CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4459
Tributi – Accertamenti bancari – Elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie – Presunzione legale – Onere di prova contraria a carico del contribuente
Rilevato che
a seguito di un processo verbale della Guardia di finanza, l’Agenzia delle entrate notificò: a) a F. s.r.l., tre avvisi di accertamento (n. TVK031201156, n. TVK031201157 e n. TVK031201570), con i quali – a seguito di indagini bancarie svolte, ai sensi del n. 7) del primo comma dell’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e del n. 7) del secondo comma dell’art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sui conti correnti intestati sia alla predetta società (un conto corrente) sia al suo amministratore e socio F. N. (tre conti correnti), e sulla base delle presunzioni di cui al n. 2) dei menzionati commi – rettificò le dichiarazioni presentate dalla società contribuente per i periodi d’imposta 2005, 2006 e 2007, accertando maggiori ricavi (€ 1.062.621,00 per l’anno 2005, € 3.010.793,00 per l’anno 2006 ed € 864.478,00 per l’anno 2007) e le conseguenti maggiori IRES, IRAP e IVA e irrogando le correlative sanzioni; b) a F. N., tre avvisi di accertamento (n. TVK011202604, n. TVK011202606 e n. TVK011202738), con i quali, sulla base della presunzione che, data la ristretta base partecipativa di F. s.r.l., i maggiori redditi accertati in capo a essa erano stati distribuiti ai soci, accertò redditi (di capitale) non dichiarati correlativi agli utili a lui distribuiti negli stessi periodi d’imposta 2005, 2006 e 2007, con la conseguente maggiore IRPEF e con le correlative sanzioni;
F. s.r.l. e F. N. impugnarono separatamente gli avvisi di accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale di Foggia che, riuniti i ricorsi dei contribuenti: a) accolse il ricorso di F. s.r.l. relativo al periodo d’imposta 2005, per la ragione che la ripresa a tassazione per tale periodo d’imposta derivava esclusivamente dalle movimentazioni risultanti «dal conto corrente 8529 intrattenuto con la Banca Popolare di Milano [che] da apposita dichiarazione rilasciata dal suddetto istituto di Credito è emerso che [..] era intestato ad altro soggetto – A. In S.r.l. -»; b) in parziale accoglimento dei ricorsi di F. s.r.l. relativi ai periodi d’imposta 2006 e 2007, determinò in € 96.967,00 il maggior reddito relativo al 2006 e in € 121.967,00 il maggior reddito relativo al 2007 – importi risultanti dalle movimentazioni, ritenute non giustificate, del conto corrente intestato alla società – mentre «per gli altri due conti correnti», intestati al N., vi sarebbe stata «la dimostrazione di semplici movimenti finanziari»; c) accolse i tre ricorsi di F. N., ritenendo che «non vi sia alcuna prova dell’effettiva distribuzione d[egli] utili presunti a favore del socio»;
avverso tale pronuncia, F. s.r.l. propose appello alla Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Foggia (hinc anche: «CTR»), e l’Agenzia delle entrate propose appello incidentale;
la CTR accolse anzitutto l’appello principale di F. s.r.l., rilevando che l’appellante, «in sede di appello [aveva] depositato ulteriore documentazione» idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie del conto intestato alla società per € 96.967,00 per l’anno 2006 e per € 121.967,00 per l’anno 2007 non erano riferibili ad operazioni imponibili – essendo stati giustificati, in particolare, per l’anno 2006, i prelevamenti per € 26.967,00 e i versamenti per € 70.000,00 (per un totale di € 96.967,00), e, per l’anno 2007, i prelevamenti per € 18.167,00 e i versamenti per € 103.800,00 (per un totale di € 121.967,00) – rilevando che «[p]er tali movimentazioni l’appellante ha fornito la copia dell’assegno bancario o matrice dello stesso, la copia della contabile bancaria, la copia del registro IVA, la copia del libro giornale nonché, per le operazioni di versamento, la copia delle fatture di acconto e saldo e la copia della contabile bancaria. I versamenti in cassa per pagamenti vari e/o acconti effettuati per contanti, che rientrano nella normale prassi gestionale aziendale, risultano compatibili con il saldo di cassa esposto in bilancio, né risulta che la regolarità delle scritture contabili sia stata oggetto di rilievi, sia dal punto di vista formale che sostanziale, né da parte della GdF in sede di verifica, né successivamente da parte dell’Agenzia […]. A fronte di tali giustificazioni, l’ufficio non ha mosso specifiche contestazioni, essendosi limitato a una generica doglianza, con la conseguenza che quanto eccepito dall’appellante società risulta non efficacemente contrastato e, quindi meritevole di accoglimento»; la CTR rigettò poi l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, rilevando che: a) «condivide