DIRETTIVA (UE) 2022/542 DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2006/112/CE
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
1) all’articolo 53 è aggiunto il paragrafo seguente:
«Il presente articolo non si applica all’ammissione agli eventi di cui al primo comma se la presenza è virtuale.»;
2) all’articolo 54, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, il luogo delle prestazioni è tuttavia il luogo in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale.»;
3) all’articolo 59 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono considerare, per quanto riguarda i servizi il cui luogo delle prestazioni è stabilito agli articoli 44 e 45, all’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, nonché agli articoli 56, 58 e 59:»;
4) all’articolo 81, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri che al 1o gennaio 1993 non si avvalevano della facoltà di applicare un’aliquota ridotta in forza dell’articolo 98 possono, nell’avvalersi della facoltà di cui all’articolo 89, prevedere che, per le cessioni di oggetti d’arte di cui all’allegato III, punto 26), la base imponibile sia pari a una frazione dell’importo determinato conformemente agli articoli 73, 74, 76, 78 e 79.»;
5) l’articolo 94 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’aliquota applicabile all’importazione di beni è quella applicata nel territorio dello Stato membro per la
cessione dello stesso bene.»;
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri che applicano un’aliquota normale alle
cessioni di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato elencati nell’allegato IX, parti A, B e C, possono applicare
un’aliquota ridotta come previsto dall’articolo 98, paragrafo 1, primo comma, all’importazione di tali beni nel
territorio dello Stato membro.»;
6) l’articolo 98 è sostituito dal seguente:
«Articolo 98
1. Gli Stati membri possono applicare al massimo due aliquote ridotte.
Le aliquote ridotte sono fissate a una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 % e si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell’allegato III.
Gli Stati membri possono applicare le aliquote ridotte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate in un massimo di 24 punti nell’allegato III.
2. Gli Stati membri possono applicare, in aggiunta alle due aliquote ridotte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, un’aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate da un massimo di sette punti nell’allegato III.
L’aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e l’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente possono essere applicate solo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate dai seguenti punti dell’allegato III:
a) i punti da 1) a 6) e 10 quater);
b) qualsiasi altro punto dell’allegato III che rientri nelle opzioni di cui all’articolo 105 bis, paragrafo 1.
Ai fini del secondo comma, lettera b), del presente paragrafo, si ritiene che le operazioni relative all’edilizia abitativa di cui all’articolo 105 bis, paragrafo 1, secondo comma, rientrino nell’allegato III, punto 10).
Gli Stati membri che al 1o gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo del 5 % o concedevano esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate da più di sette punti nell’allegato III, limitano l’applicazione di tali aliquote ridotte o la concessione di tali esenzioni per conformarsi al primo comma del presente paragrafo entro il 1o gennaio 2032 o, se anteriore, al momento dell’adozione del regime definitivo di cui all’articolo 402. Gli Stati membri sono liberi di determinare a quali cessioni di beni o prestazioni di servizi continueranno ad applicare tali aliquote ridotte o a concedere tali esenzioni.
3. Le aliquote ridotte e le esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai servizi prestati per via elettronica, ad eccezione di quelli elencati all’allegato III, punti 6), 7), 8) e 13).
4. Nell’applicare le aliquote ridotte e le esenzioni previste dalla presente direttiva, gli Stati membri possono far ricorso alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività, o a entrambe, per delimitare con precisione la categoria in questione.»;
7) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 98 bis
Le aliquote ridotte e le esenzioni di cui all’articolo 98, paragrafi 1 e 2, non si applicano alle cessioni di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato cui si applica il regime speciale di cui al titolo XII, capo 4.»;
8) l’articolo 99 è soppresso;
9) l’articolo 100 è sostituito dal seguente:
«Articolo 100
Entro il 31 dicembre 2028, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull’ambito di applicazione dell’allegato III, corredata, ove occorra, di eventuali proposte.»;
10) l’articolo 101 è soppresso;
11) al titolo VIII, capo 2, è inserita la sezione seguente:
«Sezione 2 bis
Situazioni eccezionali
Articolo 101 bis
«1. Qualora la Commissione abbia concesso a uno Stato membro, a norma dell’articolo 53, primo comma, della direttiva 2009/132/CE del Consiglio (*), l’autorizzazione ad applicare un’esenzione alle merci importate a beneficio delle vittime di catastrofi, tale Stato membro può concedere un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente, alle stesse condizioni, per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari e la cessione di tali beni e la prestazione di servizi relativi a tali beni, compresi i servizi di noleggio.
2. Lo Stato membro che intenda applicare la misura di cui al paragrafo 1 ne informa il comitato IVA.
3. Quando beni o servizi acquistati dagli organismi che beneficiano dell’esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono utilizzati per fini diversi da quelli previsti al titolo VIII, capo 4, della direttiva 2009/132/CE, l’uso di tali beni o servizi è soggetto all’IVA alle condizioni applicabili nel momento in cui le condizioni per l’esenzione cessano di essere soddisfatte.
