MINISTERO INTERNO – Circolare 04 marzo 2022, n. 20

Credenziali di accesso alla banca dati ANPR

Come noto, è stato recentemente completato il subentro di tutti i Comuni italiani nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Al riguardo, si ritiene di richiamare l’attenzione sulle modalità di accesso alla predetta banca dati, determinanti ai fini della sicurezza della piattaforma e quindi della protezione dei dati personali nella stessa contenuti.

Come più volte evidenziato, con specifiche circolari in precedenza diramate da questa Direzione Centrale, tali dati sono trattati secondo le modalità e le misure di sicurezza per la protezione dei dati, descritte nell’Allegato C del DPCM n. 194/2014, recante le modalità di attuazione e funzionamento della ANPR.

Titolare del trattamento è il Ministero dell’interno, il quale provvede alla conservazione, alla comunicazione dei dati, nonché all’adozione delle misure di sicurezza di cui al citato Allegato.

Per l’accesso da parte dei Comuni all’ANPR, si è provveduto, infatti, a dotare i Sindaci nonché i soggetti che esercitano le funzioni di Ufficiale di anagrafe, a norma dell’art. 3 della L.1228/54 e dell’art. 2 del D.P.R. 223/1989, di appositi dispositivi di sicurezza (certificato identificativo della postazione, smart-card e credenziali di accesso), destinati a garantire l’integrità e la riservatezza dei dati scambiati e conservati, la sicurezza dell’accesso ai servizi e il tracciamento delle operazioni effettuate.

Ai fini della corretta gestione e conservazione di tali dispositivi, si richiama, in particolare, la previsione contenuta nel citato Allegato C del DPCM n. 194/2014, secondo la quale “la gestione e conservazione della smart-card è di esclusiva responsabilità dell’operatore cui è assegnata, mentre la gestione e la conservazione del certificato che identifica la postazione, memorizzato internamente ad essa, è di responsabilità di un dipendente del Comune appositamente individuato quale responsabile del certificato stesso.”

Pertanto, nel sottolineare che tutti i predetti dispositivi sono personali e assolutamente non cedibili, si rileva la necessità che gli stessi siano scrupolosamente e costantemente custoditi dai titolari, preventivamente censiti e autorizzati.

Si sottolinea, altresì, che l’Amministratore locale della sicurezza (ALS) dovrà cancellare tempestivamente le utenze relative al personale non più abilitato ad accedere ad ANPR, per trasferimento, quiescenza, decesso, dimissioni o altro motivo, utilizzando la funzionalità “Modifica/Visualizza”, presente nell’area “Gestione utenze” della consolle di ANPR, come indicato nell’unita “Guida all’utilizzo della consolle di sicurezza”.

Ciò premesso, si prega di voler sensibilizzare i Sigg.ri Sindaci sull’osservanza delle regole di sicurezza sopra richiamate, al fine di garantire l’integrità e la riservatezza dei dati personali contenuti in ANPR.