CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 22 dicembre 2021, n. 120
Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 – Semplificazione per l‘applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali
Ti rendiamo noto che l’ANAC, con delibera n. 777 del 24 novembre, pubblicata il 14 dicembre, in esito al lavoro svolto da apposita commissione di studio in merito all’esame di alcune proposte di semplificazione sull’applicazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione agli ordini e ai collegi professionali, ha deliberato alcune semplificazioni in ordine agli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” nonché di predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito PTPCT).
Al fine di agevolarne la conoscenza, si invia in allegato il testo integrale del provvedimento e si dà conto di seguito, in una breve sintesi, delle semplificazioni individuate.
1) Semplificazioni in materia di trasparenza (D.lgs. n. 33/2013)
a) Esclusione dall’obbligo di pubblicazione, per non compatibilità con la disciplina propria degli ordini professionali, dei seguenti dati e informazioni:
– disposizioni che riguardano la trasparenza del ciclo di gestione della performance (art. 10 co. 4);
– predisposizione e pubblicazione del piano e della relazione sulla performance (art. 10 co. 6 e 8);
– dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (art. 20);
– piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 29, co. 2);
– dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione, limitatamente agli atti degli Organismi indipendenti di valutazione-OIV (art. 31, co. 1)
– atti di programmazione delle opere pubbliche e le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari, e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche, (art. 38, co. 2);
– pianificazione e governo del territorio (art. 39);
– informazioni ambientali (art. 40).
b) Ampliamento dei termini di aggiornamento di alcuni dati oggetto di pubblicazione
È disposto un ampliamento dei termini entro cui devono essere aggiornati i seguenti dati oggetto di pubblicazione (i nuovi termini sono indicati negli allegati 1 e 2 disponibili a questo link):
– tassi di assenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale (art. 16, co. 3);
– costo del personale non a tempo indeterminato (art. 17, co. 2);
– incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18);
– bilancio preventivo e consuntivo (art. 29, co. 1, 1-bis);
– carta dei servizi (art. 32, co 1);
– pubblicazione relativa ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e all’acquisizione d’ufficio dei dati (art. 35).
c) Assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione mediante rinvio con collegamento ipertestuale ad altri documenti, di contenuto analogo
Per la pubblicazione dei dati relativi a:
– dotazione organica e costi del personale (art. 16),
– dati sul personale non a tempo indeterminato (art. 17)
è consentito rinviare, con apposito link, alla specifica sezione del conto annuale da inviare al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), di cui all’art. 60, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, in cui i dati sono pubblicati.
d) Riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, ai fini della semplificazione delle modalità attuative
Si consente di riformulare i contenuti dei seguenti dati da pubblicare:
– atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12): gli ordini territoriali pubblicano lo Statuto, ove presente, o altro atto organizzativo, anche di natura regolamentare, che disciplina l’attività e l’organizzazione della categoria professionale di riferimento; le leggi regionali; il codice di condotta e codice disciplinare e il codice deontologico della categoria professionale di riferimento;
– dati sull’organizzazione dell’amministrazione (art. 13, lett. a) e b)): gli ordini non sono tenuti a pubblicare i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze e dell’indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale. Si conferma, invece, l’obbligo di pubblicazione dei dati dell’organizzazione dell’ordine professionale mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche da cui risultino anche i nomi dei dirigenti o dei “responsabili degli uffici”, ove non vi siano dirigenti (lett. c); nonché dell’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali (lett. d);
– dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 16, co. 3); gli ordini professionali pubblicano in tabella i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale o altre articolazioni interne, ove non vi siano uffici di livello dirigenziale;
– dati sulla contrattazione integrativa, (art. 21, co. 2,): gli ordini professionali pubblicano i dati sulla contrattazione integrativa, ove stipulata;
– dati relativi al bilancio, preventivo e consuntivo (art. 29, co. 1 e 1-bis): gli ordini professionali pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo con una spiegazione semplificata in forma sintetica dei dati sulle entrate e sulle spese. Per la spiegazione semplificata si può pubblicare, in alternativa, la relazione del Tesoriere, ove redatta;
– dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione (art. 31): gli ordini professionali pubblicano i dati relativi agli atti degli organismi di controllo, o altri con funzioni analoghe, comunque denominati, sull’attività e l’organizzazione;
– dati sui servizi erogati (art. 32): gli ordini professionali pubblicano tali dati con riferimento ai soli servizi resi ad utenti esterni, ove ve ne siano, e non quelli resi agli associati;
– dati relativi ai procedimenti amministrativi, ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e all’acquisizione d’ufficio dei dati (art. 35, co. 1): negli Allegati alla delibera, cui si rinvia, sono inserite mere precisazioni sui contenuti dei soli obblighi di pubblicazione previsti alle lett. a), b) e c), riguardanti il procedimento, l’unità organizzativa responsabile dello stesso e i recapiti utili dell’unità organizzativa competente all’adozione del provvedimento finale;
– informazioni necessarie per i pagamenti informatici (art. 36): gli ordini professionali pubblicano i dati sui pagamenti facendo riferimento al sistema di pagamenti informatici PagoPa. Nelle sole more dell’adeguamento a quest’ultimo, continua ad essere pubblicato l’IBAN;
– dati su interventi straordinari e di emergenza (art. 42): gli ordini professionali pubblicano tali dati solo ove siano stati effettuati tali interventi.
e) Assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli ordini territoriali da parte del Consiglio Nazionale
Per i dati relativi alla contrattazione collettiva nazionale (art. 21, co. 1) l’obbligo è assolto solo dal Consiglio Nazionale (operativamente, gli ordini territoriali inseriscono solo un link che rinvia al dato pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale).
Le semplificazioni sopra elencate sono immediatamente operative.
2) Semplificazioni applicabili per la predisposizione dei PTPCT
Per gli Ordini e collegi professionali con meno di 50 dipendenti è consentito:
a) adottare il PTPCT e, nell’arco del triennio, confermare annualmente, con apposito atto, il Piano in vigore (ciò sarà possibile, tuttavia, solo in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell’ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi strategici in un’ottica di incremento e protezione del valore pubblico);
b) nell’identificare le aree a rischio corruttivo, limitarsi a considerare quelle espressamente previste dal legislatore vale a dire:
– autorizzazione/concessione;
– contratti pubblici;
– concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
– concorsi e prove selettive e un numero ridotto di altre aree ritenute di maggiore significatività ai fini della prevenzione della corruzione già individuate dalla normativa di riferimento, come, ad esempio, le tre aree specifiche individuate nel PNA 2016 (delibera ANAC n. 831/2016), relative a:
– formazione professionale continua,
– rilascio di pareri di congruità delle parcelle (solo per gli ordini territoriali),
– indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici.
Deve in ogni caso tenersi sempre conto delle aree a rischio specifico afferenti alle funzioni di propria
competenza.
c) nella programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, specificare chiaramente, per ogni misura, solo i seguenti elementi:
– il soggetto responsabile dell’attuazione,
– i termini entro cui attuare la misura,
– la previsione e i tempi del monitoraggio sull’attuazione della stessa.
Le predette misure di semplificazione saranno applicabili ai fini della predisposizione del PTPC 2022-2024.
Allegato
Delibera n. 777 del 24 novembre 2021
Oggetto: delibera riguardante proposte di semplificazione per l‘applicazione della normativa
anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali.
Riferimenti normativi
Legge 6 novembre 2012, n. 190
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 2-bis, co. 2, lett. a) e art. 3, co. 1-ter
Parole chiave
“ordini e collegi professionali nazionali” – “ordini e collegi professionali territoriali” – “semplificazioni in
materia di trasparenza e di anticorruzione”.
