PREVINDAPI – Circolare 01 aprile 2022, n. 49
Contributo contrattuale a carico del datore di lavoro (0,50%) per i dirigenti iscritti e non iscritti al Previndapi
Facciamo seguito alle nostre Circolari precedenti, per rammentare che, nell’ambito del rinnovo del c.c.n.l. – 2020-2023, la Confapi e la Federmanager hanno istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un contributo contrattuale annuo a carico del datore di lavoro da versare al Previndapi, pari allo 0,50% della retribuzione globale lorda, effettivamente percepita dal Dirigente in servizio, da applicarsi a partire dal 2020 fino al limite di € 180.000,00 annui.
In applicazione di tale previsione
1) PER I DIRIGENTI ISCRITTI – classi A, B e C – il nuovo contributo contrattuale integra il contributo posto a carico del datore di lavoro e determinerà l’applicazione di un’aliquota contributiva pari al 4,5% del reddito globale lordo, fino al limite di 180.000,00 euro annui, fermo restando il contributo minimo annuo di € 4.800,00 a carico del datore di lavoro; per le classi X e Z è dovuto il contributo contrattuale dello 0,50% del reddito globale lordo fino al limite di 180.000,00 euro annui.
2) PER I DIRIGENTI NON ISCRITTI il contributo contrattuale dello 0,50% del reddito globale lordo fino al limite di 180.000,00 euro annui dovrà essere versato con le modalità indicate nella presente circolare.
La modulistica per la corrispondenza tra l’azienda e il Fondo è reperibile sul sito www.previndapi.it – sezione comunicazioni – modulistica.
Di seguito si riportano le indicazioni utili per la compilazione dei moduli e per altri adempimenti:
– Modulo di adesione individuale – Consente di richiedere l’iscrizione al Fondo.
– Modulo PREV/1 – E’ necessario per denunciare trimestralmente i dati relativi alla contribuzione da versare.
Qualora vengano riscontrate inesattezze nei riferimenti già stampati, relativi all’azienda e al/ai dirigente/i, le stesse devono essere oggetto di specifica comunicazione scritta da parte dell’azienda al Fondo, per le conseguenti correzioni.
Il modulo PREV/1 deve essere trasmesso, a cura dell’azienda, esclusivamente via internet – attraverso l’area riservata all’azienda del ns. sito – utilizzando USERID e PASSWORD forniti dal Previndapi.
L’azienda che ancora non è in possesso di USERID e PASSWORD, con cortese urgenza, è tenuta a richiederli al Fondo.
– Modulo lettera d’ordine bonifico bancario – Utile per ordinare alla propria banca il pagamento della contribuzione trimestrale. Le coordinate IBAN Previndapi sono riportate sulla lettera d’ordine del bonifico.
Accertarsi che la banca incaricata di eseguire l’ordine di bonifico specifichi, TASSATIVAMENTE, nella causale di versamento, il numero di CODICE PAGAMENTO, anch’esso riportato nello specifico riquadro della lettera d’ordine di bonifico, stampata dal servizio on-line.
– Modulo di comunicazione risoluzione del rapporto di lavoro – L’azienda è tenuta a denunciare al Fondo la risoluzione del rapporto di lavoro entro la fine del mese successivo dall’evento con l’invio al Fondo del modulo in oggetto debitamente compilato e sottoscritto.
TERMINI E MODALITA’ PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
PER I DIRIGENTI ISCRITTI
I contributi devono essere versati dall’azienda entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre. I trimestri iniziano con i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre e, quindi, le conseguenti scadenze per il pagamento dei contributi sono: 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio dell’anno successivo a quello corrente. Nel caso in cui tali date cadano in giorno festivo, il pagamento dei contributi deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Per i soli dirigenti classe “CC” il contributo contrattuale deve essere versato annualmente con il pagamento del contributo, in occasione del versamento del quarto trimestre (20 gennaio). Per i dirigenti neo assunti o neo nominati nel trimestre di riferimento si dovrà provvedere al pagamento dei contributi alla scadenza del primo trimestre utile.
PER I DIRIGENTI NON ISCRITTI
Il contributo contrattuale dello 0,50% del reddito globale lordo fino al limite di 180.000,00 euro annui deve essere versato annualmente con il pagamento del contributo, in occasione del versamento del quarto trimestre (20 gennaio), indicando nella causale di pagamento: 0,5 Cognome Nome CF dirigente CF datore lavoro.
Dopo l’avvenuto versamento, l’azienda dovrà inviare, via mail, comunicazione su carta intestata contenente i dati anagrafici, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail e numero cellulare del beneficiario di tale contributo.
Le coordinate IBAN Previndapi sono: IT43T0306903248100000003973 presso INTESA SANPAOLO SPA – Filiale di Roma – Via Flaminia, 482 – Roma
NORMATIVA SULLA CONTRIBUZIONE
I contributi al Fondo, destinati a previdenza complementare, devono essere calcolati, dall’azienda, nella misura e nei limiti come di seguito specificati per le distinte sei «CLASSI ISCRIZIONE» sotto elencate.
