MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 24 marzo 2022, n. 221
Linee guida per la semplificazione delle istruttorie afferenti alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 – Disposizioni in materia di professioni non organizzate. Anno 2022
1. La presente circolare segue, a distanza di quattro anni, le indicazioni fornite con circolare n. 3708/C, in data 01 ottobre 2018, aggiornano e sostituiscono le procedure operative ad oggi seguite, con lo scopo di semplificare e ridurre gli oneri informativi a carico delle associazioni professionali interessate all’iscrizione nell’elenco di cui alla legge n. 4 del 2013 (di seguito, legge).
2. Le indicazioni qui richiamate e più ampiamente trattate nelle allegate Linee Guida (Allegato 1) rappresentano lo sviluppo della prassi applicativa e dell’interpretazione giurisprudenziale maturate nell’arco di quasi un decennio dalla pubblicazione della legge in oggetto, che reca disposizioni per la valorizzazione delle competenze professionali degli associati agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole in materia di concorrenza.
3. Per quanto in questa sede non approfondito, si rinvia al contenuto delle allegate Linee Guida, disponibili anche sul sito internet del Ministero, unitamente alla presente nota (NOTA 1).
4. Al fine di semplificare la presentazione delle istanze per l’iscrizione all’Elenco delle Associazioni non organizzate in Ordini o Collegi, si è proceduto alla riorganizzazione mediante accorpamento dei contenuti della documentazione necessaria a completare l’iter procedurale, riducendo il numero di allegati da comunicare all’Amministrazione, nel caso in cui questi non risultino di per sé necessari alla individuazione della professione rappresentata dall’associazione.
5. Allo scopo di accelerare i tempi di ricezione ed analisi delle istanze, è stata prevista la possibilità di presentare la richiesta, oltre che mediante Posta elettronica certificata, anche mediante posta elettronica ordinaria all’indirizzo mail dedicato, dando quindi preferenza ai canali digitali di comunicazione con l’Amministrazione e all’utilizzo della firma elettronica per la sottoscrizione degli atti, in tutti i casi in cui l’associazione disponga degli strumenti tecnici necessari.
6. Ai medesimi fini di riduzione degli oneri informativi a carico delle associazioni richiedenti l’iscrizione, è stata semplificata e differenziata la modulistica necessaria, con puntuale descrizione dei campi per la corretta compilazione.
7. L’Atto Costitutivo e lo Statuto sono i due documenti fondanti di ogni Associazione professionale, può considerarsi valida anche la formula di dichiarazione di costituzione di Associazione professionale con l’indicazione del luogo e della data di costituzione inserita nel primo articolo dello Statuto. Con tale modalità un unico documento assume il valore di atto costitutivo e statuto societario.
8. La registrazione presso l’Agenzia delle Entrate si rende necessaria in fase di monitoraggio e vigilanza effettuata dall’Ufficio competente ai sensi dell’art. 10 della legge in quanto identifica in maniera univoca i documenti societari. A tal fine, gli estremi della registrazione devono essere ben visibili all’atto della consultazione on line sul sito web dell’Associazione.
9. Successive modifiche statutarie che l’associazione riterrà di effettuare, dovranno essere notificate all’Amministrazione e rispondere alle condizioni di cui al punto 8.
10. Fermo restando il rispetto dei requisiti indefettibili per l’iscrizione all’Elenco, indicati nella legge e meglio specificati nelle Linee Guida, si chiarisce che, in caso di dubbio sulla natura e sulla possibile sovrapposizione dell’attività svolta dagli associati con le professioni regolamentate, questa Amministrazione procede alla valutazione degli elementi che emergono dalla documentazione trasmessa in fase di richiesta di iscrizione, secondo la prassi applicativa e la giurisprudenza degli ultimi nove anni, richiedendo uno specifico parere alle autorità pubbliche competenti in materia solo in via residuale, in particolare, tutte le volte in cui la tipologia professionale per cui si richiede l’iscrizione presenti caratteristiche e peculiarità sensibilmente diverse da quelle analizzate nel corso dell’esperienza applicativa della legge.
