MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 17 febbraio 2022
Modalità e criteri per la concessione, l’erogazione e il rimborso di finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi
Art. 1
Ambito di applicazione e disposizioni finanziarie
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, definisce i criteri per la concessione, l’erogazione e il rimborso dei finanziamenti di cui al medesimo comma 3-quater.
2. I finanziamenti di cui al presente decreto sono concessi a valere sulle risorse destinate all’attuazione dell’intervento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021.
Art. 2
Modalità di attuazione dell’intervento
1. I finanziamenti per il sostegno alle piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi, di cui all’art. 1 sono concessi con le modalità e le condizioni di cui al regime di aiuti istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, fatta salva l’applicazione delle seguenti condizioni:
a) durata non inferiore a tre anni e non superiore a dodici anni, comprensivi di un periodo di pre-ammortamento massimo di tre anni;
b) importo non superiore a sette volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).
3. Le società cooperative beneficiarie dell’intervento di cui al presente decreto, in attuazione della previsione di cui all’art. 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, rispettano la condizione di prevalenza di cui all’art. 2513 del codice civile, a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di finanziamento agevolato di cui all’art. 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021 presentate alle società finanziarie a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021.
3. La gestione dei rapporti inerenti agli interventi di cui al presente decreto è regolata dalla medesima convenzione in essere tra il Ministero dello sviluppo economico e le società finanziarie di cui all’art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, concernente la gestione della misura agevolativa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021.