AGENZIA DELLE DOGANE – Determinazione 28 gennaio 2022, n. 39493/RU

Modalità tecniche di realizzazione dello Sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO)

Articolo 1

Architettura del sistema SUDOCO

1. L’architettura generale del sistema SUCODO è formata da una Componente di interfaccia unica per gli operatori economici, da una Componente di interoperabilità tra le amministrazioni e da una Componente di comunicazione e coordinamento operativo delle ispezioni sulle merci.

2. L’architettura è rappresentata graficamente e descritta tecnicamente nell’Allegato 1.

Articolo 2

Componente di interfaccia unica per gli operatori economici

1. In attuazione dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2021, la Componente di interfaccia unica per gli operatori economici, costituita dal Portale SUDOCO, offre un’unica interfaccia agli operatori economici verso l’amministrazione doganale e le altre amministrazioni deputate al rilascio dei provvedimenti di cui alle tabelle A e B allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, necessari alle procedure di ingresso/uscita delle merci nel/dal territorio doganale dell’Unione.

2. La Componente di cui al presente articolo offre un meccanismo unificato di accesso ai servizi con funzioni di identificazione, autorizzazione ed informazione per gli operatori economici, ed è dotata di una funzione applicativa per la presentazione della dichiarazione doganale e per la richiesta dei provvedimenti di cui alle tabelle A e B allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242 e pubblicate sul Portale SUDOCO.

3. Attraverso il Portale SUDOCO gli operatori economici possono monitorare in tempo reale il ciclo di vita dell’operazione doganale – dichiarazione e documenti a supporto -, conoscere lo stato di lavorazione delle richieste presentate e acquisirne l’esito, anche mediante l’ausilio di servizi di messaggistica e di notifica.

Articolo 3

Componente di interoperabilità tra le amministrazioni

1. La Componente di interoperabilità tra le amministrazioni mediante applicazioni e servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa consente lo scambio di dati, informazioni e documenti relativi ai provvedimenti di cui all’art. 2.

2. I servizi di interoperabilità consentono il dialogo tra le Amministrazioni coinvolte, la verifica dei documenti richiesti all’atto della presentazione della dichiarazione doganale, nonché il coordinamento degli eventuali controlli fisici. Gli stessi servizi sono inoltre disponibili per il colloquio con le Autorità di Sistema Portuale, con le Società di gestione aeroportuale e con i Gestori delle strutture logistiche ai fini di un efficace coordinamento del momento di svolgimento del controllo fisico, per il tracciamento puntuale della posizione della merce e per la notifica della disponibilità della stessa per la verifica.

Articolo 4

Componente di comunicazione e coordinamento operativo delle ispezioni sulle merci

1. La Componente di comunicazione e coordinamento operativo delle ispezioni sulle merci consente alle amministrazioni/enti/organi dello Stato che effettuano controlli ulteriori rispetto a quelli elencati nelle tabelle A e B allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, ma che comunque intervengono nel processo di entrata e uscita delle merci nel/dal territorio doganale dell’Unione, di inviare e gestire le richieste di visite di controllo, affinché quest’ultime si svolgano contemporaneamente e nello stesso luogo.

2. Tale Componente può essere inoltre utilizzata da quelle amministrazioni titolari di controlli di cui alla tabella B allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, nel caso di necessità di visite di controllo per certificati per i quali non è stata ancora attivata l’interoperabilità, affinché le amministrazioni stesse possano inviare e gestire le richieste di visite di controllo ai fini del coordinamento, perché si svolgano contemporaneamente e nello stesso luogo.

Articolo 5

Interoperabilità con l’European Maritime Single Window environment – EMSWe

1. Nell’ambito della Componente di interoperabilità tra le amministrazioni sono implementati servizi per il dialogo con l’EMSWe per la condivisione delle informazioni relative al Manifesto delle Merci in Arrivo, nel caso in cui questo venga presentato attraverso l’EMSWe – per la condivisione con l’Agenzia – e nel caso in cui venga invece presentato all’Agenzia – per la condivisione con l’EMSWe.

2. Le informazioni relative al Manifesto delle Merci in Arrivo, nonché alle relative partite di custodia temporanea e ai container, sono rese disponibili nel Portale SUDOCO ai fini dello svolgimento delle attività di controllo.

Articolo 6

Definizione dei processi del SUDOCO

1. Il macro-processo SUDOCO è rappresentato e descritto nell’Allegato 2, e si compone dei seguenti processi:

– processo 1: Procedimenti prodromici all’assolvimento delle formalità doganali (Art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2021);

– processo 2: Controlli contestuali alla presentazione della merce ai fini dell’espletamento delle formalità doganali (Art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2021);

– processo 3: Controlli disposti da altre amministrazioni o organi dello Stato (Art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2021).

Articolo 7

Metodo operativo per la definizione dei processi di interoperabilità

1. Le amministrazioni e gli organi dello Stato titolari dei procedimenti e dei controlli, elencati nelle tabelle A e B allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242 forniscono la mappa dei processi e i dati correlati ai procedimenti e ai controlli di competenza e, in collaborazione con ADM, definiscono le modalità, le fasi e i tempi di implementazione dei processi per l’interoperabilità, in conformità a quanto rappresentato nell’articolo 6.

Allegato 1

(Testo dell’allegato)

Allegato 2

(Testo dell’allegato)