MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 30 dicembre 2021

Criteri e modalità per l’erogazione di contributi alle imprese operanti nei settori del «wedding», dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie e dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «decreto-legge 25 maggio 2021»: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

b) «Quadro temporaneo degli aiuti COVID-19»: la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;

c) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

d) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

e) «microimprese e piccole imprese»: le microimprese e le piccole imprese, secondo la classificazione contenuta nell’allegato I al regolamento di esenzione;

f) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

Finalità dell’intervento

1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi alle imprese operanti nei settori del «wedding», dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie e dell’HO.RE.CA. previsti dal medesimo art. 1-ter, fornendo, a tal fine, le necessarie disposizioni relative alla definizione dei soggetti beneficiari dell’intervento, all’ammontare dell’aiuto concedibile e alle relative modalità di erogazione.

Art. 3

Risorse finanziarie disponibili

1. Per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto sono disponibili le risorse finanziarie stanziate dall’art. 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, pari a euro 60.000.000,00 (sessanta milioni) per l’anno 2021.

2. A valere sulle risorse di cui al comma 1:

a) una quota pari a euro 40.000.000 (quaranta milioni) è destinata al settore del «wedding»;

b) una quota pari a euro 10.000.000,00 (dieci milioni) è destinata al settore, diverso dal «wedding», dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie;

c) una quota pari a euro 10.000.000,00 (dieci milioni) è destinata alle imprese operanti nel settore dell’HO.RE.CA.

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate sulla contabilità speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l’erogazione dei contributi di cui al presente decreto.

Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente decreto le imprese operanti nei settori del «wedding», dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’HO.RE.CA., che si trovano in entrambe le seguenti condizioni:

a) nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30 (trenta) per cento rispetto al fatturato del 2019. Ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2019, la riduzione del fatturato, nella medesima misura del 30 (trenta) per cento, è rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020, secondo quanto specificato con il provvedimento di cui all’art. 6, comma 3;

b) hanno registrato, nel periodo d’imposta 2020, un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore alla percentuale definita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’art. 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021.

2. Le imprese di cui al comma 1, alla data di presentazione dell’istanza di cui all’art. 6, devono inoltre:

a) risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;

b) operare nei settori di cui al comma 1, svolgendo, quale attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una delle attività individuate nell’allegato 1 al presente decreto, secondo quanto di seguito indicato:

b.1) «wedding»: attività riferita ai codici indicati nella Tabella A, a condizione che l’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta 2019 dell’impresa richiedente sia generato, in misura almeno pari al 30 (trenta) per cento, da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste e cerimonie;

b.2) «intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie»: attività riferita ai codici indicati nella Tabella B;

b.3) «HO.RE.CA.»: attività riferita ai codici indicati nella Tabella C;

c) avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;

d) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

e) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla lettera d) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

b) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Art. 5

Forma e ammontare dell’aiuto e disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile

1. L’aiuto di cui al presente decreto assume la forma del contributo a fondo perduto ed è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’art. 3 e sulla base delle modalità di cui al comma 2, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti COVID-19, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento de minimis.

2. Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso al contributo, fissato con il provvedimento di cui all’art. 6, comma 3, per ciascuna delle assegnazioni di cui all’art. 3, comma 2, le risorse sono ripartite tra le imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 secondo le seguenti modalità:

a) il 70 (settanta) per cento di ciascuna assegnazione è ugualmente ripartito tra tutte le imprese istanti ammissibili;

b) il 20 (trenta) per cento di ciascuna assegnazione è ripartito, in via aggiuntiva rispetto all’assegnazione di cui alla lettera a), tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 100.000,00 (centomila);

c) il restante 10 (dieci) per cento di ciascuna assegnazione è ripartito, in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b), tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 300.000,00 (trecentomila).

3. Ai fini del riparto delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2, rilevano i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, registrati dall’impresa relativi al periodo d’imposta 2019.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 6

Procedura di accesso e modalità di erogazione del contributo

1. Per ottenere il contributo di cui all’art. 5, le imprese interessate presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4. Ogni impresa interessata può presentare una sola istanza di accesso al contributo di cui al presente decreto.

2. L’istanza di cui al comma 1 può essere presentata, per conto dell’impresa interessata, anche da un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.

3. Le modalità di effettuazione dell’istanza di cui al comma 1, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione del presente intervento sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Il predetto provvedimento individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell’istanza, anche ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi dell’art. 5, comma 1.

4. Il contributo di cui all’art. 5 è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza di cui al comma 1.

Art. 7

Controlli e restituzione del contributo

1. Con il medesimo provvedimento di cui all’art. 6, comma 3, sono definite le attività di controllo degli aiuti concessi ai sensi del presente decreto, nonché le modalità di restituzione del contributo erogato, in tutto o in parte, non spettante, ivi inclusi eventuali interessi dovuti e sanzioni.

Art. 8

Disposizioni finali

1. L’operatività delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima. La registrazione del regime di aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata dal Ministero dello sviluppo economico. L’Agenzia delle entrate provvede alla registrazione degli aiuti individuali, nel medesimo registro, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115.

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall’art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.

3. Con il provvedimento di cui all’art. 6, comma 3, è definito l’elenco degli oneri informativi per i cittadini e per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata Incentivi.gov.it ai sensi dell’art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Allegato 1

(articolo 4, comma 2, lettera b)

Tabella A

CODICI ATECO 2007 – SETTORE “WEDDING”

Ai soli fini della concessione del contributo di cui al presente decreto, rientrano nel settore “wedding” le attività individuate dai seguenti codici ATECO 2007:

Codice ATECO

Descrizione

10.71.20Produzione di pasticceria fresca
10.82.00Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie
14.13.20Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
18.14.00Legatoria e servizi connessi
32.99.90Fabbricazione di altri articoli nca
47.24.20Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
47.71.10Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.76.10Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.78.35Commercio al dettaglio di bomboniere
49.32.20Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
55.10.00Alberghi
56.10.11Ristorazione con somministrazione
56.10.12Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.21.00Catering per eventi, banqueting
74.20.11Fotoreporter
74.20.19Altre attività di riprese fotografiche
74.20.20Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
93.29.90Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
96.02.01Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
96.02.02Servizi degli istituti di bellezza
96.09.03Agenzie matrimoniali e di incontro
96.09.05Organizzazione di feste e cerimonie

Tabella B

CODICI ATECO 2007 – SETTORE “INTRATTENIMENTO, ORGANIZZAZIONE DI FESTE E CERIMONIE”

Ai soli fini della concessione del contributo di cui al presente decreto, rientrano nel settore “intrattenimento, organizzazione di feste e cerimonie” le attività individuate dai seguenti codici ATECO 2007:

Codice ATECO

Descrizione

77.39.94Noleggio strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli
79.90.11Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
90.01.01Attività nel campo della recitazione
90.01.09Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01Noleggio con operatore di strutture e attrezzature
90.02.01Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02Attività nel campo della regia
90.02.09Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
93.21.00Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10Discoteche, sale da ballo, night club e simili
93.29.90Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
96.09.05Organizzazione feste e cerimonie

Tabella C

CODICI ATECO 2007 – SETTORE “HOTELLERIE-RESTAURANT-CATERING (HO.RE.CA.)”

Ai soli fini della concessione del contributo di cui al presente decreto, rientrano nel settore “Hotellerie-Restaurant-Catering (HO.RE.CA.)” le attività individuate dai seguenti codici ATECO 2007:

Codice ATECO

Descrizione

55.10Hotellerie
56.10Restaurant
56.21Catering
56.30Bar caffè