Corte di Cassazione ordinanza n. 10387 depositata il 31 marzo 2022

rinuncia all’eredità – onere della prova

Considerato che:

1. Con il primo motivo di  ricorso  l’Agenzia  delle  entrate denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 485    civ.,  nonché  per  erronea  interpretazione del d. lgs. n. 346/1990,  in relazione  all’art.  360, primo comma,  n.  3, cod. proc. civ.,  deducendo  l’erroneità  dell’impugnata  pronuncia,  che, nel confermare la pronuncia di primo grado, ha ritenuto  valida  ed efficace la  rinuncia  all’eredità  della  contribuente,  richiamandone l’effetto retroattivo, in relazione al disposto dell’art. 521  cod.  civ., dovendo viceversa, secondo l’Ufficio, trovare applicazione  nella fattispecie in esame l’art. 485  cod.  civ., assumendo  trovarsi  la  C. nel possesso  dei beni ereditari  ed essendosi  realizzato quindi in capo ad essa l’acquisto della qualità di erede per effetto  della  c.d. accettazione presunta di cui al menzionato art. 485  cod.  civ.,  non avendo essa  provveduto  alla  redazione  dell’inventario nel termine  di tre mesi  dall’apertura  della  successione  e  dovendo  pertanto qualificarsi erede pura e semplice, alcun effetto potendo quindi conseguire alla tardiva rinuncia all’eredità, non più possibile una volta che sia stata acquisita la qualità di erede quale effetto predeterminato ex /ege al verificarsi dei presupposti previsti dall’art. 485 cod. civ.

2. Con il secondo motivo la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 7 del lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dovendo qualificarsi la norma di cui all’art. 7, quarto comma, del citato d. lgs. 346/1990, in tema d’imposta di successione, secondo cui «fino a quando l’eredità non è stata  accettata,  o  non  è  stata  accettata  da tutti i chiamati, l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato», come  norma  di  carattere speciale rispetto alla disciplina  civilistica,  e  lamentando  come  la relativa   disposizione   sia   stata   totalmente   ignorata   dal   giudice tributario di secondo grado.

3. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente lamenta omessa motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.  360, primo comma,    5, cod. proc. civ., essendosi la CTR limitata  ad  affermare  che  «[l]a rinuncia all’eredità, se non si è in possesso dei  beni  ereditari,  può essere fatta fino alla prescrizione  del diritto  (dieci  anni  dall’apertura della  successione)»,  omettendo  qualsiasi   considerazione relativamente alle circostanze dalle quali potesse evincersi che la contribuente  non  fosse  nel  possesso  dei  beni  ereditari, contrariamente a quanto affermato dall’Ufficio che ne aveva invece affermato il possesso.

4. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto tra loro

Essi, in disparte ulteriori profili d’inammissibilità pur dedotti dalla controricorrente nel proprio controricorso, sono in ogni caso infondati. 

4.1 La CTR ha rigettato l’appello muovendo, sul presupposto che la C. non fosse nel possesso dei beni ereditari, dall’applicabilità, nella fattispecie in esame, dell’art. 521 cod. , che, sancendo l’effetto retroattivo  della  rinunzia,  al  primo  comma  stabilisce  che «[c]hi  rinunzia  all’eredità  è considerato  come  se  non  vi  fosse  stato mai chiamato».

In ragione dell’affermato presupposto di fatto, il cui accertamento compete al giudice del merito, la statuizione resa dalla CTR con la pronuncia in questa sede impugnata è conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, ord. 30 maggio 2018, n. 13639) in materia, secondo  cui «[i]l chiamato  all’eredità,  che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del “de cuius”, in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell’art. 521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l’omessa impugnazione dell’avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l’apertura della successione, stante l’estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del “de cuius”, circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento», essendosi ancora osservato che « [u]na diversa conclusione non potrebbe desumersi dalla regola di determinazione dell’imposta evincibile dall’ultimo comma dell’art. 7 del d.lgs. 346/90: posto che tale norma, comportante un’eccezione ai principi generali in tema di obbligazione, è applicabile non ai tributi posti a carico del de cuius, ma  unicamente  all’imposta  di  successione»  (così,  ancora,  la citata Cass. ord. n. 13639/18; in senso conforme  si  vedano  anche Cass. sez.  5, ord. 13 ottobre  2010, n. 21101 e, più di recente,  Cass. sez. 5, ord. 3 novembre 2020, n. 24317).

4.2 Era pertanto onere dell’Ufficio, quale attore in senso sostanziale, provare, affinché potessero ravvisarsi sussistenti i presupposti per la d. accettazione presunta dell’eredità, ex art. 485 cod. civ., che la C. si trovasse nel possesso dei beni ereditari (specificamente, in tema di controversia tributaria tra contribuente e fisco, Cass. sez. 5, 29 marzo 2017, n. 8053; in generale, in tema di accettazione dell’eredità, cfr. Cass. sez. 3, 29 marzo 2006, n. 7226, nel senso che «ai fini dell’applicabilità dell’art. 485 cod. civ., che prevede l’ipotesi della cosiddetta ” accettazione presunta” per effetto della mancata effettuazione dell’inventario  entro  tre  mesi dall’apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l’onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto»).

4.3 La sentenza impugnata ha quindi fondamentalmente ritenuto non assolto detto onere probatorio da parte dell’Agenzia delle entrate, che ha invece basato i primi due motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto proprio in base al presupposto fattuale disatteso dalla CTR, con accertamento  di fatto insindacabile in questa

5. Il terzo motivo, con il quale l’Amministrazione ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti”, è palesemente

5.1 Di là da quanto sopra osservato in merito all’onere probatorio incombente alla ricorrente Agenzia delle entrate riguardo al possesso dei beni ereditari, è sufficiente osservare che nella fattispecie in esame, riguardante impugnazione avverso sentenza della CTR pubblicata il 18 marzo 2015, trova applicazione l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella sua attuale formulazione, conseguente alla sua sostituzione ad opera  dell’art.  54, comma 1, lett. b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, per cui il vizio denunciabile è quello di omesso esame circa un fatto decisivo (da intendersi in senso storico – naturalistico) per il giudizio che è stato oggetto  di discussione  tra  le parti, il vizio motivazionale essendo  ormai limitato alla violazione del c.d. “minimo costituzionale”, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU, 7 aprile 2014, n. 8053).

5.2 Nella fattispecie in esame, invero, per quanto succinta, la motivazione espressa dalla sentenza impugnata – che prende in esame il fatto negativo del non possesso dei beni ereditari da parte della chiamata come presupposto della ritenuta applicabilità, nella fattispecie in esame, dell’art. 521 cod. civ. – è pienamente idonea a rivelare la ratio decidendi, consentendone il controllo in sede d’impugnazione.

6. In conclusione il ricorso dell’Agenzia delle entrate va rigettato.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da

8. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non sì applica l’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di  legittimità,  che liquida in euro 7.300,00 per compensi, oltre  rimborso  spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi, liquidati in euro 200,00 ed accessori di legge.