Vista
la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione» e ss.mm.ii;
Visto
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e
ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 2-bis, co. 2 lett. a) e l’art. 3, co. 1-ter secondo cui, rispettivamente, la
medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica, in quanto compatibile, agli ordini
e collegi professionali e nei confronti di questi ultimi l’Autorità può precisare gli obblighi di pubblicazione e
le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura, alla dimensione organizzativa e alle attività
svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate di attuazione;
Viste
le delibere ANAC n.ri 1310 del 28 dicembre 2016, «Prime linee guida recenti recanti indicazioni sull’attuazione
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato
dal d.lgs. 97/2016» e 1134 dell’11 novembre 2017, «Nuove linee guida per l’applicazione della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati
e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, in cui l’Autorità si è espressa in
merito al criterio della “compatibilità” nel senso che vada inteso come necessità di trovare gli adattamenti
agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di
enti e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente;
Visto
il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, adottato con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016, ed in
particolare l’approfondimento III contenuto nella Parte speciale dedicato agli ordini e ai collegi professionali
in cui l’Autorità ha rinviato a specifiche Linee guida la formulazione di indicazioni per l’attuazione della
normativa in materia di trasparenza da considerare parte integrante del PNA;
Vista
la costituzione in data 7 aprile 2021 di un apposito gruppo di lavoro interno all’Autorità coordinato da
Consiglieri dell’Autorità per approfondire il tema dell’applicazione della normativa in materia di trasparenza
e anticorruzione agli ordini e ai collegi professionali al fine di formulare eventuali proposte di
semplificazione;
Considerati
gli esiti dell’attività svolta dal gruppo di lavoro esaminati dal Consiglio in data 21 luglio 2021;
Tenuto conto
che il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’adunanza del 28 luglio 2021, ha approvato lo
schema di delibera recante semplificazioni per l‘applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza
agli ordini e collegi professionali, da porre in consultazione pubblica sul sito istituzionale sino al 13
settembre 2021;
Tenuto conto
delle osservazioni pervenute in esito alla consultazione e altresì delle richieste di semplificazione già
rappresentate all’Autorità dagli stessi ordini e collegi professionali;
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
Delibera
Premessa
Sono pervenute all’Autorità richieste di parere in ordine all’applicabilità della normativa in materia di
trasparenza e anticorruzione agli ordini e ai collegi professionali.
In proposito, l’Autorità ha costituto, con atto del 7 aprile 2021, un apposito gruppo di lavoro, coordinato da
due Consiglieri dell’Autorità, al fine di approfondire la tematica relativa all’applicabilità agli ordini e ai collegi
professionali della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, con l’obiettivo di addivenire ad una
preliminare chiarificazione al riguardo nonché, in ogni caso, all’individuazione delle possibili modalità
semplificate di applicazione di tale normativa ed eventualmente proporre segnalazioni al Governo e al
Parlamento.
In esito alle riunioni del gruppo di lavoro, l’Autorità ha valutato, ai sensi dell’art. 3, co. 1 ter, del d.lgs.
33/2013 che gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura, alla
dimensione organizzativa e alle attività svolte dagli ordini e dai collegi professionali possano essere
precisati in una logica di semplificazione, tenendo conto dei seguenti principi e criteri:
1) principio di compatibilità (art. 2-bis, co. 1, lett. a) del d.lgs. 33/2013), che impone di applicare la
disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni anche agli ordini professionali
“in quanto compatibile”. Ove gli obblighi di pubblicazione non siano considerati “compatibili” sono
ritenuti non applicabili;
2) riduzione degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento. Ove possibile, e non contrastante con le
finalità della pubblicazione, possono essere ampliati i termini entro cui i dati devono essere pubblicati
e aggiornati;
3) semplificazione degli oneri per gli ordini e i collegi di ridotte dimensioni organizzative secondo il
principio di proporzionalità;
4) semplificazione delle modalità attuative attraverso una riformulazione dei contenuti di alcuni dati da
pubblicare, sempre in coerenza con la finalità della norma che ne impone la pubblicazione.
5) in via residuale ed eventuale e, ove possibile, assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione da parte
degli ordini e dai collegi nazionali invece che da parte di quelli territoriali.
L’Autorità ritiene, invece, che non possano formare oggetto di precisazione quegli obblighi di pubblicazione
previsti nel d.lgs. 33/2013 che siano assistiti da sanzioni o vincoli di efficacia indicati specificatamente dal
legislatore. Si tratta, in particolare, dei casi per cui sono previste sanzioni per violazioni di obblighi ex art.
471 e dei casi in cui la pubblicazione dei dati del d.lgs. 33/2013 è considerata condizione legale di efficacia
dei provvedimenti.
