ORDINANZA MINISTERIALE 07 gennaio 2022

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 1

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 di cui all’art. 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad applicarsi a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici.

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 10 gennaio 2022.