12) gli articoli 102 e 103 sono soppressi;
13) l’articolo 104 è sostituito dal seguente:
«Articolo 104
1. L’Austria può applicare, nei comuni di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), una seconda aliquota normale, inferiore alla corrispondente aliquota applicata nel restante territorio austriaco ma pari almeno al 15 %.
2. La Grecia può applicare aliquote inferiori del 30 % al massimo alle aliquote corrispondenti applicate nella Grecia continentale nei dipartimenti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso e delle Cicladi e nelle isole Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Sciro.
3. Il Portogallo può applicare alle operazioni effettuate nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera e alle importazioni effettuate direttamente in queste regioni aliquote inferiori rispetto a quelle del continente.
4. Il Portogallo può applicare una delle due aliquote ridotte previste all’articolo 98, paragrafo 1, ai pedaggi sui ponti nella regione di Lisbona.»;
14) gli articoli 104 bis e 105 sono soppressi;
15) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 105 bis
1. Gli Stati membri che, conformemente al diritto dell’Unione, al 1o gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all’articolo 98, paragrafo 1, o concedevano esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui ai punti dell’allegato III diversi dai punti da 1 a 6 e dal punto 10 quater, possono, conformemente all’articolo 98, paragrafo 2, continuare ad applicare tali aliquote ridotte o concedere tali esenzioni, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.
Gli Stati membri che, conformemente al diritto dell’Unione, al 1o gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all’articolo 98, paragrafo 1, alle operazioni relative all’edilizia abitativa che non rientrano nell’ambito di una politica sociale, possono continuare ad applicare tali aliquote ridotte conformemente all’articolo 98, paragrafo 2.
Gli Stati membri comunicano al comitato IVA il testo delle principali disposizioni di diritto interno e le condizioni di applicazione delle aliquote ridotte e delle esenzioni relative all’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), entro il 7 luglio 2022.
Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, altri Stati membri possono applicare aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all’articolo 98, paragrafo 1, o esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente, conformemente all’articolo 98, paragrafo 2, primo comma, agli stessi beni o servizi di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo e alle stesse condizioni applicabili al 1o gennaio 2021 negli Stati membri di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo.
2. Gli Stati membri che, conformemente al diritto dell’Unione, al 1o gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte inferiori al 12 %, comprese aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all’articolo 98, paragrafo 1, o concedevano esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi diverse da quelle elencate nell’allegato III possono, conformemente all’articolo 98, paragrafi 1 e 2, continuare ad applicare tali aliquote ridotte o concedere tali esenzioni fino al 1o gennaio 2032 o, se anteriore, fino all’adozione del regime definitivo di cui all’articolo 402, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.
3. Gli Stati membri che, conformemente al diritto dell’Unione, al 1o gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte non inferiori al 12 % alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diverse da quelle elencate nell’allegato III possono, conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, primo comma, continuare ad applicare tali aliquote ridotte, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.
Gli Stati membri comunicano al comitato IVA il testo delle disposizioni principali di diritto interno e le condizioni per l’applicazione delle aliquote ridotte di cui al primo comma del presente paragrafo entro il 7 luglio 2022.
Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, gli altri Stati membri possono applicare aliquote ridotte non inferiori al 12 %, conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, primo comma, alle stesse cessioni di beni o alle stesse prestazioni di servizi di quelle di cui al primo comma del presente paragrafo e alle medesime condizioni applicabili il 1o gennaio 2021 negli Stati membri di cui al primo comma del presente paragrafo.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, le aliquote ridotte o le esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente sui combustibili fossili, su altri beni aventi un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra, come la torba, e sulla legna da ardere cessano di applicarsi entro il 1o gennaio 2030. Le aliquote ridotte o le esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente sui pesticidi chimici e sui fertilizzanti chimici cessano di applicarsi entro il 1o gennaio 2032.
5. Gli Stati membri che, a norma del presente articolo, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 3, terzo comma, nonché dell’articolo 105 ter, desiderano applicare le aliquote ridotte non inferiori al 12 %, le aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all’articolo 98, paragrafo 1, o le esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente adottano entro il 7 ottobre 2023 le modalità di esercizio di tali opzioni. Essi comunicano al comitato IVA il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate.
6. Entro il 1o luglio 2025, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione presenta al Consiglio una relazione contenente un elenco completo che indichi i beni e i servizi di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo e all’articolo 105 ter cui sono applicate negli Stati membri le aliquote ridotte, comprese le aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all’articolo 98, paragrafo 1, o le esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente.