11. La presente circolare, unitamente alle Linee Guida, si applica a decorrere dal quindicesimo giorno dopo la pubblicazione sul sito web del Ministero. La circolare e le Linee Guida sostituiscono integralmente le indicazioni fornite con la circolare 3708/C, in data 01 ottobre 2018, nonché i contenuti già presenti nelle FAQ e nella sezione Errori più frequenti, pubblicate sul sito internet Ministero.
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Note:
(1) http://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate
Allegato
Le presenti Linee guida costituiscono parte integrante della Circolare che le adotta ed entrano in vigore, unitamente alla stessa, 15 (quindici) giorni dopo la loro pubblicazione nella Sezione del sito web del MISE dedicata alle professioni non organizzate ai sensi della legge n. 4/2013.
Premessa. Contenuti e finalità della legge 14 gennaio 2013, n. 4
1. La legge n. 4 del 2013 (di seguito, legge) costituisce la prima regolamentazione nazionale organica delle professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Le disposizioni normative ivi contenute promuovono la valorizzazione delle competenze professionali degli associati e garantiscono il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole in materia di concorrenza.
3. La norma intende assicurare che i professionisti che svolgono attività non riconducibili a quelle organizzate e rispetto alle quali non è, pertanto, prevista l’obbligatoria iscrizione del singolo professionista in Albi, trovino comunque una loro disciplina operativa al fine di salvaguardare la sfera degli utenti e consumatori attraverso l’attento rispetto di obblighi di formazione costante e di trasparenza per il tramite delle associazioni di professionisti alle quali costoro possono scegliere di appartenere. Le associazioni, infatti, sono sollecitate dal legislatore a predisporre regole di condotta che disciplinino aspetti specifici delle singole attività professionali e definiscano un assetto deontologico comportamentale degli associati tale da garantire gli utenti, e la cui violazione possa tradursi nella irrogazione di sanzioni a carico dei professionisti che vi trasgrediscono.
4. In tale contesto, il Ministero dello sviluppo economico è chiamato, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge, a tenere l’Elenco delle Associazioni non organizzate in Ordini o Collegi.
5. Si forniscono in modo organico, alla luce della prassi applicativa dei primi nove anni di attuazione, alcuni chiarimenti in ordine ai requisiti necessari per l’iscrizione nell’Elenco, con particolare riferimento alle prescrizioni legislative recate agli articoli 2 (Associazioni Professionali), 3 (Forme Aggregative delle associazioni), 4 (Pubblicità delle associazioni professionali), 5 (Contenuti degli elementi informativi), 7 (Sistema di attestazione) e 8 (Validità dell’attestazione), nonché alle modalità di presentazione delle domande di iscrizione.
6. Si illustra, nel prosieguo, la modalità attuativa dei compiti di informazione e vigilanza attribuiti al Ministero, ai sensi degli artt. 6 e 10, della legge.
7. Si forniscono, altresì, elementi informativi per orientare i singoli professionisti che esercitano una professione non ordinistica ai sensi dell’art. 1, della legge, in materia di Autoregolamentazione volontaria e di Certificazione di conformità a norme tecniche UNI di cui agli artt. 6 e 9, della medesima normativa.
Le attività professionali previste dalla legge. Limiti ed esclusioni.
8. L’art. 1, comma 2 (NOTA 1), in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, della legge, dispone che possono essere costituite associazioni per l’iscrizione nell’Elenco con riferimento a professioni volte alla prestazione di servizi o di opere, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in Albi o Elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile (NOTA 2), delle professioni sanitarie (NOTA 3) e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative (NOTA 4 e 5).
9. Sono assimilate alle professioni escluse quelle attività professionali per le quali si rileva la presenza di requisiti obbligatori e di una Pubblica Autorità che, ai sensi di norme di legge, controlli la presenza di tali requisiti in capo ai soggetti esercenti l’attività professionale in questione.
10. Ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge, i professionisti esercitano l’attività in forma individuale o nelle forme del lavoro dipendente, nonché associata, societaria o cooperativa (NOTA 6).
11. Le associazioni che rappresentano attività per le quali una legge stabilisce dei requisiti obbligatori ma non sia prevista un’Autorità Pubblica che ne controlli il rispetto (NOTA 7) possono essere iscritte nell’Elenco, purché i requisiti minimi di iscrizione alle relative associazioni coincidano con quelli previsti dalla legge stessa (NOTA 8).
Requisiti per l’iscrizione nell’elenco pubblicato dal MISE.
12. Possono essere inserite nell’Elenco, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge, le Associazioni e le Aggregazioni di Associazioni, queste ultime denominate Forme Aggregative.
13. La base associativa è costituita dai professionisti di cui all’articolo 1 della legge.
14. Le associazioni costituite come Enti del Terzo settore, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, non possono essere iscritte all’Elenco in quanto la citata disposizione ne esclude la natura professionale.
15. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, della legge, le associazioni professionali non hanno alcun vincolo di rappresentanza esclusiva delle professioni rappresentate.
16. Oltre all’identificazione della tipologia di Associazione professionale o Forma Aggregativa la legge prevede altri requisiti per poter richiedere l’iscrizione nell’Elenco, nella fattispecie:
– che siano di natura privatistica e fondate su base volontaria;
– senza vincolo di rappresentanza esclusiva;
– il cui statuto o le cui clausole associative:
– garantiscano la trasparenza delle attività, indicando in modo specifico le attività professionali esercitate dai propri iscritti e rappresentate dall’Associazione di riferimento;
– garantiscano la trasparenza degli assetti associativi, indicando la struttura organizzativa (organi che presiedono alle funzioni dell’associazione) e tecnico-scientifica, adeguata alla realizzazione dello scopo associativo (NOTA 9);
– garantiscano l’osservanza dei principi deontologici;
– garantiscano la dialettica democratica (NOTA 10) tra gli associati, che si sostanzia in un periodico rinnovo delle cariche elettive e nella garanzia della par condicio degli associati all’elezione (elettorato attivo e passivo) (NOTA 11);
– che le Associazioni professionali abbiano espressamente lo scopo associativo di valorizzare le competenze degli associati e, se trattasi di Forme Aggregative, di promuovere e qualificare le attività professionali che rappresentano, nonché di divulgare le informazioni e le conoscenze ad esse connesse e di rappresentare le istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali;
– che adottino un Codice di condotta, ai sensi dell’art. 27-bis del Codice del Consumo che definisce, tra l’altro: a) il comportamento degli associati che si impegnano a rispettarlo; b) le sanzioni disciplinari in caso di violazioni; c) ogni altro requisito disposto dall’articolo 27-bis del predetto Codice;
– che promuovano forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno Sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale rivolgersi per informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti dalle Associazioni ai propri iscritti nonché in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del Codice del Consumo.
– che si attengano agli obblighi informativi di cui agli articoli 4 e 5 della legge, tenendo conto della diversa ampiezza di tali obblighi a seconda che si tratti o meno di una Associazione che autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi resi all’utente consumatore.
– il cui sito web deve contenere i seguenti elementi informativi (NOTA 12):
– atto costitutivo e statuto (cui si aggiunge il regolamento interno, se previsto dallo Statuto);
– precisa identificazione delle attività professionali esercitate dai soggetti iscritti all’associazione;
– composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
– struttura organizzativa dell’associazione (organigramma);
– requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale (NOTA 13) costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
– assenza di scopo di lucro. Si ritengono contrari al principio in questione eventuali clausole contenute negli statuti che prevedano la distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (NOTA 14).
