MINISTERO GIUSTIZIA – Decreto ministeriale 22 dicembre 2021

Individuazione delle modalità di presentazione telematica dei modelli di cui all’articolo 5-sexies, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, a norma del comma 3-bis del medesimo articolo

Art. 1

Modalità di presentazione

1. La dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies, comma 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89, viene rilasciata al Ministero della giustizia esclusivamente in via telematica, accedendo alla piattaforma informatica raggiungibile sul portale delle spese di giustizia come indicato sul sito dei servizi telematici del Ministero della giustizia all’indirizzo https://pst.giustizia.it.

2. Il creditore delle somme liquidate ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, anche a mezzo di incaricato, accede alla piattaforma informatica di cui al comma 1 attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero attraverso le altre modalità di autenticazione autorizzate dalla piattaforma informatica, e inserisce le informazioni di cui ai modelli approvati con i decreti di cui all’art. 5-sexies, comma 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, i modelli generati dalla piattaforma informatica e la documentazione in essa richiesta, secondo le istruzioni operative rese disponibili sul portale di cui al comma 1.

Art. 2

Modifiche

1. Le modifiche alle modalità di presentazione telematica che si rendono necessarie anche per effetto di norme sopravvenute sono adottate con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e ne viene data comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 3

Efficacia

1. Le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano ai decreti depositati successivamente alla data del 1° gennaio 2022.