MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Nota 16 giugno 2021, n. 207101
Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 “Beni strumentali (Nuova Sabatini)” – Proroga moratoria ex lege dei finanziamenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69/2013
Con nota prot. n. 86148 del 23/03/2020 questa Amministrazione ha confermato l’applicabilità della sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing prevista dall’articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario concessi a valere sullo strumento agevolativo “Beni strumentali – Nuova Sabatini” di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e al successivo decreto attuativo (decreto interministeriale 25 gennaio 2016).
In linea con quanto disposto dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, la predetta sospensione, originariamente prevista sino al 30 settembre 2020 e successivamente prorogata dapprima fino al 31 gennaio 2021 e poi fino al 30 giugno 2021, è da intendersi ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2021, anche in deroga al limite massimo di durata del finanziamento (5 anni) fissato dal comma 3 del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 69/2013. Si precisa che la proroga al 31 dicembre 2021 è applicabile alle sole imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, previa comunicazione delle imprese stesse da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021.
Ciò premesso, si fa presente che le sospensioni dei pagamenti delle rate o dei canoni di leasing disposte ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, dovranno essere comunicate da codesti Istituti tramite il modello in formato csv – invariato rispetto a quello inviato con nota prot. 0001913 del 5 gennaio 2021 – inserendo nel campo “Tipologia richiesta” la dicitura “MORATORIA_DL_73-2021”. Si rammenta che, una volta firmato digitalmente, il suddetto modello dovrà essere trasmesso al Ministero da ciascun Istituto accedendo alla sezione “Moratorie ex lege” della piattaforma informatica disponibile all’indirizzo internet https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Banche.
In assenza di tale comunicazione o di eventuali precedenti comunicazioni di rinuncia, per le operazioni che hanno beneficiato della sospensione dei pagamenti già oggetto di comunicazione al Ministero, la sospensione si riterrà valida sino al 30 giugno 2021.
Al fine di snellire il flusso e gli adempimenti connessi alle segnalazioni in oggetto, si invita a provvedere alla comunicazione della proroga disposta ai sensi del decreto-legge n. 73/2021, entro il 31 luglio 2021, mediante l’invio di elenchi massivi delle operazioni interessate limitando, a casi eccezionali, gli invii di comunicazioni di adesione alla moratoria relativi a singole o poche imprese beneficiarie.