Inoltre, per le associazioni che intendono autorizzare i propri associati ad utilizzare il riferimento all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, il sito web associativo, oltre agli elementi sopra indicati, deve contenere anche le seguenti informazioni:
– il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
– l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
– le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni, con pubblicazione dei relativi indirizzi postali, mail e recapito telefonico (da indicare nella modulistica presentata). In alternativa alla disponibilità di sedi proprie possono essere indicati l’indirizzo di residenza con il relativo nome e cognome, mail e recapito telefonico di un referente persona fisica affiliato all’associazione;
– la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati;
– l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
– le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all’art. 2, comma 4.
Tipologie di iscrizione.
17. La legge, all’art. 2, comma 7, prevede che il Ministero dello sviluppo economico pubblichi sul proprio sito web un elenco delle associazioni professionali e delle loro forme aggregative che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di possedere i requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni previste dalla stessa legge (artt. 5, 6 e 7).
18. L’elenco tenuto dal Ministero si suddivide in tre sezioni:
SEZIONE I – in questa Sezione sono collocate tutte le Associazioni che non rilasciano l’Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi;
SEZIONE II – in questa Sezione sono collocate tutte le Associazioni che rilasciano l’Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi;
SEZIONE III – in questa Sezione sono collocate le Forme Aggregative di Associazioni professionali. La Forma Aggregativa è una organizzazione che non rilascia, a suo nome, le Attestazioni di qualificazione professionale dei servizi.
La domanda di iscrizione nell’Elenco
19. Con riferimento alla modulistica propedeutica all’iscrizione si evidenzia che l’invio della documentazione deve essere completo di:
a) Dichiarazione (obbligatoria per tutti i tipi di iscrizione);
b) Scheda dati (obbligatoria ma differenziata per tutti i tipi di iscrizione);
c) Documento d’identità del legale rappresentante dell’Associazione in corso di validità (obbligatorio per tutti i tipi di iscrizione);
d) Copia del modello di attestazione ai sensi degli articoli 4, comma 1, 7 e 8 della legge (obbligatorio per l’inserimento nella SEZIONE II).
20. Devono essere utilizzati esclusivamente i modelli pubblicati sul sito ministeriale, compilando gli spazi messi a disposizione.
21. La domanda di iscrizione dovrà essere trasmessa al Ministero dello sviluppo economico mediante PEC (Posta elettronica certificata) all’indirizzo: dgmccnt.div03@pec.mise.gov.it, ovvero mediante PEO (Posta elettronica ordinaria) all’indirizzo: dgmccvnt.tflegge4_2013@mise.gov.it.
Le attestazioni di qualità dei servizi. Comparazione con titoli aventi diversa natura e finalità
22. Con riferimento al sistema di attestazione è essenziale il pieno rispetto di quanto statuito dall’articolo 7 della legge.
23. Per le associazioni che intendano rilasciare l’Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci, che richiedono pertanto l’iscrizione nell’apposita SEZIONE II dell’Elenco, occorre evitare incertezze in merito alla natura dell’attestato, oltre che nei relativi atti costitutivi, statuti, regolamenti interni, siti o nella documentazione riconducibile all’associazione.
24. L’Attestato non può essere assimilato ad una certificazione di qualità, nè ad un accreditamento o riconoscimento professionale, ma può unicamente attestare la regolare iscrizione del professionista all’associazione, i requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l’iscrizione, le garanzie fornite dall’associazione all’utenza, tra le quali l’attivazione dello Sportello per i consumatori e l’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nonché l’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato.
25. Tale attestazione deve riportare nell’intestazione il riferimento ai servizi professionali resi e non essere intesa come certificazione di qualità della professione dell’aderente all’associazione (NOTA 15).
26. Ai sensi dell’art. 8 della legge, l’attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata in fase di rinnovo dell’iscrizione all’associazione.
