CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2021, n. 18270

Tributi – IMU – Società fallita – Imposta antecedente al fallimento – Onere di insinuazione al passivo – Notifica accertamento al fallimento – Illegittimità – Pubblicazione sentenza di revoca del fallimento – Restituzione in bonis solo dopo il passaggio in giudicato

Rilevato che

La società di costruzioni M., dichiarata fallita con sentenza del 27 luglio 2012, ha fatto ricorso in persona del curatore fallimentare avverso gli avvisi di accertamento con il quale il Comune di Scandicci ha contestato l’omesso versamento IMU per gli anni 2012 e 2013. La ricorrente ha eccepito l’illegittimità degli avvisi in quanto emessi a carico della società successivamente alla sentenza dichiarativa del fallimento;

– la non applicabilità di sanzioni interessi e la eccessività delle stime adottate dal Comune rispetto al reale valore di mercato dei beni. Costituendosi il Comune ha dedotto che la Corte d’appello di Firenze aveva revocato il fallimento.

In primo grado il ricorso è stato accolto, dando atto della pendenza del giudizio in cassazione sulla revocazione della sentenza dichiarativa del fallimento. Il Comune ha appellato la sentenza. La CTR della Toscana, con sentenza depositata in data 27 marzo 2017, ha respinto l’appello osservando che la sentenza di revoca della sentenza di fallimento produce i suoi effetti solo dal momento del passaggio in giudicato e non dalla data della sua pubblicazione; di conseguenza la società non poteva aver riacquistato, come erroneamente sostenuto dal Comune, la piena soggettività passiva IMU a seguito della revoca.

La CTR ha affermato inoltre che è rilevante non già la data del periodo d’imposta bensì il momento in cui si manifesta la pretesa tributaria in questo caso successivo all’apertura del fallimento.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Scandicci, affidandosi ad un motivo.

Ha resistito la società con controricorso, esponendo che effettivamente la Corte d’appello di Firenze con sentenza depositata il 27 febbraio 2013 ha revocato il fallimento della società, mentre la Corte di cassazione con sentenza 1264 depositata il 22 giugno 2016 ha cassato la predetta sentenza della Corte d’appello. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 19 maggio.

Il Comune di Scandicci ha depositato memoria.

Ritenuto che

1. Con il primo e unico motivo del ricorso, il Comune lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3), c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, degli artt. 3 e 10 del D.Lgs 504/1992 e degli artt. 1, 31 e 42 della legge fallimentare, dell’art. 1 della legge 296/2006 nonché dell’art 53 della Costituzione.

Il Comune, ricordando che vi è stata la revoca del fallimento, deduce che l’apertura del fallimento non incide sull’obbligazione tributaria afferente agli immobili acquisiti alla massa fallimentare perché l’IMU continua a maturare senza soluzione di continuità per tutta la durata del fallimento; l’imposta deve essere corrisposta dal curatore in un’unica soluzione entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili in questione; si tratta di un atto dovuto e il pagamento non modifica il rapporto obbligatorio il quale continua a restare in essere tra gli stessi soggetti, ovverossia tra il Comune dal lato attivo e il soggetto fallito titolare dei beni da quello passivo. La norma speciale rappresentata dall’articolo 10 non modifica il presupposto applicativo dell’imposta e i Comuni devono comunque esercitare il credito entro il termine di decadenza di cui all’articolo 1 della legge 296 del 2006 e quindi sono pienamente legittimi gli atti impositivi formati a carico del soggetto fallito.

2. Il motivo è infondato.

Deve premettersi che gli effetti della sentenza di fallimento – la cui provvisoria esecutività, disposta dall’art. 16, comma 2, l.fall., non è suscettibile di sospensione – vengono meno solo con il passaggio in giudicato della decisione che, accogliendo il reclamo ex art. 18 l.fall., la revoca (v. Cass. 13100/2013; Cass. 1073 del 2018). Pertanto, alla revoca della dichiarazione di fallimento non consegue la restituzione in bonis del fallito se non dal suo passaggio in giudicato, che però in questo caso non è avvenuto, atteso che la sentenza della Corte d’appello di Firenze, come riferisce la controricorrente, è stata cassata.

Deve inoltre precisarsi che per quanto attiene all’imposta maturata antecedentemente al fallimento (primi sei mesi 2012), l’art. 44 l.f. prevede il divieto di esigere pagamenti dal fallimento dovendo il creditore insinuarsi al passivo. Per i debiti sorti successivamente, e cioè l’imposta del restante semestre 2012 e l’IMU 2013, si applica l’art. 10 del D.lgs. 505/1992, comma sesto il quale prevede che: “per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione”.

Pertanto il Comune non poteva legittimamente contestare l’omesso versamento dell’imposta per le annualità 2012 (secondo semestre) e successivi al fallimento, poiché il versamento si esegue con il “prelievo” dopo la vendita dell’immobile.

La sentenza dichiarativa di fallimento non postula infatti il venir meno del possesso da parte del fallito, il quale perde la sola detenzione. Ciò che si produce con la sentenza dichiarativa di fallimento è un effetto traslativo dell’onere d’imposta, procrastinando il momento impositivo che viene così differito al momento in cui il curatore, in funzione di mero amministratore dei beni, vende l’immobile. Il versamento dell’imposta presuppone, quindi, il completamento del periodo di assoggettamento del fallimento all’imposta, in relazione all’immobile, perché tale periodo si conclude solo con il decreto di trasferimento della proprietà del bene all’aggiudicatario; il “prelievo” dal ricavato del prezzo di vendita presuppone la “prelevabilità“, la quale non può darsi prima del decreto di trasferimento del bene in forza del R.D. 16 marzo 1942, n.267, art. 108.

Solo in ipotesi di mancato trasferimento dell’immobile, e restituzione del bene al fallito, ricadrà su quest’ultimo l’onere di versamento dell’imposta una volta tornato in bonis, al fine di estinguere il debito maturato durante il periodo fallimentare. (v. Cass. n. 20953/2019 e Cass. 5015/2013).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza del Comune e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 8.000,00 oltre euro 200,00 per spese non documentabili e rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.