vi è alcun obbligo di integrazione, dato che il committente non sarebbe debitore di alcuna imposta (Circolare n. 37/E del 2011).

L’istante rappresenta che nel caso in cui l’agenzia delle entrate non provveda a inviare la risposta alla presente istanza di interpello, lo stesso si atterrà alla soluzione prospettata, con tutte le garanzie di legge.

Parere dell’Agenzia delle entrate

Con l’istanza di interpello in esame, la società ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di ricondurre la prestazione offerta dalla società danese BETA – la quale assume l’incarico di consulente finanziario nella transazione avente ad oggetto la vendita fino al 100% delle azioni di DELTA – nel novero delle attività di negoziazione titoli, nell’accezione elaborata dai giudici comunitari, e, in quanto tale, esente da IVA in applicazione di quanto disposto dai nn. 4) e 9) dell’articolo 10, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

In via preliminare occorre rilevare che il presente parere riguarda esclusivamente la disciplina IVA applicabile al compenso percepito dalla società di diritto estero che ha curato la transazione, nel presupposto – riferito dall’istante e qui assunto acriticamente – che la predetta cessione rappresenti una cessione di quote sociali, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 4), del Decreto IVA.

Resta, pertanto, impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria al riguardo ; inoltre, si evidenzia che la presente risposta si fonda sugli elementi forniti dall’istante e, anch’essi, assunti acriticamente dalla scrivente.

Nel merito, si rappresenta quanto segue.

Con la risoluzione n. 38/E del 15 maggio 2018, richiamata dallo stesso interpellante, la scrivente Agenzia ha fornito chiarimenti, sulla base del parere espresso dal Comitato Consultivo dell’IVA, in merito all’applicabilità del beneficio dell’esenzione dall’IVA alle prestazioni di consulenza in materia di investimento titoli.

In proposito, la scrivente, al fine di verificare l’attualità dell’indirizzo interpretativo già espresso in materia con la risoluzione n. 343/E del 2008 – con cui è stata esclusa l’operatività del regime di esenzione dall’IVA per il servizio di consulenza finanziaria in assenza di un collegamento funzionale di tale attività rispetto ad un’operazione di negoziazione (rectius, operazioni di acquisto e/o dismissione degli strumenti finanziari individuati/raccomandati) – ha ritenuto opportuno conoscere il parere del Comitato Consultivo dell’IVA sulla corretta applicazione delle disposizioni esentative recate dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera f) della Direttiva CEE n. 112 del 2006, trasfuse nell’ordinamento domestico nell’articolo 10, comma 1, nn. 4) e 9) del DPR n. 633 del 1972.

In base all’indirizzo espresso dal Comitato Consultivo dell’IVA, riportato testualmente nella soluzione interpretativa prospettata dall’istante, al quale la stessa Agenzia ha aderito con la citata risoluzione n. 38/E del 2018, ” i servizi consistenti nella fornitura di consulenza di investimento in materia di titoli devono essere visti come attività di negoziazione soltanto quando l’attività soddisfa le condizioni di una distinta attività di mediazione come stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.”

Pertanto, ad avviso del Comitato Consultivo dell’IVA ” un servizio di consulenza in materia di investimenti in titoli in cui il prestatore del servizio di consulenza non è coinvolto nella negoziazione e conclusione del contratto tra il cliente e la parte che promuove i titoli non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 135 della direttiva IVA”. (Cfr. Risoluzione n. 38/E del 2018).

Le conclusioni cui è pervenuto il Comitato Consultivo trovano fondamento nella nozione di “attività di negoziazione” come elaborata dai giudici comunitari, secondo cui l’attività di cui trattasi si configura come “un’attività fornita da un intermediario che non occupa il posto di una parte in un contratto (relativo ad un prodotto finanziario) e la cui attività è diversa dalle prestazioni contrattuali tipiche fornite dalle parti di un siffatto contratto. Infatti, l’attività di negoziazione è un servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest’ultima come distinta attività di mediazione. Essa può consistere, tra l’altro, nell’indicare le occasioni in cui concludere un tale contratto, nell’entrare in contatto con l’altra parte e nel negoziare in nome e per conto del cliente i particolari delle prestazioni reciproche. La finalità di tale attività è quindi di fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto”. “I termini «negoziazione relativa a titoli» non riguardano i servizi che si limitano a fornire informazioni su un prodotto finanziario e, eventualmente, a ricevere e ad evadere le richieste di sottoscrizione dei titoli corrispondenti, senza emetterli” (cfr. sentenza 13 dicembre 2001, causa C-235/00).”

