PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato 05 febbraio 2022
Rivalutazione, per l’anno 2022, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità
La variazione nella media 2021 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno 2022 ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternità) è pari all’1,9 per cento (Comunicato ufficiale dell’ISTAT del 17 gennaio 2022).
Pertanto:
a) l’assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2022, se spettante nella misura intera, è pari a euro 147,90; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 8.955,98;
b) l’assegno mensile di maternità ai sensi dell’art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2022, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a euro 354,73; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 17.747,58.
L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è abrogato, dall’art. 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022. Conseguentemente, per l’anno 2022, l’assegno di cui all’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.
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