1. Semplificazioni in materia di trasparenza
Tenendo conto dei criteri sopra esposti, l’Autorità indica le seguenti semplificazioni:
a) Rilevazione della “non compatibilità” di alcuni obblighi di pubblicazione, con esclusione quindi
dell’obbligo di pubblicare i seguenti dati:
– art. 10 “Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione” con riferimento
alle disposizioni che riguardano la trasparenza del ciclo di gestione della performance (co. 4)
e alla predisposizione e pubblicazione del piano e della relazione sulla performance (co. 6, 8);
– art. 20 “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla
distribuzione dei premi al personale”;
– art. 29, “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, co. 2;
– art. 31, “Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e
sull’attività dell’amministrazione”, co. 1, limitatamente agli atti degli Organismi indipendenti di
valutazione;
– art. 38, “Atti di programmazione delle opere pubbliche e le informazioni relative ai tempi, ai costi
unitari, e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche”, co. 2;
– art. 39 “Pianificazione e governo del territorio”;
– art. 40 “Informazioni ambientali”.
b) Revisione dei termini di aggiornamento:
1 Si fa riferimento agli artt. 4-bis, co. 2 (dati sui pagamenti), 14, co. 1, lett. f) (mancata o ritardata comunicazione dati reddituali e patrimoniali); 14, co. 1-ter (mancata comunicazione emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica), 22, co. 2 (violazione degli obblighi di pubblicazione).
2 Si fa riferimento all’art. 15, co. 2 (consulenze e collaborazioni) e all’art. 26, co. 3 (sovvenzioni ed erogazioni di contributi), che rilevano per gli ordini e i collegi professionali. Il d.lgs. 33/2013 prevede, inoltre, ulteriori casi in cui la pubblicazione è condizione legale di efficacia dei provvedimenti (art. 39, co. 3, atti di pianificazione e governo del territorio; art. 15-bis, co. 2, incarichi nelle società controllate).
In particolare, i termini di aggiornamento sono stati rivisti ed ampliati (come esplicitato negli allegati
1 e 2 alla presente delibera) per la pubblicazione dei seguenti dati:
– art. 16, co. 3, d.lgs. 33/2013, relativo ai tassi di assenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale;
– art. 17, co. 2, d.lgs. 33/2013, relativo al costo del personale non a tempo indeterminato;
– art. 18, d.lgs. 33/2013, sugli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti;
– art. 29, co. 1, 1-bis d.lgs. 33/2013, sul bilancio, preventivo e consuntivo;
– art. 32, co 1, d.lgs. 33/2013 con riguardo alla carta dei servizi;
– art. 35, d.lgs. 33/2013, sulla pubblicazione relativa ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e all’acquisizione d’ufficio dei dati.
c) Assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione mediante rinvio con collegamento ipertestuale ad altri documenti, di contenuto analogo:
– art. 16, con riferimento alla dotazione organica e ai costi del personale, art. 17, con
riferimento ai dati sul personale non a tempo indeterminato. Tali obblighi possono essere
assolti con rinvio alla specifica sezione del conto annuale da inviare al Ministero
dell’economia e delle finanze (MEF), di cui all’art. 60, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, in cui i dati
sono pubblicati. Ciò considerato che il conto annuale prevede l’inserimento dei dati relativi
alla dotazione organica e alle relative spese sostenute;
d) Riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, ai fini della semplificazione delle modalità attuative con riferimento a:
– pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12, d.lgs. 33/2013):
Gli ordini e i collegi territoriali pubblicano lo Statuto, ove presente, o altro atto organizzativo,
anche di natura regolamentare, che disciplina l’attività e l’organizzazione della categoria
professionale di riferimento; le leggi regionali; il codice di condotta e codice disciplinare e il
codice deontologico della categoria professionale di riferimento;
– pubblicazione dei dati sull’organizzazione dell’amministrazione (art. 13 d.lgs. 33/2013):
gli ordini e i collegi professionali non sono tenuti a pubblicare i dati relativi agli organi di
indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive
competenze (lett. a) e dell’indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello
dirigenziale non generale (lett. b). Si conferma, invece, l’obbligo di pubblicazione dei dati
dell’organizzazione dell’ordine o del collegio professionale mediante l’organigramma o
analoghe rappresentazioni grafiche da cui risultino anche i nomi dei dirigenti o dei
“responsabili degli uffici”, ove non vi siano dirigenti (lett. c); nonché dell’elenco dei numeri di
telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta
elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente
i compiti istituzionali (lett. d);
– pubblicazione dei dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato (art. 16, co. 3, d.lgs. 33/2013): gli ordini e collegi
professionali pubblicano in tabella i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello
dirigenziale o altre articolazioni interne, ove non vi siano uffici di livello dirigenziale;
– pubblicazione dei dati sulla contrattazione integrativa, (art. 21, co. 2, d.lgs. 33/2013): gli
ordini e i collegi professionali pubblicano i dati sulla contrattazione integrativa, ove stipulata;
– pubblicazione dei dati relativi al bilancio, preventivo e consuntivo (art. 29, co. 1 e 1-bis, d.lgs.