il convincimento del primo giudice circa le movimentazioni del conto 8529 della Banca popolare di Milano, intestato alla A. s.r.l. ed estinto in data 01/03/05, le cui movimentazioni non influenzano in alcun modo i ricavi della F. srl, né su tale punto l’Agenzia ha dimostrato che tratta vasi di intestazione fittizia (cfr Cass n. 25623/09»; b) «per gli altri due conti correnti, le movimentazioni bancarie in contestazione afferiscono a movimenti finanziari di somme transitate dai conti correnti personali in quelli della società», come nel «caso analogo» scrutinato da Cass., 10/09/2009, n. 19450; c) «irrilevante appare la doglianza per la quale nel processo tributario non potrebbero essere utilizzati i “documenti non esibiti nella fase di indagine a fronte di una specifica richiesta degli agenti accertatori ex art. 52 D.P.R. N. 633/72 e art. 32 D.P.R. N. 633/73”, atteso che gli stessi risultano essere stati dapprima esibiti ai militari della Guardia di Finanza e dagli stessi richiesti e trattenuti presso i loro uffici per un anno intero, soprattutto in considerazione dei lunghi tempi tecnici occorrenti agli istituti di bancari per reperire la documentazione richiesta. Detta doglianza risulta altresì priva di pregio alla luce della pluriennale giurisprudenza di Cassazione, seconda la quale nel processo tributario non sussitono limiti per la produzione di nuovi documenti ancorché preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado ed indipendentemente dalla possibilità dell’interessato di produrli in prima istanza per causa a lui non imputabile (per tutte Cass. 25/3/2011 n. 6921 e giurisprudenza ivi richiamata)»; d) «ancora, per quanto riguarda il conto corrente intrattenuto con la Banca Popolare di Milano n. 8259 [recte: 8529] richiamato espressamente nell’appello incidentale, irrilevanti appaiono le censure mosse dall’Agenzia nei confronti della sentenza appellata, atteso che la CTP riteneva fondata l’eccezione della ricorrente in ordine all’allargamento delle indagini ad altri conti correnti ritenuti, in qualche modo, collegati alla società stessa. Correttamente, il giudice di prime cure ha rilevato che “con diverse sentenze della Suprema Corte di Cassazione e da ultimo con ordinanza n. 25623 del 4/12/2009, ha stabilito che soltanto le operazioni non giustificate eseguite nei conti dell’azienda si presumono come proventi tassabili, mentre per quanto riguarda i conti intestati a persone diverse, ancorché legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, la presunzione non sussiste salvo che l’ufficio non provi che l’intestazione di tali conti è fittizia. Sul punto gli appellati hanno ampiamente dimostrato come la maggior parte dei movimenti bancari sul conto e in specie sugli altri conti correnti intestati alla società avevano solo finalità di “natura finanziaria e non reddituale e come tali non potevano costituire fonti di reddito non dichiarato e che i prelevamenti, anch’essi annotati, apparivano giustificati ed attenevano a spese di esercizio” (così la già citata sentenza Cass. 19450 del 10/9/2009)»; f) «[Un particolare, per quanto attiene al citato conto N. 8529 Banca Popolare di Milano, la società ha fornito la prova documentale che il conto corrente era intestato ad altro soggetto giuridico tale A.I. Srl, estinto poi in data 1/3/2005, come pacificamente riconosciuto dalla stessa Agenzia nell’appello incidentale, la quale si è limitata, per provare il proprio assunto, alla generica ed apodittica affermazione che si trattava di operazioni extraconto posto in essere dal N. a seguito dell’estinzione del suddetto conto e non è chiaro se in proprio ovvero per conto della F. Srl. Già dal giudizio di prime cure gli appellanti avevano provato che le operazioni eseguite dopo l’estinzione del conto corrente 8529 erano state poste in essere non dal N.F. per proprio conto o per conto della F. Srl, vertendo in un evidente ipotesi di sostituzione di persona. La qualcosa emerge in modo inequivocabile dall’attestazione rilasciata dallo stesso istituto di credito»; g) «[a]ssorbiti gli altri motivi»;
avverso tale decisione — depositata in segreteria il 26 marzo 2013 e non notificata — ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, che affida il proprio ricorso, notificato l’11 novembre 2013, a quattro motivi;
F. s.r.l. e F.N. resistono con controricorso, notificato il 27 dicembre 2013;
l’Agenzia delle entrate ha reso noto che la Direzione provinciale di Foggia le ha comunicato l’avvenuta definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, delle controversie relative agli avvisi di accertamento, emessi nei confronti di F. N., n. TVK011202604, n. TVK011202606 e n. TVK011202738, e ha chiesto l’estinzione parziale del processo per la parte concernente tali avvisi di accertamento.
