CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 marzo 2022, n. 6744
Licenziamento – Illegittimità – Indennità risarcitoria – Determinazione – Retribuzione globale di fatto ex art. 18, L. n. 300/1970
Fatti di causa
1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 3557/2018, ha confermato la pronuncia resa il 17.5.2012 dal Tribunale della stessa sede con cui era stata rigettata la domanda, proposta da C.I. nei confronti di Equitalia Polis spa, diretta ad ottenere la condanna della società al pagamento della somma di euro 25.510,25, comprensiva di accessori sino al mese di gennaio 2010, oltre ulteriori interessi e rivalutazione successivi, richiesta a titolo di incrementi retributivi, premio aziendale ed incentivi economici maturati dal giorno del licenziamento del 15.11.2005 dichiarato nullo, in via giudiziale, con ordine di reintegra: importi maturati medio tempore, sino al dì della reintegra intervenuta nel mese di gennaio 2009, in aggiunta alla somma di euro 2.667,27 individuata quale ultima retribuzione globale di fatto e considerata come parametro ai fini risarcitori.
2. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno ritenuto, richiamando un orientamento di legittimità di questa Corte (da ultimo Cass. n. 2887/2014) che, in virtù dei principi di corrispettività ed effettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro, la retribuzione globale di fatto andava individuata in quella percepita al momento del recesso, non rilevando in alcun modo la sua dinamica economica, al pari degli altri dipendenti rimasti in servizio, per effetto della successiva contrattazione.
3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione C.I., affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione.
4. Il ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico articolato motivo di gravame si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 legge n. 300 del 1970 (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012), nonché dell’art. 11 delle preleggi e degli artt. 2043, 1206, 1207, 1223 cc, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc. Sostiene il ricorrente, rifacendosi ad altro orientamento di legittimità (da ultimo Cass. n. 15066/2015) /che, nel concetto di retribuzione globale di fatto andavano, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di seconde cure, inclusi anche gli aggiornamenti delle retribuzioni medesime che, dell’art. 18 legge n. 300/1970, costituivano espressione e, quindi, anche gli importi richiesti nel presente giudizio.
2. Il motivo è fondato.
3. La Corte territoriale ha fondato le proprie ragioni sull’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, consolidatosi nel 2014, secondo cui l’indennità ex art. 18 l. n. 300/1970, ratione temporis vigente, deve essere determinata con riferimento alla retribuzione percepita dal lavoratore al momento dell’intimazione del recesso, non prendendo, dunque, in considerazione, ai fini del calcolo di suddetta indennità, i c.d. aggiornamenti retributivi connessi all’effettiva prestazione (Cass. n. 2887/2014) maturati dal giorno del licenziamento a quello della reintegra.
4. Il richiamato orientamento negli anni successivi ha, però, subito un’evoluzione giurisprudenziale che ha puntualizzato ulteriormente il concetto di “retribuzione globale di fatto” prevista dall’art. 18 l. n. 300/1970.
5. In particolare, è stato precisato che l’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo deve essere commisurata, non più in base ad una media delle retribuzioni precedentemente percepite dal lavoratore ante illegittima estromissione, ma in base alla retribuzione che quest’ultimo avrebbe percepito, se avesse effettivamente lavorato. (Cass. n. 19285/2011; Cass. n. 15066/2015; Cass. n. 27750/2020).
6. Di recente questa Corte è tornata sulla questione, dando esplicitazione del criterio mediante cui calcolare correttamente detta indennità.
7. Per retribuzione globale di fatto deve, infatti, intendersi la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, dovendosi ricomprendere nel suo complesso anche ogni compenso avente carattere continuativo che si ricolleghi a particolari modalità di prestazione in atto al momento del licenziamento, in quanto, ove si provvedesse in senso contrario, si addosserebbero al lavoratore conseguenze negative derivanti da un comportamento illegittimo tenuto dal datore di lavoro (Cass. n. 29105/2019; Cass. n. 19956/2009; Cass. n. 27750/2020).
8. Peraltro, la funzione dell’indennità ex art. 18 l. n. 300/1970 è quella di ripristinare lo status quo ante al licenziamento illegittimo ed è proprio in ragione di ciò che la sua commisurazione deve essere calcolata in base alla retribuzione che il lavoratore avrebbe concretamente percepito ove non fosse stato illegittimamente estromesso dall’azienda (Cass. n. 29105/2019; Cass. n. 1037/2002).
9. Nel caso di specie, dunque, non è condivisibile l’argomentazione della Corte territoriale circa l’irrilevanza della dinamica economica incidente sulla retribuzione perché, invece, in tema di conseguenze patrimoniali da licenziamento illegittimo ex art. 18 St. lav., la retribuzione globale di fatto deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale (Cass. n. 27750/2020).
10. Tale accertamento sulla natura delle somme richieste, relativamente alle originarie pretese dell’odierno ricorrente, non è stato svolto dai giudici del merito sia con riguardo agli incrementi retributivi previsti dagli accordi sindacali, in particolare, dal CCNL 9.4.2008, posteriori all’impugnazione di licenziamento ma anteriori alla reintegra, sia con riferimento ai c.d. premi e incentivi previsti dagli artt. 41, 42, 49 del CCNL 4/11/2005 e dai successivi artt. 42 e 50 del CCNL 9.4.2008, onde appunto verificare se gli stessi costituissero istituti retributivi premianti aventi carattere collettivo, non connessi al principio di effettività della prestazione lavorativa, ovvero avessero natura di compensi eventuali, occasionali o eccezionali.
11. Per quanto sin qui esposto, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie secondo i principi sopra richiamati, provvedendo, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
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