CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 dicembre 2021, n. 41580
Licenziamento collettivo – Verbale di conciliazione – Raggiungimento medio tempore di un accordo tra le parti
Fatti di causa
1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 4355/2018, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa sede con la quale era stata respinta l’opposizione proposta da F.R. srl, in concordato preventivo, avverso l’ordinanza ex art. 1 co. 48 legge n. 92/2012 con cui era stato dichiarato illegittimo il licenziamento intimato il 23.6.2015 a E.M. all’esito della procedura di licenziamento collettivo, avviata con comunicazione del 20.3.2015, con conseguente condanna della parte datoriale a reintegrare la dipendente nel posto di lavoro, a corrisponderle una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e a versare in suo favore i contributi assistenziali e previdenziali di legge.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la F.R. srl, in concordato preventivo, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso E.M.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte.
Ragioni della decisione
1. Preliminarmente va dato atto che la difesa del ricorrente ha depositato, nel corso del presente giudizio, atto di rinunzia al presente ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC alla controricorrente.
2. Detta rinuncia (notificata ma che non risulta accettata) esplica l’effetto estintivo del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., in considerazione del motivo della rinuncia medesima (raggiungimento medio tempore di un accordo tra le parti come da indicato verbale di conciliazione).
3. Non sussistono i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese processuali.