Considerato che
preliminarmente, poiché l’Agenzia delle entrate reso nota l’avvenuta definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, delle controversie relative agli avvisi di accertamento n. TVK011202604, n. TVK011202606 e n. TVK011202738 emessi nei confronti di F. N., a norma del comma 13 di detto art. 6 (secondo cui «[i]n mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto»), deve essere dichiarata l’estinzione parziale del processo per la parte concernente detti atti impositivi e, quindi, per la parte concernente il ricorso proposto nei confronti di F.N.;
ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese di tale processo tra F. N. e l’Agenzia delle entrate restano a carico della parte che le ha anticipate; deve invece proseguire il processo tra F. s.r.l. e l’Agenzia delle entrate concernente gli avvisi di accertamento n. TVK031201156, n. TVK031201157 e n. TVK031201570, atteso che, per le controversie relative a tali avvisi, non è intervenuta la definizione agevolata;
con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell’art. 52, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché la violazione degli artt. 2727 «e ss.» cod. civ., per avere la CTR «[i]llegittimamente respinto l’appello incidentale dell’Ufficio che contestava l’annullamento dell’avviso per il 2005, e per gli altri anni in relazione ai movimenti sui conti non intestati alla società», sotto i profili che la CTR: a) ha giudicato sulla base di documenti non esibiti in sede di verifica – in particolare, sulla base della «attestazione bancaria sull’intestazione del conto 8259 [recte: 8529] a tale soc. A.» – e, perciò, inutilizzabili per effetto delle prime due norme invocate; b) ha violato le regole in materia di prova presuntiva della riferibilità alla società delle operazioni effettuate sui conti bancari intestati ai soci e amministratori;
con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione alla motivazione della CTR circa la prova, che sarebbe stata fornita dalla contribuente, che gli elementi desumibili dalle movimentazioni dei due conti bancari intestati al N. non erano riferibili a operazioni imponibili;
con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697 e 2709 cod. civ., dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR «[i]llegittimamente [..] considera[to] assolto l’onere probatorio dell’appellante principale, accogliendone il gravame»;
con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 dello stesso codice per non avere la CTR pronunciato sui motivi dell’appello incidentale relativi: a) al capo della sentenza della CTP che aveva ritenuto non dovute le sanzioni per le violazioni relative alle dichiarazioni del sostituto d’imposta F. s.r.l. per non avere dichiarato ed effettuato le ritenute relative agli utili distribuiti al socio; b) al capo della sentenza della CTP che aveva accolto i ricorsi del N. per mancanza di prova della distribuzione di utili allo stesso;
il primo profilo del primo motivo, indicato sopra sub a), non è fondato;
nella giurisprudenza di questa Corte costituisce un principio consolidato quello che, in tema di accertamento fiscale, l’omessa esibizione, da parte del contribuente, dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull’amministrazione finanziaria, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza (tra le tante, Cass., 27/12/2016, n. 27069, 21/03/2018, n. 7011, 04/05/2018, n. 10670);
tale interpretazione è costituzionalmente orientata ai principi sanciti dagli artt. 24, secondo comma, e 53, primo comma, Cost.; dal sopra ricordato principio di diritto discende l’assoluta insufficienza del fatto, unico addotto dalla ricorrente, che «[s]ui tali conti [non intestati alla società] nessun documento è stato esibito in sede di verifica», atteso che l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto allegare – e in maniera autosufficiente, cioè riportando nel ricorso gli atti dai quali tali circostanze emergevano – che vi era stata una specifica e puntuale richiesta della documentazione de qua, accompagnata dall’avvertimento delle conseguenze del mancato riscontro;
da ciò consegue il rigetto del primo profilo del motivo;
il secondo profilo del primo motivo, indicato sopra sub b), è parzialmente fondato;
secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in sede di rettifica e di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 32, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell’art. 51, secondo comma, n. 2), del d.P.R. n. 633 del 1972, «l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati» (Cass., 22/04/2016, n. 8112; nello stesso senso, ex plurimis, Cass., 02/07/2013, n. 16575);
