CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 gennaio 2022, n. 2351

Tributi – Contenzioso tributario – Definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 – Estizione del giudizio per cessazione della materia del contendere

Rilevato che

Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello di G.R. avverso la sentenza n. 13/19/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento IRPEF 2005; il contribuente resiste con controricorso ed ha depositato comunicazione di definizione agevolata delle controversie tributarie

Considerato che

1.1. il contribuente ha depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 119/2018 ed il pagamento delle somme richieste;

1.2. nel giudizio non è stata, dunque, presentata alcuna nuova istanza di trattazione;

1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui all’art. 6, comma 13, 1° periodo, del citato D.L. n. 119/2018, conv. in Legge n. 136/2018, (a norma del quale <<in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto>>), va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese compensate

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite