MINISTERO ISTRUZIONE – Decreto ministeriale 05 novembre 2021, n. 325
Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, nonché le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio;
2. I concorsi sono banditi con frequenza annuale, nelle regioni e per i ruoli nei quali si preveda un’effettiva vacanza e disponibilità di posti nell’organico dell’autonomia.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a. Ministero: Ministero dell’istruzione;
b. testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
c. decreto-legge: decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
d. docenti di sostegno: docenti specializzati nel sostegno agli alunni con disabilità.
e. USR: ufficio scolastico regionale;
f. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR;
Art. 3
Requisiti di ammissione e articolazione del concorso
1. Ai sensi della legislazione vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure per i posti comuni di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
a. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:
b.1. per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;
b.2. per i posti comuni della scuola dell’infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.
2. Per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria, è richiesto inoltre il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui al comma 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
4. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all’art. 5, nella prova orale di cui all’art. 6 e nella successiva valutazione dei titoli.
Art. 4
Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria sono costituite con decreto del dirigente preposto all’USR responsabile della procedura, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinanza ministeriale 9 aprile 2019, n. 330, con riferimento ai requisiti di cui al decreto ministeriale 9 aprile 2019, n. 329.
2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al primo periodo dell’art. 2, comma 3, dell’ordinanza ministeriale 9 aprile 2019, n. 330, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dall’art. 404, comma 12, del testo unico. In conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, condivide le modalità applicative dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all’art. 8.
Art. 5
Prova scritta per i posti comuni e di sostegno
1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall’art. 12 sono ammessi a sostenere una prova scritta computer-based distinta per ciascuna procedura. La durata della prova è pari a cento minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. La prova scritta di cui al comma 1 è composta da cinquanta quesiti vertenti sui programmi di cui all’art. 9 del presente decreto, così ripartiti:
a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia;
b. per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.
3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
4. L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative al medesimo insegnamento e tipologia di posto, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
Art. 6
Prova orale
1. I candidati che, ai sensi del successivo art. 7 hanno superato la prova di cui all’art. 5, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale per i posti comuni è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A di cui all’art. 9 del presente decreto e valuta la padronanza delle discipline nell’ambito dell’unitarietà dell’insegnamento e dell’attività educativa, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.
3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.
4. La prova orale ha una durata massima complessiva di trenta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali. La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento a quanto previsto al comma 5.
5. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue nonché della specifica capacità didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica speciale.
Art. 7
Valutazione delle prove e dei titoli
1. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.
2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all’art. 5 un punteggio massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti.
3. La commissione assegna alla prova orale di cui all’art. 6 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all’art. 8. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.
4. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali di cui all’art. 10 del presente decreto un punteggio massimo complessivo di 50 punti.
Art. 8
Predisposizione delle prove. Commissione nazionale
1. I quesiti delle prove di cui all’art. 5 sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una commissione nazionale, incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta computer based, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. Entro lo stesso termine dovranno essere pubblicati i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, redatti dalla medesima commissione.
2. Le tracce delle prove di cui all’art. 6 sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice di cui all’art. 4, secondo i programmi di cui all’art. 9. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
3. La commissione nazionale di cui al comma 1 è composta scegliendo tra professori universitari di prima o seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all’art. 24, comma 3 lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti di ruolo. Ai componenti della commissione si applicano le condizioni personali ostative all’incarico previste dall’art. 6 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 329.
4. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione si provvede a definire la composizione della citata commissione nazionale.
Art. 9
Programmi di esame
1. L’Allegato A, che è parte integrante del presente decreto, indica per ciascuna tipologia di posto:
a. il programma di esame comune;
b. il programma di esame specifico per ciascuna procedura concorsuale.
Art. 10
Titoli valutabili e relativo punteggio
1. L’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli di accesso, i titoli professionali, culturali e di servizio valutabili nelle procedure concorsuali, per titoli ed esami, a posti per il reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia e primaria, unitamente alla ripartizione dei relativi punteggi.
Art. 11
Graduatorie di merito regionali
1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per insegnamento e tipologia di posto. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantesimi.
2. Per gli insegnamenti per i quali, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati nel limite massimo di posizioni corrispondenti ai posti banditi. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, insegnamento o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi sino all’esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
5. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
6. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.
7. Si applica quanto disposto all’art. 399, commi 3 e 3-bis del testo unico.
Art. 12
Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi
1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione per una o più delle procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all’art. 3. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.
2. I candidati presentano l’istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
3. Il termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso è di trenta giorni a decorrere dalla data iniziale indicata nel bando. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. Si considera utilmente prodotta la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell’ultimo giorno utile.
4. Il contenuto dell’istanza di partecipazione è disciplinato dal bando, che indica altresì quali elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso.
5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell’art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria per ciascuna delle procedure (infanzia / primaria / sostegno infanzia / sostegno primaria) per le quali si concorre, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.
6. Ai sensi dell’art. 400, comma 02, del testo unico, i bandi di concorso sono adottati con decreti del Direttore generale del personale scolastico, che provvede altresì alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto.
7. I bandi disciplinano:
a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell’art. 3;
b. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;
c. l’organizzazione delle prove concorsuali;
d. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;
e. i documenti richiesti per l’assunzione;
f. l’informativa sul trattamento dei dati personali.
8. I bandi possono prevedere, in caso di esiguo numero dei posti conferibili, l’aggregazione territoriale delle procedure concorsuali.
9. I bandi dei concorsi emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
10. La riserva di cui al comma precedente vale in un’unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.
Art. 13
Disposizioni transitorie
1. Per le procedure concorsuali indette con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498 non è prevista, in attuazione dell’art. 59, comma 11, del decreto-legge, la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione.
Art. 14
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d’Aosta e alle Province di Trento e Bolzano
1. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all’ufficio di cui all’art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad adattare l’Allegato A alle specificità delle scuole dell’infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano.
2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 15
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.
Art. 16
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
—
Avvertenza:
Si rinvia per la consultazione del decreto, nonché degli allegati, ai documenti pubblicati sul sito internet del Ministero http://www.miur.gov.it/
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