da ciò deriva la conseguenza, quanto alla distribuzione dell’onere della prova, che, una volta che detta riferibilità sia giustificata in base a elementi sintomatici, anche presuntivi, «l’Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti [intestati a persone fisiche collegate con la società] rispecchino operazioni aziendali, ma al contrario la corretta interpretazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/73 impone alla società contribuente di dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa» (Cass., n. 8112 del 2016; nello stesso senso, con riguardo all’interpretazione dell’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e alle rettifiche e accertamenti dell’IVA, Cass. 20/03/2019, n. 7758); costituisce, altresì, un orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 stabiliscono «una presunzione relativa a carico del contribuente assoggettato a verifica in relazione ai conti correnti intestati sia al contribuente stesso, sia a soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a disposizione del contribuente, come amministratori, soci, congiunti o terzi in genere con i quali abbiano particolari rapporti di cointeressenza, rappresentanza organica, procura generale, mandato e simili» (così, ex plurimis, Cass., 16/06/2017, n. 15003); da ciò deriva la conseguenza, sempre quanto alla distribuzione dell’onere della prova, dell’inversione di questo, nel senso che è il contribuente, che voglia superare detta presunzione legale, a dover fornire la prova contraria che dei movimenti bancari ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che gli stessi sono irrilevanti ai fini di una maggiore pretesa fiscale (ex plurimis, Cass., 05/05/2017, n. 11102 e 03/05/2018, n. 10480);
ai fini di tale prova contraria, poi, non è sufficiente la mera indicazione di una qualche astratta o generica giustificazione delle movimentazioni bancarie, ma occorre un’analitica e puntuale dimostrazione della loro non riferibilità all’attività societaria o della loro considerazione nelle dichiarazioni della società o della loro irrilevanza fiscale (ex plurimis, Cass., n. 11102 del 2017, n. 15003 del 2017, n. 10480 del 2018);
la sentenza impugnata ha rispettato tali principi con riguardo alle movimentazioni del conto corrente n. 8529 acceso presso la Banca Popolare di Milano, avendo accertato – con motivazione in fatto non censurabile in questa sede (e neppure specificamente contestata dalla ricorrente) – che i contribuenti «avevano provato che le operazioni eseguite dopo l’estinzione del conto corrente 8529 erano state poste in essere non dal N.F. per proprio conto o per conto della F. s.r.l., vertendo in un’evidente ipotesi di sostituzione di persona», la «qualcosa emerge[va] in modo inequivocabile dall’attestazione rilasciata dallo stesso istituto di credito»; la sentenza impugnata si è invece discostata dai predetti principi con riguardo alle movimentazioni degli altri due conti bancari intestati al N., atteso che, a fronte degli elementi sintomatici presuntivi della sostanziale riferibilità di tali conti alla società addotti dall’amministrazione finanziaria – in particolare, il ruolo di rappresentante, oltre che di socio, rivestito dal N. nella F. s.r.l., ente dalla ristretta compagine sociale (quattro soci), e il mancato effettivo svolgimento, da parte dello stesso N., di altre attività fonti di reddito – la CTR avrebbe dovuto verificare la sussistenza di tali elementi e, in caso affermativo, porre a carico della società contribuente l’onere di dimostrare l’estraneità alla propria attività d’impresa di ciascuna delle operazioni risultanti dai due rapporti intestati al N.;
il secondo motivo è fondato;
questa Corte è altresì orientata nel senso che, «[i]n tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione» (Cass., 03/05/2018, n. 10480, 30/06/2020, n. 13112);
più nel dettaglio, secondo la stessa giurisprudenza, «in materia di accertamenti bancari, all’onere probatorio gravante sul contribuente che vuole superare la presunzione legale posta dalle predette disposizioni a favore dell’erario — che, avendo fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729, cod. civ., per le presunzioni semplici —, di fornire non una prova generica, ma una prova analitica (sul punto, vedi Cass. 26111 del 2015 e la copiosa giurisprudenza ivi richiamata) idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014), corrisponde l’obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, e, dall’altro, di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica»;