CLASSE ISCRIZIONE | DESCRIZIONE E CONTRIBUZIONE |
---|---|
«A» | Dirigente «Vecchio iscritto» iscritto antecedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/93 (29 Aprile 1993) a un Fondo pensione complementare esistente al 15 Novembre 1992. Nel limite del massimale retributivo di € 180.000,00, restano confermate le aliquote contributive per l’anno 2021, 4% a carico del dirigente, 4,5% a carico azienda, ma il contributo annuo aziendale non può risultare inferiore ad € 4.800,00; entro fine anno (con il pagamento del 4° trimestre) o all’atto della eventuale cessazione del r.d.l., l’azienda deve versare al Fondo l’eventuale differenza. E’ confermata la quota del T.F.R che deve essere destinata al Previndapi (prevista dagli accordi sindacali) nella misura del 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R senza alcun limite di massimale. Con dichiarazione scritta, indirizzata al proprio datore di lavoro, il dirigente può comunicare la volontà di trasferire, al Previndapi, tutto il T.F.R. maturando. |
«B» | Dirigente «Nuovo iscritto ante» iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, ma con una qualche anzianità contributiva acquisita, prima di tale data, quale lavoratore subordinato, nei confronti di forme pensionistiche obbligatorie (INPS-INPDAI). Nel limite del massimale retributivo di € 180.000,00, restano confermate le aliquote contributive per l’anno 2021, 4% a carico del dirigente, 4,5% a carico azienda, ma il contributo annuo aziendale non può risultare inferiore ad € 4.800,00; entro fine anno (con il pagamento del 4° trimestre) o all’atto della eventuale cessazione del r.d.l., l’azienda deve versare al Fondo l’eventuale differenza. E’ confermata la quota del T.F.R. che deve essere destinata al Previndapi (prevista dagli accordi sindacali) nella misura del 4% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale. Con dichiarazione scritta, indirizzata al proprio datore di lavoro, il dirigente può comunicare la volontà di trasferire, al Previndapi, tutto il T.F.R. maturando. |
«C» | Dirigente «Nuovo iscritto post» iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data. Nel limite del massimale retributivo di € 180.000,00, restano confermate le aliquote contributive per l’anno 2021, 4% a carico del dirigente, 4,5% a carico azienda, ma il contributo annuo aziendale non può risultare inferiore ad € 4.800,00; entro fine anno (con il pagamento del 4° trimestre) o all’atto della eventuale cessazione del r.d.l., l’azienda deve versare al Fondo l’eventuale differenza. Per il dirigente di prima occupazione successiva al 28 Aprile 1993, permane l’obbligo legale di destinare al Previndapi, tutto il T.F.R maturando (ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto legislativo n 124/93). |
«X» | Iscritto ad un Fondo pensione complementare successivamente al 31 dicembre 2006, con il solo conferimento esplicito del T.F.R. Il dirigente, attraverso il modulo di adesione individuale, può comunicare al datore di lavoro di voler trasferire al Previndapi il solo T.F.R. maturando. A decorrere dal 1° gennaio 2017, è dovuto il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro pari allo 0,50% della retribuzione globale lorda, effettivamente percepita dal Dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di € 180.000,00 annui. |
«Z» | Iscritto ad un Fondo pensione complementare con il solo conferimento tacito del T.F.R. Conferimento tacito, al Previndapi, del solo T.F.R. maturando. A decorrere dal 1° gennaio 2017, è dovuto il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro pari allo 0,50% della retribuzione globale lorda, effettivamente percepita dal Dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di € 180.000,00 annui. |
«CC» | Iscritto con il solo Contributo Contrattuale A decorrere dal 1° gennaio 2017, è dovuto il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro pari allo 0,50% della retribuzione globale lorda, effettivamente percepita dal Dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di € 180.000,00 annui. |
Il livello minimo contributivo dovrà essere riproporzionato per dodicesimi, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore; in caso di adesione o cessazione al Previndapi in corso d’anno, il livello minimo va riproporzionato ai mesi di obbligo contributivo; in caso di periodo di aspettativa non retribuita il livello minimo va riproporzionato ai soli mesi retribuiti.
Ferma restando la misura minima di contribuzione (€ 4.800,00) e/o quella del 4,5% su retribuzione annua lorda fino a € 180.000,00 a carico dell’azienda, sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del dirigente, salvo il rispetto della contribuzione minima complessivamente stabilità dal c.c.n.l. Confapi-Federmanager vigente a carico dell’impresa e del dirigente. E’ facoltà del datore di lavoro versare ulteriore contribuzione, senza limite di massimale, a favore di ciascun dirigente per il quale contribuisce al Previndapi, anche in assenza di contributo superiore al minimo a carico del dirigente.