27. Il professionista che utilizza l’attestazione ha, inoltre, l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.
28. L’attestazione di cui all’art. 7 della legge non può essere rilasciata dalle Forme aggregative, di cui alla SEZIONE III dell’Elenco.
29. Ai medesimi fini non possono pertanto essere utilizzate espressioni quali attestato o attestazione di competenza, certificazione delle competenze professionali, accreditamento (vedi punti 33 e 34)
Certificazione di conformità a norme tecniche UNI e autoregolamentazione volontaria
30. La legge riconosce alle Associazioni professionali e alle Forme Aggregative la possibilità di partecipare alla formazione della normativa tecnica relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’Ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza, ai sensi dell’art. 9, della legge. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente.
31. La legge ha tra le sue finalità anche quella di promuovere l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni non organizzate in ordini o collegi, anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una Associazione professionale.
32. La qualificazione della prestazione professionale, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 4/2013, si basa sulla conformità della prestazione professionale a norme tecniche UNI che indicano i requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente.
33. Pertanto, qualora sia stata definita una specifica norma tecnica UNI (NOTA 16) per la singola professione (NOTA 17), su richiesta del singolo professionista, anche non iscritto ad alcuna Associazione, e a seguito di apposita valutazione, un Ente o Organismo accreditato da ACCREDIA (NOTA 18) può rilasciare Certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la professione considerata.
34. Oltre ai Certificati di conformità professionale esistono i Certificati di qualificazione professionale, i quali, a fronte di una specifica attività di valutazione, certificano le competenze di una figura professionale e sono rilasciati da organismi di certificazione sempre accreditati da ACCREDIA (NOTA 19).
35. I Certificati di qualificazione professionale garantiscono che la persona certificata abbia determinate competenze mentre i Certificati di conformità alla norma tecnica UNI che disciplina la professione garantiscono che la persona certificata svolga un servizio conforme allo standard specifico individuato dalla norma tecnica.
36. La legge, inoltre, così come promuove l’autoregolamentazione per la qualificazione dei servizi resi all’utenza a livello di singolo professionista, promuove anche la qualificazione delle Associazioni e delle Forme Aggregative tramite l’acquisizione volontaria del Certificato di conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 9001 – prevista dall’art. 5, comma 2, lettera e), della legge.
37. Grazie a tale Certificazione, un’Associazione o una Forma Aggregativa può dimostrare la propria capacità di fornire servizi che soddisfano in modo stabile e standardizzato le necessità del cittadino consumatore accrescendone la soddisfazione e immettendo l’Associazione o la Forma Aggregativa in un processo di miglioramento continuativo che ne rafforza la capacità di operare sul mercato dei servizi professionali del settore di competenza.
Pubblicità mediante l’iscrizione nell’Elenco ministeriale
38. L’articolo 4 della legge richiama le Associazioni professionali all’obbligo di pubblicare nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Si ritiene che ai fini dell’osservanza di tali criteri, le Associazioni non possano ricorrere, sul proprio sito, all’utilizzo di un linguaggio o di termini che evocano funzioni e compiti delle professioni organizzate in ordini e collegi, determinando un potenziale elemento di confusione per il cittadino consumatore, come ad esempio il termine registro (salvo il caso di far seguire il termine registro dall’acronimo dell’Associazione, per stabilire che si tratta di un registro soci a fini interni) o albo della professione per indicare l’insieme dei propri associati né affermare che l’iscrizione alla Associazione comporti il riconoscimento della professione che la contraddistingue.
39. Nei casi in cui le Associazioni autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge, osservano anche le prescrizioni di cui all’art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
40. Le violazioni di tali disposizioni sono valutate ai fini della individuazione di eventuali azioni ingannevoli o omissioni ingannevoli ai sensi degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 27 del medesimo Codice.
41. Con riferimento alla creazione di marchi per i servizi professionali resi dai propri associati si rinvia, per una informativa di carattere generale, al sito della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi e al Codice della proprietà industriale.