con riguardo ai due conti bancari intestati al N., la CTR non ha adempiuto a questi ultimi due obblighi; la sentenza impugnata, infatti, non ha compiuto una verifica dell’efficacia dimostrativa degli elementi giustificativi offerti dalla contribuente in relazione a ogni singola operazione, ma ha considerato le movimentazioni bancarie cumulativamente, limitandosi ad affermare – in modo insieme parziale e del tutto generico – che «la maggior parte dei movimenti bancari [..] avevano solo finalità di […] natura finanziaria»;
il terzo motivo non è fondato;
con riguardo al conto corrente intestato alla società, cui si riferiva l’appello principale della stessa, la CTR ha adempiuto ai due ricordati obblighi, compiendo un’attenta verifica dell’efficacia dimostrativa degli elementi giustificativi offerti dalla contribuente in relazione a ogni singola operazione, rilevando puntualmente che, alla luce della documentazione giustificativa depositata dalla contribuente («la copia dell’assegno bancario o matrice dello stesso, la copia della contabile bancaria, la copia del registro IVA, la copia del libro giornale nonché, per le operazioni di versamento, la copia delle fatture di acconto e saldo e la copia della contabile bancaria»), dette operazioni consistevano: a) per il 2006, quanto ai prelevamenti, nelle seguenti «5 mag. – Ass. pagamento fatt. M. Costruzioni n. 5 (all. 6) € 20.000,00[;] 19 [maggio] Ass. Fondo cassa per pagamenti vari (all. 2) € 2.000,00[;] 16 giug. Ass. S.C.V.o (all.8) € 400,00[;] 3 agos Ass.Deposito bilancio (all. 10) € 820,00[;] 9 agos Ass. Fondo cassa pagamenti vari (all. 12) € 970[;] 25 ott Ass. Pagam. Fatt. L.M. n. 9082 (all. 13) € 477,00[;] 30 nov Ass. Istanze acquedotto (all. 14) € 1.000,00[;] 1 dic. Ass. M.D. (sicurezza) (all. 15) € 1.000,00[;] 4 dic Ass. S.G. bombole gas (all. 16) € 300,00» e, quanto ai versamenti, nelle seguenti «21 feb Acc. Fatt. n. 8 Colella F. (all. 18) € 19. 560,00[;] 1 giug Incasso fatt. n. 24 L.T.M. (all. 19) € 50.440,00», per un totale complessivo di € 96.967,00; b) per il 2007, quanto ai prelevamenti, nelle seguenti «19 gen Ass. Polizza Urbanizzazione primaria (all. 20) € 425,000 29 giug Ass. Acconti Stipendi operai (all. 21) C 3.900,00; 1 agos Spese deposito bilanci (all. 22) € 1.042,00; 7 sett Prestazioni d’opera C. (all. 23) € 4.900,00 18 sett. [Prestazioni d’opera C.] (all. 24) € 3.900,00; 18 sett. [Prestazioni d’opera C.] (all. 25) € 4.000,00» e, quanto ai versamenti, nelle seguenti «15 genn Incasso fatt. n. 3 B.M. € 10.820,00; 5 marz [incasso fatt.] n. 10 D.V. € 62.400,00; 1 ott [incasso fatt.] n. 43 B.M. € 13.420,00; 9 nov [incasso fatt.] n. 55 B.A.; 17.160,00», per un totale complessivo di € 121.967,00; tale verifica dell’efficacia dimostrativa degli elementi giustificativi offerti dalla contribuente, compiuta in relazione a ogni singola operazione, deve ritenersi sufficientemente rigorosa ed esauriente; da ciò consegue l’infondatezza del motivo;
il quarto motivo è assorbito;
quanto al suo primo profilo, indicato sopra sub a), l’assorbimento discende da fatto che, a seguito dell’accoglimento del secondo profilo del primo motivo e del secondo motivo il giudice del rinvio dovrà provvedere a una nuova autonoma valutazione dei fatti di causa; quanto al secondo profilo del motivo, indicato sopra sub b), l’assorbimento si ha per effetto della menzionata definizione agevolata delle controversie relative agli avvisi di accertamento emessi nei confronti di F. N.;
in conclusione: a) deve essere dichiarata l’estinzione parziale del processo per quanto riguarda il ricorso proposto contro F.N.; b) quanto al ricorso proposto contro F. s.r.l., il secondo profilo del primo motivo e il secondo motivo devono essere accolti, il primo profilo del primo motivo e il terzo motivo devono essere rigettati e il quarto motivo deve essere assorbito, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione agli accolti secondo profilo del primo motivo e secondo motivo e la causa deve essere rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione parziale del processo per quanto riguarda il ricorso proposto nei confronti di F. N.; quanto al ricorso proposto contro F. s.r.l., accoglie il secondo profilo del primo motivo e il secondo motivo, rigetta il primo profilo del primo motivo e il terzo motivo e dichiara assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione agli accolti secondo profilo del primo motivo e secondo motivo e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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- Corte di Cassazione ordinanza n. 29245 depositata il 7 ottobre 2022 - In tema di accertamenti bancari è prevista una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24145 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio…
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