CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2022, n. 8568

Rapporto di lavoro – Scuola – Contratto a termine – Illegittimità – Conferimento della supplenza annuale – Inserimento nelle graduatorie permanenti

Rilevato

che con sentenza del 3 giugno 2016, la Corte d’Appello di Campobasso, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Campobasso, rigettava la domanda proposta da V. C. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso e del Convitto Nazionale M. P., con la quale il C. appartenente al personale ATA non di ruolo, per il profilo di “Cuoco” instava per ottenere la declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine finale ai contratti a tempo determinato stipulati con il Dirigente Scolastico Rettore del Convitto M. P. per l’anno scolastico 2012/2013, termine fissato, in violazione dell’art. 4, comma 1, l. n. 124/1999, al 30.06 di ogni anno anziché al 31.08, come avrebbe dovuto per essere stato il C. nominato supplente su di un posto vacante nell’organico di diritto ed avendo perciò diritto a supplenze annuali;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto essere presupposto indefettibile per il conferimento della supplenza annuale l’inserimento nelle graduatorie permanenti che a sua volta postula la contemporanea ricorrenza di un posto vacante, presupposto che ha ritenuto non ricorrere nella specie per non essere il ricorrente iscritto nelle graduatorie permanenti ed essendo queste esaurite di modo che l’Amministrazione Scolastica non poteva che attingere dalle graduatorie di istituto con conseguente stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il C., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, tutti gli originari convenuti;

Considerato

che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, l. n. 124/1999 e del D.M. n. 430/2000, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale dovendosi ritenere, in coerenza con l’orientamento accolto da questa Corte, che, in base al disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 4 l. n. 124/1999, le supplenze annuali per il personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario si riferiscono solo ai posti vacanti disponibili alla data del 31 dicembre previsti in pianta organica mentre le supplenze temporanee ai posti sempre previsti in pianta organica non vacanti ma disponibili di fatto;

che il motivo merita accoglimento alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 15217/2017 e Cass. n. 6445/2020) secondo cui il criterio discretivo per individuare la tipologia di supplenza è rappresentato dalla natura e dall’emergenza temporale della vacanza, che, pur condizionando la scelta della graduatoria dalla quale attingere il nominativo dell’aspirante all’assunzione, resta immutato nel caso in cui sia esaurita la graduatoria di riferimento prioritario ed alla copertura debba procedersi attingendo il nominativo da una graduatoria diversa, ipotesi nella quale il termine finale da apporre al contratto resta disciplinato dalla regola generale fissata dall’art. 4 l. n. 124/1999, con la conseguenza che dovrà essere annuale se la supplenza riguarda un posto vacante e disponibile già alla data del 31 dicembre;

che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Campobasso, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, disponendo, altresì, per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Campobasso, in diversa composizione.