CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2022, n. 2872
Licenziamento disciplinare – Proporzionalità della sanzione – Accertamento – Violazione del vincolo fiduciario
Rilevato che
1. Con sentenza del 22 marzo 2019, la Corte d’appello di Catania ha respinto il reclamo avverso la decisione del locale Tribunale che aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza ex art. 1, commi 47 e segg. L. n. 92/2012 confermando il mancato accoglimento dell’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato da S. S. s.r.l. alla dipendente A. M. in data 26 agosto 2014.
In particolare, la Corte ha ritenuto che il procedimento disciplinare non presentasse profili di illegittimità e che la parte avesse sostanzialmente riprodotto in sede di reclamo questioni già sollevate nelle precedenti fasi, segnatamente sulla violazione del diritto di difesa e sulla mancanza di prove sufficienti circa l’addebitabilità della condotta oltre all’omessa pronuncia relativa alla proporzionalità della sanzione per essere stata reputata tardiva la relativa eccezione.
3. Ha reputato, quindi, acclarata la responsabilità della reclamante per aver la stessa chiesto ed ottenuto somme di denaro non dovute da una persona con mobilità ridotta alla cui assistenza era stata assegnata presso l’aeroporto di Catania e, per l’effetto, gravemente leso il rapporto fiduciario con la società datrice.
4. Per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria A. M., affidandolo a quattro motivi.
3.1. Resiste, con controricorso, S.S. S.r.l.
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso si censura la decisione impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sull’accertamento del fatto dell’infrazione disciplinare nonché dell’individuazione dell’autore del fatto stesso;
1.1. con il secondo motivo si allega il travisamento e la contraddittorietà del ragionamento logico – giuridico circa l’accertamento del fatto contestato riguardo a) la materiale effettiva assistenza a persone con mobilità ridotta quale presupposto della contestazione b) il riconoscimento, da parte della vittima del raggiro, dell’autore dell’infrazione disciplinare ai sensi dell’art. 360 co.1, n. 5, cod. proc. civ..
1.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione del principio di predeterminazione dell’infrazione disciplinare ex art. 7 St. Lav. e 2106 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3.
1.4. Con il quarto motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 con particolare riguardo all’art. 32 CCNL, compatto logistica, nonché dell’art. 2119 cod. civ..
2. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Questa Corte ha chiarito (cfr., sul punto, Cass. n. 19695 del 2019) che il ricorso per cassazione improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacce dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente;
2.1. Nel caso di specie, parte controricorrente, costituendosi, ha eccepito la tardività del ricorso introduttivo adducendo che la sentenza n. 348 del 2019, oggetto di impugnazione, emessa dalla Corte d’Appello di Catania il 22/03/2019 è stata comunicata dalla Cancelleria lo stesso giorno al difensore della ricorrente, Avv. G.C.: ha dedotto, quindi, esser stato tardivamente notificato il ricorso; deve precisarsi, al riguardo, che la difesa di parte controricorrente ha versato in atti le ricevute di accettazione e consegna al difensore della M., esistenti nel sistema informatico Polisweb, sulla base della consultazione dei registri di cancelleria e che le stesse non hanno formato oggetto di disconoscimento dalla parte interessata (cfr., in argomento, SU n. 22438 del 2018);
del tutto irrilevante, in merito alla prova della tempestività della notifica, quanto addotto dalla difesa di parte ricorrente nelle note autorizzate in ordine alla allegata impossibilità di prender conoscenza delle intervenute notificazioni per effetto della sostituzione del difensore;
3. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
4. Non si ravvisano gli estremi del dolo e della colpa grave ai fini della richiesta condanna di parte ricorrente per temerarietà della lite.
5. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso improcedibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in complessivi euro 4000,00 per compensi ed curo 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione a sezioni unite, sentenza n. 22438 depositata il 24 settembre 2018 - Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 29806 depositata il 12 ottobre 2022 - Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 settembre 2020, n. 19244 - Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 ottobre 2022, n. 29329 - Non ricorre l'improcedibilità del ricorso per omesso deposito di copia autentica della sentenza impugnata estratta dal fascicolo telematico inerente il giudizio di secondo grado quando, a…
- Corte di Cassazione sentenza n. 26632 depositata il 9 settembre 2022 - Per i ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, ex art. 25, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…