Articolo 105 ter
Gli Stati membri che, conformemente al diritto dell’Unione, al 1o gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte non inferiori al minimo del 5 % alle operazioni relative all’edilizia abitativa che non rientrano nell’ambito di una politica sociale possono continuare ad applicare tali aliquote ridotte conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, primo comma. In tal caso, l’aliquota ridotta da applicare a tali operazioni non può essere inferiore, a decorrere dal 1o gennaio 2042, al 12 %.
Gli Stati membri comunicano al comitato IVA il testo delle disposizioni principali di diritto interno e le condizioni per l’applicazione delle aliquote ridotte di cui al primo comma entro il 7 luglio 2022.
Gli altri Stati membri possono applicare alle operazioni di cui al primo comma del presente articolo, conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, primo comma, un’aliquota ridotta non inferiore al 12 % alle stesse condizioni applicabili il 1o gennaio 2021 negli Stati membri di cui al primo comma del presente articolo.
Ai fini dell’articolo 98, paragrafo 1, terzo comma, si ritiene che le operazioni di cui al presente articolo rientrino nell’allegato III, punto 10).»;
16) al titolo VIII, il capo 4 è soppresso;
17) gli articoli 123, 125, 128 e 129 sono soppressi;
18) all’articolo 221, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi dall’obbligo previsto all’articolo 220, paragrafo 1, o all’articolo 220 bis di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che essi effettuano nel loro territorio e che beneficiano di un’esenzione, con o senza diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente, in forza dell’articolo 98, paragrafo 2, degli articoli 105 bis e 132, dell’articolo 135, paragrafo 1, lettere da h) a l), degli articoli 136, 371, 375, 376 e 377, dell’articolo 378, paragrafo 2 e dell’articolo 379, paragrafo 2, e degli articoli da 380 a 390 quater.»;
19) all’articolo 288, primo comma, il punto 2) è sostituito dal seguente:
«2) l’importo delle operazioni esenti con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente in virtù dell’articolo 98, paragrafo 2, o dell’articolo 105 bis;»;
20) all’articolo 316, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. A condizione che non sia stata applicata un’aliquota ridotta agli oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest’ultimo, gli Stati membri accordano ai soggetti passivi-rivenditori il diritto di optare per l’applicazione del regime del margine alle operazioni seguenti:
a) la cessione di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato che hanno essi stessi importato;
b) la cessione di oggetti d’arte che sono stati loro ceduti dall’autore o dai suoi aventi diritto;
c) la cessione di oggetti d’arte che sono stati loro ceduti da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivorivenditore.»;
21) all’articolo 387, la lettera c) è soppressa;
22) nell’allegato III il titolo è sostituito dal seguente:
«Elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi cui possono essere applicate le aliquote ridotte e le esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA di cui all’articolo 98»;
23) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
(*) Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 292, 10.11.2009, pag. 5).»;
Articolo 2
Modifiche della direttiva (UE) 2020/285
All’articolo 1 della direttiva (UE) 2020/285, il punto 15) è sostituito dal seguente:
«15) l’articolo 288 è sostituito dal seguente:
“Articolo 288
1. Il volume d’affari annuo cui si fa riferimento per l’applicazione della franchigia di cui all’articolo 284 è costituito dai seguenti importi al netto dell’IVA:
a) l’importo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, ove fossero soggette a imposizione in quanto effettuate da un soggetto passivo che non beneficia della franchigia d’imposta;
b) l’importo delle operazioni esenti con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente in virtù dell’articolo 98, paragrafo 2, o dell’articolo 105 bis;
c) l’importo delle operazioni esenti in virtù degli articoli da 146 a 149 e degli articoli 151, 152 e 153;
d) l’importo delle operazioni esenti in virtù dell’articolo 138 nei casi in cui si applica la franchigia di cui a tale articolo;
e) l’importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), e delle prestazioni di assicurazione e riassicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessorie.
2. Le cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali di un soggetto passivo non sono prese in considerazione per la determinazione del volume d’affari di cui al paragrafo 1.”;».
Articolo 3
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2024 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, punti 1), 2), 5), 7), 12) per quanto riguarda la soppressione dell’articolo 103 della direttiva 2006/112/CE, e 20) e all’articolo 2.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2025.
A decorrere dal 1o gennaio 2025, gli Stati membri possono applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l’allegato III, punti 7) e 13), relativi all’accesso alla diretta streaming delle manifestazioni o visite rientranti in tali punti, e punto 26) della direttiva 2006/112/CE, elencate nell’allegato della presente direttiva. 2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 4
Riesame
Sulla base di una valutazione della possibilità di soluzioni a prova di futuro adattate all’era digitale e in linea con l’obiettivo di un sistema dell’IVA basato sulla destinazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per modificare le pertinenti disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda il regime del margine di cui al titolo XII, capo 4, della direttiva 2006/112/CE.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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