CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 aprile 2022, n. 10749
Lavoratore rimpatriato – Professore – Riliquidazione della pensione di vecchiaia – Determinazione – Minimale contributivo – Periodo effettivamente lavorato in Albania
Rilevato che
1. con sentenza n.6998 del 2015, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della pronuncia impugnata, ha accolto la domanda dell’attuale intimato volta alla ricostituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi lavorativi svolti in Albania, dal 1955 al 1997, e alla riliquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza primo gennaio 2008;
2. in particolare, premesso che il signor K., cittadino italiano rimpatriato nel 1992, aveva lavorato in Albania per diversi anni come professore di musica presso scuole e Conservatorio di Tirana, la Corte territoriale ha applicato il minimale contributivo determinato sulla base del contratto collettivo applicabile nel settore corrispondente, in Italia, a quello degli insegnanti di scuoia secondaria dipendenti da scuole private (nella specie, CCNL AGIDAE per i quadrienni 1984/1987 e 1990/1993), assicurati presso l’AGO, ritenendo irrilevante che l’attività lavorativa del professore fosse stata prestata, in Albania, in favore dello Stato albanese, e non per privati;
3. per la Corte di merito nessuna contestazione, inoltre, l’INPS aveva svolto sulla contrattazione collettiva in concreto applicata, sul relativo inquadramento, sui conteggi redatti e il relativo importo, e infine, sull’attività svolta dal professore, attestata da documentazione del pari incontestata dall’ente previdenziale;
4. avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con un articolato motivo, cui resiste, con controricorso, K. S.;
Considerato che
5. con unico motivo si deduce violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1164, del d.m. 31 luglio 2007, art. 2, del dl. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, convertito in L. n. 389 del 1989, nonchè del dl. n. 463 del 1983, art. 7, convertito in L. n. 639 del 1983, e violazione e falsa applicazione del CCNL AGIDAE, di categoria, 1984/87 e 1990/93, per avere la sentenza impugnata determinato il minimale contributivo in relazione all’attività specifica svolta in Albania, con riferimento a mansioni e qualifica, sebbene ciò non fosse previsto dalle norme, e per non avere applicato la disciplina speciale dettata dall’art. 7 del decreto-legge n. 463 del 1983 cit. ma quella dettata, nel 1989, con il d.l.n.338 del 1983 cit., con efficacia irretroattiva; inoltre, per avere, nel complesso, trascurato la portata meramente assistenziale della disposizione che assicura un trattamento pensionistico a soggetti, già titolari di pensione per il lavoro svolto in Albania, senza il versamento di contributi e senza obbligo di corrispondere alcunché all’INPS, per essere gli importi reclamati a totale carico dello Stato e soggetti a monitoraggio ex art.1, co.1164 legge n.296 del 2006;
6. il ricorso è da rigettare;
7 l’art. 1, comma 1164, della legge n. 296 del 2006 stabilisce che «A decorrere dall’anno 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall’Albania possono ottenere a domanda, dall’INPS, la ricostruzione, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1 gennaio 1955 al 31 dicembre 1997»;
8. il secondo periodo della citata disposizione ha demandato ad un decreto ministeriale le modalità attuative della disposizione, ed è stato, pertanto, adottato il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 31 Luglio 2007 che all’art. 2 prevede: «La ricostruzione della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dà titolo al riconoscimento, ai fini del calcolo della pensione, di una anzianità contributiva corrispondente al periodo effettivamente lavorato in Albania di valore pari alla retribuzione mensile determinata sul minimale di contribuzione vigente in Italia nei periodi interessati dalla ricostruzione per i rispettivi settori»;
9. l’articolato normativo sopra indicato prevede, quindi, a favore dei cittadini italiani trattenuti in Albania, la ricostruzione delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente e autonomo effettivamente svolti, nel predetto Paese, nella specie dal 1 gennaio 1955 al 31 dicembre 1997;
10. la ricostruzione avviene all’interno del sistema assicurativo generale obbligatorio attraverso la costituzione di una vera e propria posizione assicurativa che fa riferimento a periodi di lavoro effettivamente svolti in Albania;
11. il valore della contribuzione deve essere determinato in relazione al minimale di retribuzione vigente, nel rispettivo settore, per il periodo considerato;
