INPS – Messaggio 29 dicembre 2021, n. 4716
Gestione Separata Committenti. Precisazioni al messaggio n. 4637 del 23 dicembre 2021 relativo alle comunicazioni di debito anno di competenza 2020 e precedenti
Con il messaggio n. 4637 del 23 dicembre 2021 l’Istituto ha reso noto di aver proceduto all’invio delle comunicazioni di debito, per gli anni 2020 e precedenti, alle aziende committenti, pubbliche e private, che hanno denunciato tramite flussi Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
A seguito delle richieste di chiarimenti formulate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, relative ad alcune specifiche fattispecie di situazioni connesse agli atti notificati, si forniscono le seguenti precisazioni.
La situazione debitoria oggetto delle comunicazioni di debito inviate attiene all’omesso pagamento della contribuzione dovuta, sia totale che parziale, rilevata in seguito alle denunce Uniemens inviate dalle aziende committenti, oltre alle sanzioni civili calcolate sulla contribuzione omessa e/o sul ritardato versamento, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 116, comma 8, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Nelle istruzioni allegate alla suddetta comunicazione di debito viene indicato, in presenza di “Situazione debitoria non corretta”, un termine di 15 giorni per la trasmissione dei flussi di correzione di eventuali denunce erroneamente presentate dalle aziende committenti. A tale proposito, si precisa che il suddetto termine, oltre a essere ordinatorio, è finalizzato a facilitare l’allineamento tra i dati rilevabili dalla lettura delle denunce Uniemens e i versamenti acquisiti a sistema e la corretta esposizione dei dati utili nell’estratto conto dei soggetti beneficiari della contribuzione.
Come già rappresentato nel messaggio n. 4637 del 23 dicembre 2021, la comunicazione di debito è propedeutica al passaggio alle fasi successive per il recupero del credito tramite l’emissione dell’Avviso di Addebito.
Vista la coincidenza con il periodo festivo e al fine di venire incontro alle esigenze degli intermediari delegati, si comunica che le attività relative all’eventuale recupero dovranno essere avviate soltanto al termine della gestione delle eventuali modifiche comunicate a correzione dei flussi Uniemens e, in ogni caso, non prima di trenta giorni a decorrere dal 17 gennaio 2022. Si puntualizza che la quantificazione delle sanzioni civili di cui all’avviso di addebito avverrà ai sensi di quanto disposto dall’articolo 116, comma 8, lett. a) e b), della legge n. 388/2000.
Particolare attenzione, inoltre, deve essere rivolta dalle aziende committenti alle situazioni di avvenuta notifica di comunicazioni di debito aventi ad oggetto la contribuzione relativa ai periodi per i quali erano operanti disposizioni normative di sospensione dei termini di versamento in relazione alle misure legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In tali casi, pur in presenza di avvenuti versamenti nella misura e secondo le tempistiche previste per le specifiche misure di rateazione, possono emergere le seguenti situazioni:
– non è stata presentata domanda di rateazione per il periodo oggetto di sospensione;
– non è stato inserito il codice di sospensione nelle denunce mensili Uniemens; è stato indicato nelle istanze di rateazione un importo a debito inferiore rispetto a quello dovuto per il periodo in esame, come risultante dai codici di sospensione indicati nei flussi Uniemens, mentre risulta versato ratealmente un importo complessivamente pari all’importo della contribuzione dovuta. In tali casi l’azienda committente o suo intermediario potrà tempestivamente chiedere la rettifica dei dati dichiarati nelle istanze di rateazione e, in caso di assenza del codice di sospensione, inviare le denunce Uniemens di modifica.
Si comunica infine che sono in corso le attività di annullamento d’ufficio delle comunicazioni per le quali è stato accertato a livello centrale un invio erroneo. Della circostanza sarà data tempestiva comunicazione alle aziende committenti. Gli intermediari potranno prendere visione di tale informazione accedendo al Cassetto previdenziale. Per tali comunicazioni, annullate d’ufficio, pertanto, gli intermediari non dovranno svolgere alcuna attività.
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