CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 giugno 2021, n. 18051
Tributi – ICI – Accertamento – Motivazione – Area edificabile in base allo strumento urbanistico – Metodo di valutazione
Rilevato che
1. C.M. ha impugnato l’avviso di accertamento e recupero maggiore imposta ICI per l’anno 2011 eccependo: il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento; l’omessa comunicazione da parte dell’amministrazione comunale del mutamento di destinazione urbanistica (da agricola ad edificabile), che escluderebbe l’applicazione delle sanzioni; la circostanza che la valutazione del Comune sia stata svolta indipendentemente dall’effettività edificabilità del fondo di sua proprietà, il cui concreto valore in comune commercio sarebbe corroborato da una perizia di parte.
Il ricorso è stato respinto in primo grado, dichiarando non dovute le sanzioni. Ha proposto appello il contribuente, che la CTR della Campania ha respinto, ritenendo corretta l’applicazione del principio per cui un’area va considerata fabbricabile in base allo strumento urbanistico e affermando l’inammissibilità degli ulteriori motivi di gravame, in quanto meramente replicativi delle argomentazioni di primo grado senza ragioni censorie rispetto alla decisione impugnata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidandosi ad un motivo. Ha resistito il Comune con controricorso. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 19 maggio.
Ritenuto che
2. Con il primo e unico motivo del ricorso, il contribuente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 53 del Dlgs 564/1993, in relazione all’art. 342 c.p.c.
Deduce al riguardo che il giudice d’appello ha eluso la disamina dei motivi di gravame affermando che “l’appello dovrebbe addirittura dichiararsi inammissibile per difetto di specificità dei motivi” poiché egli si sarebbe limitato a replicare quanto già esposto nel ricorso introduttivo, senza censurare, se non in apparenza, le proposizioni della sentenza gravata, mentre i motivi di censura erano stati chiaramente esposti nell’atto di appello.
In particolare, il contribuente espone che nell’atto di appello non aveva contestato l’edificabilità dei suoli, bensì la motivazione dell’avviso in relazione al metodo di valutazione adottato dal Comune e al conseguente valore imponibile, deducendo che il richiamo alla delibera di giunta, risalente all’anno 2007, non era sufficiente ai fini della valutazione del terreno, perché riportava valori non aggiornati, privi di riferimento ai criteri di determinazione del valore imponibile di cui all’articolo 5 del Dlgs 504/1992. Deduce, inoltre, che con il secondo motivo di appello aveva lamentato l’assenza di una valutazione concreta e aggiornata, sostenendo che il Comune, una volta recepito in un atto generale e astratto il valore venale ai fini impositivi, è tenuto a verificare periodicamente, cioè anno per anno, la congruità di quel valore; infine con il terzo motivo di appello aveva lamentato il mancato scrutinio da parte del giudice di prima istanza delle prove versate nel processo ed in particolare della perizia tecnica prodotta a fondamento degli assunti difensivi.
3.Il motivo è fondato.
I motivi di appello così come riassunti dal ricorrente (e negli stessi termini li riassume il Comune nel controricorso), costituiscono censure specifiche che il giudice di secondo grado non ha esaminato, ritendendole erroneamente inammissibili, in quanto riproposizione degli argomenti difensivi spesi in primo grado, il che tuttavia è consentito nel giudizio di appello tributario, purché risulti evidente la volontà censoriale e le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass. 30525/2018; Cass. n. 32954/2018)
In particolare, la CTR non ha esaminato neppure la censura per omesso esame della perizia versata in atti, di cui, come si evince dalla pagina 9 del controricorso.
Inoltre, si deve osservare che la CTR, nonostante il rilievo dubitativo sulla inammissibilità dell’appello, reso palese dall’uso del condizionale (l’appello dovrebbe addirittura dichiararsi inammissibile), ha poi rigettato il gravame, limitandosi però ad una motivazione che non si esprime in ordine alle contestazioni sul quantum esposte dalla parte, limitandosi all’affermazione del principio che l’area va considerata edificabile in base allo strumento urbanistico.
4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.