MINISTERO SALUTE – Decreto ministeriale 13 gennaio 2022

Istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie

Art. 1

Istituzione

1. Per i motivi e le finalità di cui in premessa è istituito, presso la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute, l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, di cui all’art. 2 della legge del 14 agosto 2020, n. 113, di seguito «Osservatorio».

Art. 2

Composizione

1. L’Osservatorio è composto da:

otto rappresentanti delle regioni individuati da parte della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

un rappresentante dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas);

un rappresentante del Ministero dell’interno;

un rappresentante del Ministero della difesa;

un rappresentante del Ministero della giustizia;

un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

un rappresentante dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

un rappresentante FNOMCeO – Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri;

un rappresentante FNOVI – Federazione nazionale ordini veterinari italiani;

un rappresentante FOFI – Federazione ordini farmacisti italiani;

un rappresentante CNOP – Consiglio nazionale ordine psicologi;

un rappresentante FNOPO – Federazione nazionale ordini professioni ostetriche;

un rappresentante FNTSRM – PSTRP Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

un rappresentante FNOPI – Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche;

un rappresentante ONB – Ordine nazionale dei biologi;

un rappresentante FNCF – Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici;

un rappresentante CNOAS – Consiglio nazionale ordine assistenti sociali;

un rappresentante ANAAO ASSOMED – Associazione medici dirigenti;

un rappresentante CIMO – Coordinamento italiano medici ospedalieri;

un rappresentante FASSID – Federazione patologi clinici, radiologi, medici del territorio, farmacisti, psicologi ed altri dirigenti;

un rappresentante AAROI EMAC – Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica;

un rappresentante FP CGIL – Funzione pubblica;

un rappresentante FVM – Federazione veterinari medici e dirigenti sanitari;

un rappresentante FESMED – Federazione sindacale medici dirigenti;

un rappresentante Federazione CISL Medici;

un rappresentante ANPO-ASCOTI-FIALS Medici Associazione primari ospedalieri;

un rappresentante UIL FPL;

un rappresentante COSMED – Confederazione sindacale medici e dirigenti;

un rappresentante CIDA – Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità;

un rappresentante CODIRP – Confederazione della dirigenza pubblica;

un rappresentante CONFSAL – Confederazione generale sindacati autonomi lavoratori;

un rappresentante CISL FP – Funzione pubblica;

un rappresentante FIALS – Federazione italiana autonomie locali e sanità;

un rappresentante NURSIND – Sindacato delle professioni infermieristiche;

un rappresentante FSI – Federazione sindacati indipendenti;

un rappresentante NURSING UP – Sindacato infermieri italiani;

un rappresentante CGS – Confederazione generale sindacale;

un rappresentante USAE – Unione sindacati autonomi europei;

un rappresentante CSE – Confederazione indipendente sindacati europei;

un rappresentante FIMMG – Federazione italiana medici di medicina generale;

un rappresentante SNAMI – Sindacato nazionale autonomo medici italiani;

un rappresentante SM – Sindacato dei medici italiani;

un rappresentante CISL medici;

un rappresentante FIMP – Federazione italiana medici pediatri;

un rappresentante SIMPEF – Sindacato medici pediatri di famiglia;

un rappresentante Federazione CIPE-SISPE-SINSPE – Confederazione italiana pediatri – Sindacato italiano specialisti pediatri – Sindacato italiano nazionale specialisti pediatri;

un rappresentante SUMAI ASSOPROF – Sindacato unico di medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell’area sanitaria;

un rappresentante FESPA – Federazione specialisti ambulatoriali;

un rappresentante FIASO – Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere;

un rappresentante FEDERSANITA’ – Confederazione Federsanità ANCI regionali.

2. Per quanto riguarda i rappresentanti del Ministero della salute, l’Osservatorio è composto da:

un rappresentante della Direzione generale della prevenzione sanitaria;

un rappresentante della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale;

un rappresentante della Direzione generale della programmazione sanitaria;

un rappresentante della Direzione generale della digitalizzazione, del Sistema informativo sanitario e della statistica.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3

Compiti e funzionamento

1. L’Osservatorio ha il compito di:

a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni;

b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni;

c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;

d) monitorare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza;

e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in equipe;

f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

2. L’Osservatorio produce i dati utili alla relazione annuale che il Ministro della salute trasmette alle Camere, sull’attività svolta.

3. L’Osservatorio, all’atto dell’insediamento, adotta un regolamento con il quale disciplina l’organizzazione e il funzionamento delle attività.

Art. 4

Durata

1. I componenti dell’Osservatorio nominati rimangono in carica tre anni dalla data di insediamento e possono essere riconfermati.

Art. 5

Oneri finanziari

1. Per il funzionamento dell’Osservatorio non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato. La partecipazione all’Osservatorio, da parte dei componenti, degli eventuali sostituti ed esperti, non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. All’istituzione e al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.