Pertanto, in conformità al parere fornito dal Comitato Consultivo dell’IVA, come rilevato nella risoluzione n. 38/E del 2018, ” il servizio di consulenza in materia di investimenti fornito senza che sia ravvisabile alcun intervento/partecipazione del consulente/prestatore del servizio nella conclusione del contratto tra il cliente/potenziale investitore e la parte che promuove/emette i titoli non è inquadrabile come attività di negoziazione/intermediazione esente da IVA ai sensi dell’art. 135, paragrafo 1, lett. f), della Direttiva IVA 2006/112/CE.”

Avendo riguardo al caso in esame, in base a quanto rappresentato dalla società istante ed dall’esame della documentazione prodotta (schema di contratto di consulenza in materia di investimenti), emerge che la società danese BETA ha svolto una serie di attività volte al buon esito dell’operazione di cessione, quali:

– assicurarsi che tutti i processi di lavoro procedessero secondo le tempistiche previste;

– fornire suggerimenti in merito alla strategia più corretta per condurre le trattative;

– fornire input e consigli su come gestire al meglio le tattiche e le trattative per una positiva conclusione dell’affare,

– porsi come punto di contatto per i potenziali acquirenti individuati;

– analizzare e predisporre una lista di potenziali acquirenti della partecipazione;

– prendere contatti con le potenziali parti individuate;

– predisporre delle time table dettagliate con tutti i diversi scenari presi in considerazione con i potenziali acquirenti selezionati;

– elaborare diverse strategie da intraprendere nei confronti dei diversi acquirenti in ogni fase delle trattative;

– richiedere e analizzare le informazioni disponibili ad essere utilizzate per i potenziali acquirenti;

– assistere la società nella predisposizione e documentazione del business plan utilizzato al fine di presentare l’operazione ai potenziali clienti analizzare;

– fornire le indicazioni alla società istante sulla posizione negoziale e sulle strategie da utilizzare per raggiungere il miglior risultato possibile.

Dall’elencazione delle attività svolte emerge che la società BETA rende, a fronte di un corrispettivo unico (ancorché quantificato in base al valore della transazione), un’attività complessa riconducibile nel novero delle attività d’intermediazione, ovvero di interposizione nella circolazione di beni o servizi, atteso che anche tutti i servizi ancillari resi dal broker danese sono di fatto propedeutici al perseguimento dell’obiettivo unico che le parti intendono seguire, ovvero la finalizzazione della transazione di cessione delle azioni.

In effetti, le attività rese da BETA manifestano, secondo i dettami derivanti dall’attività d’interpretazione normativa sia unionale che interna, la presenza di un’attività di intermediazione di titoli, nell’accezione elaborata dai giudici comunitari, piuttosto che un’attività di consulenza, che non prevede di norma il coinvolgimento del consulente fino al raggiungimento dello scopo prefissato.

Anche per quanto concerne la terzietà della società danese rispetto alla ALFA, occorre rilevare, da quanto precisato dall’istante, che il broker si trovava in una posizione di assoluta indipendenza rispetto ad entrambe le parti contrattuali che hanno posto direttamente in contatto: non ha distribuito strumento finanziari propri, è stato unicamente remunerato dalle commissioni di performance e, soprattutto, non è legato da alcun rapporto di partecipazione con le parti della vendita.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra evidenziate (a nulla rilevando, contrariamente a quanto asserito dalla società, la modalità con cui la società danese ha redatto la fattura o lo status soggettivo che la stessa assume nel proprio Paese), si concorda con l’Istante sul fatto che il corrispettivo spettante per le prestazioni svolte nella cessione delle quote di capitale detenute nella società DELTA può essere qualificato come relativo ad una operazione di intermediazione e considerato esente da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 9), del d.P.R. n. 633 del 1972. Per quanto concerne il quesito relativo alla applicazione del regime di inversione contabile, si conferma la tesi dell’istante; infatti, come chiarito con la Circolare n. 37/E del 2011, l’emissione della fattura non è obbligatoria per le prestazioni escluse dagli elenchi riepilogativi Intrastat, ovvero nel caso in cui l’operazione sia esente o comunque non assoggettata ad IVA nello Stato del committente.