ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 24 dicembre 2021, n. 2008
Valutazione istanze presentate con decreto flussi stagionali – Stagionalità nel settore agricolo e florovivaismo
È stata formulata alla Scrivente una richiesta di parere in ordine alla individuazione dell’ambito di operatività dell’art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998 in riferimento ad istanze concernenti l’assunzione di lavoratori extracomunitari da adibire all’attività florovivaistica in forza dei flussi di ingresso stagionale previsti per l’anno 2021.
Il quesito tiene conto del fatto che, per quanto qui rileva, il comma 1 dell’art. 24 cit., nella parte in cui riferisce del lavoro subordinato a carattere stagionale nel settore agricolo, potrebbe prestarsi ad un’interpretazione restrittiva idonea a limitarne l’applicazione ai soli casi di inquadramento del personale straniero quale “operaio agricolo”, non anche quale “operaio florovivaista”.
Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 11965 de 21 dicembre 2021, si rappresenta quanto segue.
Si ritiene che l’ambito di operatività della disposizione possa ricomprendere i lavoratori da adibire alla attività florovivaistica per i seguenti motivi:
– a seguito della revisione dell’art. 2135 c.c. (novellato dall’art. 1, comma1, D.Lgs. n. 228/2001), ai fini dell’inquadramento delle attività agricole, rilevano – oltre a quelle principali, tipizzate nel comma 2 (“… dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo …”) – quelle definite “connesse” ai sensi del comma 3, ossia le “… attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco …” nel cui novero appare possibile ascrivere la stessa attività florovivaistica (non apparendo, pertanto, più necessario che per la configurazione di detta attività sia eseguita una fase completa della produzione, realizzandosi l’attività agricola anche per il caso della sola effettuazione di una fase del ciclo biologico e non essendo indispensabile l’utilizzo del fondo);
– l’art.24 cit., dal punto di vista definitorio, sembra individuare, in maniera generale, il “settore agricolo” senza effettuare distinzioni tra lavoratori che – all’interno di tale complessivo assetto merceologico – siano poi, ai fini del rilascio del nulla osta, inquadrati quali “operai agricoli” piuttosto che “operai florovivaisti”;
– sebbene tra le attività individuate quali stagionali nel D.P.R. n. 1525/1963 (ad oggi ancora applicabile nelle more dell’adozione del D.M. previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015) non sia esplicitamente menzionata quella del florovivaista, nondimeno, non può non tenersi conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di settore, peraltro richiamata dal citato art. 21, comma 2.
A tal fine basti ricordare gli artt. 1, 21 e 22 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 19 giugno 2018, dalla cui lettura appare ragionevole dedurre che entrambe le classificazioni (operaio agricolo e florovivaista) esprimano indistintamente la categoria dei lavoratori appartenenti al settore agricolo.