Agli effetti delle predette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, solo per i nuovi iscritti (classi «B» e «C»), anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.
INTERESSI DI MORA SU RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTI
Le norme statutarie del Fondo stabiliscono la perentorietà delle anzidette scadenze per il versamento dei contributi.
Pertanto, in caso di ritardato pagamento degli stessi, dovranno essere conteggiati i relativi interessi di mora; Il Consiglio di Amministrazione del 13/12/2017 ha stabilito i nuovi limiti: € 0,075 centesimi al giorno ogni € 516,46 di contributo versato in ritardo, a partire dal 1° gennaio 2018.
Tali interessi di mora saranno accreditati sulla posizione individuale del dirigente, a compensazione della minore capitalizzazione subita a causa del ritardato versamento contributivo.
COMUNICAZIONI
Si informa che la gestione assicurativa 2021 ha realizzato un rendimento per l’iscritto del 2,15%.
Tale rendimento sarà applicato anche alle operazioni in uscita nel corso del 2022.
Per contattare telefonicamente il Fondo dalle ore 9,00 alle 17,00 (sabato escluso) i numeri sono: 06 4871448 e 06 4871449 – Fax 06 4871445
Allegato
Contribuzione ANNO 2022
CLASSI ISCRIZIONE | BASE DI CALCOLO | CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA | CONTRIBUTO A CARICO DIRIGENTE | QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) DA VERSARE AL FONDO |
---|---|---|---|---|
“A” | Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l’anno. | 4,50% Min. € 4.800,00 | 4,00% | Quota dell’accantonamento annuale T.F.R. di ammontare pari al 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l’intero T.F.R. maturando. |
“B” | Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l’anno | 4,50% Min. € 4.800,00 | 4,00% | Quota dell’accantonamento annuale T.F.R. di ammontare pari al 4% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l’intero T.F.R. maturando. |
“C” | Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l’anno | 4,50% Min. € 4.800,00 | 4,00% | Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando |
“X” | Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l’anno | contributo contrattuale 0,50% | — | Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando |
“Z” | Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l’anno | contributo contrattuale 0,50% | — | Conferimento di tutto il T.F.R. maturando |
“CC” | Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l’anno | contributo contrattuale 0,50% | — | — |
Ferma restando la misura minima dei suddetti contributi è possibile determinare liberamente l’entità della contribuzione da versare al Previndapi.
In caso di periodi retributivi inferiori all’anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d’anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.
Agli effetti delle suddette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per la determinazione del trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, solo per i nuovi iscritti (classi «B» e «C»), anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.
L’ammontare del contributo annuo non deve essere plafonato al limite di deducibilità fiscale
Con effetto dal 1° gennaio 2006 è stato superato il vincolo al rispetto, nel versamento del contributo base (quota azienda + quota dirigente), del limite di deducibilità fiscale – fissato in € 5.164,57 dall’art. 8, comma 4 del D. Lgs. 252/2005 – che condizionava la contribuzione annua dovuta al Fondo.
Il contributo versato, per livelli retributivi medio-alti, potrebbe quindi superare il citato limite. In tale ipotesi, la quota eccedente, in quanto non dedotta, sarà esente da imposizione fiscale al momento dell’erogazione della prestazione. A tal fine è indispensabile che il dirigente comunichi al Fondo, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi, l’ammontare della contribuzione non dedotta in base a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4 del D. Lgs. 252/2005. In caso di insorgenza del diritto alla prestazione in data antecedente al 31 dicembre, la dichiarazione dei contributi non dedotti o che non saranno dedotti dovrà avvenire entro la suddetta data di insorgenza del diritto. In merito è stato predisposto apposito modulo reperibile sul sito: “mancata deduzione contributi”.
Rammentiamo infine che il c.c.n.l. sottoscritto dalla Confapi e Federmanager, innovativo e rispondente alle nuove esigenze delle piccole e medie imprese industriali, prevede al proprio interno la figura professionale denominata “quadro superiore”.
È possibile iscrivere i quadri superiori al Previndapi attraverso la compilazione e sottoscrizione del relativo “modulo di adesione individuale quadri superiori” reperibile sul sito www.previndapi.it – sezione comunicazioni – modulistica.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- PREVINDAPI - Circolare 12 aprile 2021, n. 46 - Contributo contrattuale a carico del datore di lavoro (0,50%) per i dirigenti iscritti e non iscritti al Previndapi
- PREVINDAPI - Circolare 01 aprile 2022, n. 50 - Contributo contrattuale a carico del datore di lavoro (0,50%) per i Quadri superiori iscritti e non iscritti al Previndapi
- PREVINDAPI - Circolare 12 aprile 2021, n. 47 - Contributo contrattuale a carico del datore di lavoro (0,50%) per i quadri superiori iscritti e non iscritti al Previndapi
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