12. in base ai plurimi elementi letterali, palesati dalle dette disposizioni, in riferimento ai periodi di effettivo lavoro e ai relativi settori, va escluso, come del resto costantemente affermato da questa Corte, che si possa sostenere la tesi di un mero intervento assistenziale che prescinda dalla normativa valevole in materia contributiva per il lavoro effettivamente svolto ovvero di un intervento assistenziale uguale per tutti (fra tante, Cass. n. 19440 del 2018 ed ivi ulteriori riferimenti);
13. la fonte normativa primaria parla, invero, di ricostruzione, della posizione assicurativa e dell’anzianità contributiva, nell’assicurazione generale obbligatoria, e solo in riferimento ad essa, e fa riferimento ai periodi di lavoro dipendenti o autonomi purché siano stati effettivamente svolti in Albania;
14. il valore dei contributi è legato, dalla fonte subprimaria attuativa, al concetto di minimale contributivo, dovendosi perciò tener conto che secondo la relativa normativa esso va calcolato non solo in relazione a quanto dovuto al lavoratore ma anche per un importo che non può mai essere inferiore ad un minimale stabilito dalla legge;
15. in sostanza, con la normativa sopra riportata il legislatore ha voluto assicurare; ai cittadini italiani rimpatriati dall’Albania, una posizione assicurativa corrispondente ai periodi di lavoro, dipendente o autonomo, effettivamente svolti in Albania, e di valore pari a quella cui avrebbero avuto diritto, nell’ambito dell’AGO, se avessero lavorato in Italia, nel settore di inquadramento e in funzione dell’attività lavorativa effettiva, nondimeno comprensiva, a compendio dell’effettività, della qualifica di appartenenza maggiormente corrispondente e, dunque, affine, in Italia;
16 inoltre, il riferimento al «minimale di contribuzione vigente in Italia nei periodi interessati» radica il valore dei contributi al criterio del minimale contributivo vigente, pro-tempore, nei periodi di lavoro interessati alla ricostruzione della posizione assicurativa e, dunque, trovano applicazione i diversi criteri vigenti, nel periodo di svolgimento dell’attività lavorativa effettivamente svolta, nei settori e con le qualifiche di riferimento, se ed in quanto assumano rilievo ai fini dell’applicazione della stessa normativa vigente nel tempo;
17. vale, pertanto, per i relativi periodi, l’articolo 1, comma 1, del dm.338 del 1989 convertito in legge n.389 del 1989, a norma del quale «La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo»;
18. va, poi, considerato che il citato d.l. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, all’art. 1, 2° comma prevede un valore minimo di retribuzione giornaliera, denominato minimale di retribuzione imponibile, che deve essere rispettato ai fini del versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale;
19. per quanto detto„ dunque, in base alla legge, il minimale da considerare è quello vigente in Italia nei periodi interessati dalla ricostruzione nei rispettivi settori e l’applicazione del predetto criterio, contenuto nell’articolo 1 del d.i.n.338 cit., non potrebbe in ogni caso riguardare i periodi precedenti alla sua entrata in vigore, per i quali vanno invece applicati i minimali legali volta per volta in vigore ratione temporis;
20. nel caso in esame, alla stregua della richiamata disciplina e tenuto conto della corrispondenza, per qualifica e categoria di appartenenza, la Corte di merito ha correttamente applicato, agli effetti della ricostruzione della posizione assicurativa del professor K., le disposizioni della contrattazione collettiva AGIDAE per insegnanti di musica di scuola secondaria superiore presso le scuole private, valide per i periodi 1984/1987 e 1990/1993;
21. peraltro, come si evince dagli snodi argomentativi della sentenza impugnata, e riportati nello storico di lite, sono rimasti incontestati dall’INPS, e non fatti segno di censura in questa sede, l’applicabilità, nei giudizio di merito, della predetta contrattazione collettiva di categoria, il relativo inquadramento e i conteggi redatti tenuto conto dell’attività svolta nell’esercizio della professione di insegnante di scuola media inferiore e superiore e di Conservatorio;
22. in definitiva, la sentenza impugnata è immune da censure;
23. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;
24. ai sensi dell’art.13, co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento, ai sensi dell’art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1, se dovuto.
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