42. Per quanto riguarda, invece, le attestazioni si precisa che si tratta di attestazioni volontarie, ossia non obbligatorie, rilasciate dalle Associazioni professionali che esplicitano all’utenza come vengono svolti i servizi resi dai professionisti associati e quali elementi caratterizzano qualitativamente gli stessi servizi.
Tali attestazioni, laddove presenti, contribuiscono a creare una fiducia nella relazione tra professionista, cittadino e consumatore rendendo trasparente il mercato dei servizi erogati dagli associati.
43. La struttura dei siti web delle Associazioni e delle Forme Aggregative deve essere tale da permettere di individuare facilmente nella navigazione le informazioni che presentano utilità per il consumatore ed espressamente elencate dalla legge, agli artt. 4 e 5 che, pertanto, dovranno essere raggiungibili dai menù presenti nella homepage.
44. L’Elenco delle Associazioni è pubblicato sul sito del Ministero al link: www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate
45. L’iscrizione dell’Associazione professionale al suddetto Elenco consente agli utenti e ai consumatori di poter agilmente reperire le informazioni necessarie relativamente alle Associazioni professionali e Forme Aggregative inserite, estrapolando i dati dell’Associazione d’interesse. La Scheda dati reca le informazioni essenziali previste dalla legge e che caratterizzano esattamente il tipo di Associazione iscritta.
46. E’altresì possibile la consultazione immediata, tramite l’Elenco ministeriale, dell’indirizzo del sito web di ciascuna Associazione e Forma Aggregativa.
47. Con due semplici azioni, ogni utente o consumatore, tramite l’Elenco MISE, ha la possibilità di usufruire di informazioni complete che riguardano un importante settore economico presente in Italia rappresentato dal vasto e diversificato panorama delle professioni non ordinistiche organizzate spontaneamente in Associazioni a carattere privatistico.
48. L’inserimento nell’Elenco non equivale al riconoscimento della professione rappresentata.
Vigilanza
49. In attuazione dell’articolo 10 della legge, il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della legge.
50. Qualora riscontri la pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell’Associazione o il rilascio dell’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, il Ministero invita l’Associazione ad astenersi immediatamente da tale comportamento, modificando o rimuovendo, a seconda dei casi, predette informazioni, e ne informa contestualmente l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
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Note:
(1) Novellato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3
(2) Ad esempio, tra le altre, sono escluse tutte le attività riservate dalla legge ai soggetti iscritti all’Albo degli Avvocati, all’Albo degli Ingegneri.
(3) L’indicazione di attività sanitarie o l’uso di termini quali diagnosi, cura, assistenza sanitaria, prevenzione e riabilitazione in campo sanitario, non sono consentiti. Quando l’attività professionale presenti ancora profili residuali di possibile sovrapposizione con le professioni escluse, è necessaria l’indicazione in tutti gli atti rilevanti e sul sito web associativo di una apposita dichiarazione del legale rappresentante con la quale quale si escludono tali rischi.
(4) Per una prima verifica delle attività riservate in via esclusiva alle professioni sanitarie si può consultare il sito del Ministero della salute al link: www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&area=professioni-sanitarie
(5) Al riguardo si rappresenta che, in caso di dubbio sulla natura dell’attività in questione questa Amministrazione può richiedere un parere alle Autorità Pubbliche competenti in materia, al fine di evitare sovrapposizioni con le professioni regolamentate.
(6) E’ comunque preclusa la possibilità di autorizzare tali enti od aziende associate ad utilizzare, ai sensi della legge n. 4/2013, il riferimento all’iscrizione all’associazione quale attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, stante l’impossibilità di attestare il rispetto dei requisiti di qualificazione professionale necessari, soprattutto in materia di formazione e di aggiornamento.
(7) Ad esempio, amministratori condominiali.