33/2013): gli ordini e i collegi professionali pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio
preventivo e del bilancio consuntivo con una spiegazione semplificata in forma sintetica dei
dati sulle entrate e sulle spese. Per la spiegazione semplificata si può pubblicare, in
alternativa, la relazione del Tesoriere, ove redatta;
– pubblicazione dei dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività
dell’amministrazione (art. 31, d.lgs. 33/2013): gli ordini e i collegi professionali pubblicano i
dati relativi agli atti degli organismi di controllo, o altri con funzioni analoghe, comunque
denominati, sull’attività e l’organizzazione;
– pubblicazione dei dati sui servizi erogati (art. 32, d.lgs. 33/2013): gli ordini e i collegi
professionali pubblicano tali dati con riferimento ai soli servizi resi ad utenti esterni, ove ve
ne siano, e non quelli resi agli associati;
– pubblicazione dei dati relativi ai procedimenti amministrativi, ai controlli sulle dichiarazioni
sostitutive e all’acquisizione d’ufficio dei dati (art. 35, co. 1, d.lgs. 33/2013): negli Allegati alla
delibera, cui si rinvia, sono inserite mere precisazioni sui contenuti dei soli obblighi di
pubblicazione previsti alle lett. a), b) e c), riguardanti il procedimento, l’unità organizzativa
responsabile dello stesso e i recapiti utili dell’unità organizzativa competente all’adozione
del provvedimento finale;
– pubblicazione delle informazioni necessarie per i pagamenti informatici (art. 36, d.lgs.
33/2013): gli ordini e i collegi professionali pubblicano i dati sui pagamenti facendo
riferimento al sistema di pagamenti informatici PagoPa. Nelle sole more dell’adeguamento
a quest’ultimo, continua ad essere pubblicato l’IBAN;
– pubblicazione di dati su interventi straordinari e di emergenza (art. 42, d.lgs. 33/2013): gli
ordini e i collegi professionali pubblicano tali dati solo ove siano stati effettuati tali interventi.
e) Assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli ordini e collegi territoriali da parte di quelli nazionali:
– contrattazione collettiva nazionale (art. 21, co. 1, d.lgs. 33/2013). L’obbligo è assolto solo dagli
ordini e collegi nazionali; gli ordini e i collegi territoriali possono assolvere a tale obbligo con un
link che rinvii al dato pubblicato sul sito dell’ordine nazionale.
Per il dettaglio delle proposte di semplificazione si rinvia all’Allegato 1) “Elenco degli obblighi di pubblicazione
per gli ordini e i collegi nazionali” e all’Allegato 2) “Elenco degli obblighi di pubblicazione per gli ordini e i collegi
nazionali territoriali e all’Allegato 3) recante “Tabelle di raffronto sulle proposte di semplificazioni per
l‘applicazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione agli ordini e collegi professionali”.
Resta fermo che alcuni degli obblighi di pubblicazione indicati nell’Allegato 1) della delibera ANAC
1310/2016, che la stessa normativa circoscrive a determinati soggetti, non sono applicabili agli ordini e ai
collegi professionali. Si tratta, ad esempio, degli obblighi relativi alle liste di attesa (art. 41, co. 6) e ai
rendiconti dei gruppi consigliari regionali e provinciali (art. 28).
