REGIONE LIGURIA – Comunicato 30 marzo 2022
Legge regionale 17 marzo 2022, n. 3 – Disposizioni finanziarie di carattere urgente
(Omissis)
Art. 1.
Disposizioni di carattere finanziario di adeguamento all’art. 1, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024)
1.A decorrere dall’anno di imposta 2022 l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è determinata per scaglioni di reddito incrementando l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni:
a) per i redditi sino a euro 15.000,00: 0 per cento;
b) per i redditi oltre euro 15.000,00 e sino a euro 28.000,00: 0,58 per cento;
c) per i redditi oltre euro 28.000,00 e sino a euro 50.000,00: 1,08 per cento;
d) per i redditi oltre euro 50.000,00: 1,10 per cento.
2.Per l’anno 2022 le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 21 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)), disposte ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto legislativo 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, rimangono confermate.
(Omissis)