MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 21 dicembre 2021

Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi

Art. 1

1. Il valore del multiplo indicato nell’art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 80 volte l’annualità.

2. Il valore del multiplo indicato nell’art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 80 volte l’annualità.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata all’1,25 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

Art. 2

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022.

Allegato

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dell’1,25 per cento

Età del beneficiario (anni compiuti)

Coefficiente

 da 0 a 2076,00
 da 21 a 3072,00
 da 31 a 4068,00
 da 41 a 4564,00
 da 46 a 5060,00
 da 51 a 5356,00
 da 54 a 5652,00
 da 57 a 6048,00
 da 61 a 6344,00
 da 64 a 6640,00
 da 67 a 6936,00
 da 70 a 7232,00
 da 73 a 7528,00
 da 76 a 7824,00
 da 79 a 8220,00
 da 83 a 8616,00
 da 87 a 9212,00
 da 93 a 998,00