ORDINANZA MINISTERIALE 04 febbraio 2022

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana

Art. 1

Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana continuano ad applicarsi le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 2

Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nelle Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia continuano ad applicarsi le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 3

Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nella Regione Marche

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Marche si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e, di conseguenza, cessano di avere efficacia le misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 28 gennaio 2022, citata in premessa.

Art. 4

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.