ORDINANZA MINISTERIALE 21 gennaio 2022
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nelle Regioni Puglia e Sardegna
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Puglia e Sardegna si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all’art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
Art. 2
Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nelle Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Piemonte e Sicilia si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all’art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e, di conseguenza, cessano di avere efficacia le misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2022, citata in premessa.
2. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Abruzzo e Friuli-Venezia Giulia si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all’art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e, di conseguenza, cessano di avere efficacia le misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 7 gennaio 2022, citata in premessa.
Art. 3
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.