(8) A carattere generale, è possibile avere una panoramica delle professioni regolamentate e, come tali, escluse dall’ambito di applicazione della legge n. 4/2013, consultando il database delle professioni regolamentate pubblicato sul sito della Commissione europea al link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
(9) Ad esempio, nel caso di Associazioni che autorizzano i propri iscritti ad utilizzare il riferimento all’iscrizione quale attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi resi, l’Associazione deve indicare la presenza di un organo interno od esterno all’Associazione responsabile della formazione permanente degli associati.
(10) La dialettica democratica di cui all’art. 2, comma 2, della legge, si sostanzia in un periodico rinnovo delle cariche elettive e nella garanzia della par condicio degli associati all’elezione (elettorato attivo e passivo). La durata degli organi elettivi deve essere in grado di non impedire, di fatto, un ricambio al vertice dell’associazione.
(11) In via eccezionale si considerano ragionevoli status particolari per talune ipotesi: a) soci fondatori (o analoga dicitura), sino alla presenza onoraria a vita negli organi deliberativi di vertice dell’associazione, a condizione, però, che tale aliquota complessivamente intesa non costituisca la maggioranza dei voti nell’organo; b) soci con prerogative ridotte (aspiranti, junior o analoga dicitura), con limitato diritto all’elettorato attivo o passivo, a condizione, però, che tale qualifica risulti espressamente circoscritta nel tempo.
(12) Raggruppate in apposita sezione, accessibile dalla pagina iniziale e senza la necessità di preventiva registrazione
(13) L’Associazione può organizzare corsi di aggiornamento, ma deve offrire anche l’opportunità all’associato di aggiornarsi presso altre strutture. L’aggiornamento effettuato all’esterno potrà essere eventualmente valutato idoneo o meno da apposita Struttura tecnico scientifica nominata dall’Associazione. L’attività di formazione e aggiornamento tramite l’erogazione di corsi non deve, in ogni caso, comportare un onere economico rilevante in funzione del principio di non lucratività delle Associazioni professionali ai sensi dell’art. 5 della Legge.
(14) E’ consentita la sola remunerazione dei costi sostenuti per l’espletamento di servizi necessari o comunque coerenti con le finalità dell’associazione.
(15) Per maggiore chiarezza si rinvia al fac-simile dell’Attestato pubblicato sul sito web ministeriale.
(16) UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione e Normazione è Organismo Nazionale di Normazione comunicato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE n.1025/2012, attuato con il Decreto Legislativo n.223/2017. Lo scopo di UNI è svolgere attività di normazione, ossia studiare, elaborare, approvare, pubblicare e diffondere documenti di applicazione volontaria – norme tecniche, specifiche tecniche, rapporti tecnici e prassi di riferimento – al fine di coordinare gli sforzi per migliorare e standardizzare prodotti, servizi, persone ed organizzazioni, con l’obiettivo di semplificare la progettazione, la produzione e la distribuzione, garantendo prestazioni di sicurezza e di qualità, rispetto per l’ambiente e tutela dei consumatori e dei lavoratori, in tutti i settori economici, produttivi e sociali. Cfr. statuto UNI, al link:
https://www.uni.com/images/stories/uni/pdf/altri_documenti/StatutoUNI2020.pdf
(17) L’Elenco delle professioni non ordinistiche per le quali esiste una normativa tecnica UNI è disponibile sul sito dell’Ente Italiano di Normazione al link:
https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8853:normazione-e-professioni-nonregolamentate
(18) ACCREDIA è l’Ente unico nazionale di accreditamento designato dall’Italia, in applicazione del Regolamento (UE) 765/2008, ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica e dei laboratori di prova e taratura. Le certificazioni sotto accreditamento assicurano la conformità di sistemi, processi, prodotti, servizi e persone a requisiti fissati dalle norme e dagli standard internazionali. Ulteriori informazioni sono disponibili al link: www.accredia.it/servizi-accreditati/certificazioni/
(19) Per un approfondimento sui Certificati di qualificazione professionale si veda il sito di ACCREDIA al link: www.accredia.it/il-percorso/
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