Le semplificazioni relative agli obblighi di pubblicazione, come sopra individuate, sono applicabili dalla data
di pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell’Autorità.
2. Semplificazioni applicabili per la predisposizione dei PTPCT
In considerazione delle medesime esigenze di precisazione dell’attuazione della normativa di
prevenzione della corruzione, in una logica di semplificazione e di minor aggravamento degli enti, specie
di quelli con ridotte dimensioni organizzative, l’Autorità ha anche valutato di intervenire sull’applicazione
della citata normativa con particolare riferimento alla predisposizione dei Piani triennali di prevenzione
della corruzione e della trasparenza. A tal fine, vista altresì l’opportunità di adeguarsi ai principi ispiratori
delle recenti riforme del nostro ordinamento giuridico, orientate anch’esse a una maggiore
semplificazione degli oneri in capo a pubbliche amministrazioni ed enti, l’Autorità ha ritenuto di utilizzare
la soglia dimensionale del numero di dipendenti, inferiore a cinquanta, per individuare gli ordini e i collegi
professionali cui sono applicabili le indicazioni seguenti. Ciò nella consapevolezza che in tal modo ci si
rivolge alla maggior parte di detti enti.
In particolare si ritiene che gli ordini e i collegi professionali con meno di cinquanta dipendenti possano:
a) ferma restando la durata triennale del PTPCT, stabilita dalla legge, adottare il PTPCT e, nell’arco del
triennio, confermare annualmente, con apposito atto, il Piano in vigore, in analogia con la
semplificazione già prevista per i piccoli comuni (cfr. Approfondimento n. IV “Semplificazione per i piccoli
comuni” della parte speciale dell’Aggiornamento 2018 al PNA e PNA 2019/2021, Parte II “I piani
triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle p.a”, § 5). Tale facoltà è ammessa in
assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative
significative intercorse nel corso dell’ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi strategici in un’ottica
di incremento e protezione del valore pubblico;
b) nell’identificare le aree a rischio corruttivo, limitarsi a considerare quelle espressamente previste dal
legislatore all’art. 1, co. 16, l. 190/2012 [a) autorizzazione/concessione; b) contratti pubblici; c)
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; d) concorsi e prove selettive] e un numero
ridotto di altre aree ritenute di maggiore significatività ai fini della prevenzione della corruzione, come,
ad esempio, le tre aree specifiche indicate nell’Approfondimento III “Ordini e collegi professionali”, § 2,
contenuto nella Parte speciale del PNA 2016, individuate a seguito del confronto avuto con
rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali. Si tratta delle aree relative alla formazione
professionale continua, al rilascio di pareri di congruità, all’indicazione di professionisti per
l’affidamento di incarichi specifici. Considerato, tuttavia, che le attività svolte dagli ordini e collegi
professionali sono eterogenee, ciascun ente, nell’individuare le aree a rischio specifico, tiene
naturalmente conto di quelle che afferiscono alle funzioni di propria competenza;
c) nella programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, specificare chiaramente, per ogni
misura, solo alcuni elementi: il soggetto responsabile dell’attuazione, i termini entro cui attuare la
misura, la previsione e i tempi del monitoraggio sull’attuazione della stessa.
Le semplificazioni relative alle misure di prevenzione della corruzione e alla predisposizione del PTPCT sono
applicabili dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell’Autorità per la
predisposizione del PTPCT 2022-2024 e seguenti.
Si fa presente che, alla luce anche di quanto rappresentato dagli ordini in sede di consultazione, rimane
nell’autonomia degli enti stabilire eventuali modalità di aggregazione e collaborazione tra ordini e collegi
nazionali e territoriali, per lo scambio e la condivisione di informazioni per la predisposizione dei PTPCT di
ciascun ente.
***
Tanto rappresentato, in considerazione delle modifiche alla disciplina in materia di anticorruzione e
trasparenza annunciate dal Governo nel PNRR, l ’Autorità, una volta definito il nuovo quadro normativo, si
riserva di avviare un confronto con i rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali al fine di valutare
eventuali ulteriori tematiche di interesse per i suddetti enti in un’ottica di semplificazione degli obblighi.
Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 6 dicembre 2021
Per il Segretario Maria Esposito
Rosetta Greco
Atto firmato digitalmente
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