CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 marzo 2022, n. 6898

Licenziamento collettivo – Illegittimità – Violazione delle prescrizioni comportamentali di tempestiva ed esauriente comunicazione – Indennità risarcitoria

Rilevato che

1. con sentenza 31 maggio 2019, la Corte d’appello di Palermo dichiarava illegittimo il licenziamento intimato con decorrenza dal 28 novembre 2017 da K.. s.p.a. nei confronti dei nove lavoratori in epigrafe indicati, in esito alla procedura di mobilità avviata ai sensi dell’art. 4 I. 223/1991 e la risoluzione del loro rapporto di lavoro, condannando la società datrice al pagamento, in favore di ciascuno, di un’indennità risarcitoria in misura di diciotto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione della data di licenziamento: così riformando la sentenza del Tribunale, che ne aveva invece rigettato le domande di annullamento del licenziamento loro intimato con missive del 7 agosto 2017, del 2 e 12 novembre 2017;

2. essa ravvisava l’illegittimità del licenziamento per la violazione delle prescrizioni comportamentali di tempestiva ed esauriente comunicazione di all’Ufficio del lavoro, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria dell’elenco dei lavoratori licenziati, con la nota del 7 agosto 2017, addirittura anteriore ai primi licenziamenti intimati (42 in data 8 agosto 2017, comunicati con la nota del 14 settembre 2017; gli altri 80, destinatari di analoga missiva tra il 31 agosto e il 26 novembre 2017), successivamente integrata e rettificata nella graduatoria con le note del 9 e 20 ottobre 2017 (senza però alcun chiarimento) e con trasmissione, infine, con nota del 4 dicembre 2017, di un elenco di 80 dipendenti (in aggiunta ai 42 indicati nella nota del 14 settembre 2014) posti in mobilità. Sicché, la comunicazione del 7 agosto 2017 risultava inidonea, sotto i profili di trasparenza informativa, completezza contenutistica e di rispetto della rigida scansione procedimentale, a consentire un adeguato controllo alle parti sociali e alle amministrazioni interessate: non costituendo essa reale provvedimento terminale della procedura collettiva;

3. la Corte palermitana applicava quindi alla ritenuta violazione procedurale la tutela indennitaria forte nella misura suindicata, a norma del novellato testo dell’art. 5, terzo comma I. 223/1991: senza alcuna detrazione, in difetto di prova, a carico della datrice eccipiente, di aliunde perceptum né percipiendum;

5. con atto notificato il 12 luglio 2019, la società ricorreva per cassazione con unico motivo, cui i nove lavoratori resistevano con unico controricorso.

6. prima dell’odierna adunanza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia datato 3 dicembre 2021 personalmente sottoscritto dalla medesima ed accettato da tutti i controricorrenti pure personalmente, con la compensazione integrale delle spese tra le parti.

Considerato che

1. sussistono i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell’art. 391, ultimo comma c.p.c.;

2. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.

dichiara estinto il processo.