DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2022 , n. 26
Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 130, commi 3-bis e 3-ter, del Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.
166;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 178, concernente regolamento recante istituzione e gestione del
registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei
propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o
promozioni commerciali;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, recante
modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in
particolare, l'articolo 1, comma 12;
Visti gli articoli 98-vicies quinquies e 98-vicies sexies del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle
comunicazioni elettroniche, come modificato dal decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 207;
Visto l'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018,
n. 149, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle
opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 5, e, in particolare, l'articolo
1, comma 15;
Visto l'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n.
139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n.
205;
Acquisito il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento
(UE) n. 679/2016;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 17 gennaio 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2020;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 gennaio 2022;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri per la pubblica amministrazione, per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) Codice: il Codice in materia di protezione dei dati personali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) contraente: qualunque persona fisica o giuridica, ente o
associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi
telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi,
o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate;
c) operatore: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica,
che, in qualita' di titolare ai sensi del regolamento generale sulla
protezione dei dati (RGPD), intenda effettuare il trattamento dei
dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice e delle numerazioni
telefoniche nazionali mediante l'impiego del telefono oppure mediante
posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale;
d) registro: il registro pubblico delle opposizioni di cui
all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice, esteso alle numerazioni
nazionali fisse e mobili non riportate negli elenchi di contraenti di
cui all'articolo 129 del Codice, secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5;
e) elenchi di contraenti: gli elenchi di cui all'articolo 129 del
Codice;
f) gestore del registro: il Ministero dello sviluppo economico o
il soggetto terzo al quale potra' essere affidata la realizzazione e
la gestione del servizio;
g) RGPD: regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
h) materiale pubblicitario: qualsiasi forma di messaggio che e'
diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attivita'
commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di
promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione
di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di
diritti ed obblighi su di essi.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il registro pubblico delle
opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice, per
quanto riguarda il trattamento delle numerazioni e dei corrispondenti
indirizzi postali presenti negli elenchi di contraenti, e
all'articolo 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, con
riferimento al trattamento di tutte le numerazioni telefoniche
nazionali fisse e mobili.
2. Il presente regolamento si applica ai trattamenti, mediante
comunicazioni telefoniche con qualunque mezzo effettuate, sia tramite
operatore, sia, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 11
gennaio 2018, n. 5, mediante sistemi automatizzati di chiamata o
chiamate senza l'intervento di un operatore oppure tramite posta
cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili,
che siano o meno riportate in elenchi di contraenti, e degli
indirizzi postali riportati nei medesimi elenchi, fermo restando il
rispetto degli articoli 6, 7, 13 e 14 del RGPD, del diritto di
opposizione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del RGPD, e della
legge n. 5 del 2018.
3. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente
regolamento i trattamenti di dati riferiti alle numerazioni
telefoniche nazionali fisse e mobili e agli indirizzi postali
inseriti negli elenchi di contraenti, effettuati per finalita'
statistiche dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al
Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322.
Art. 3
Istituzione del registro
1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi
dell'articolo 130, commi 3-bis e 3-ter, del Codice, della legge 11
gennaio 2018, n. 5, e delle disposizioni di cui al presente
regolamento, il registro pubblico delle opposizioni relativo agli
indirizzi postali riportati negli elenchi di contraenti e a tutte le
numerazioni nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate nei
medesimi elenchi.
2. Il diritto di opposizione, di cui all'articolo 21, paragrafo 2,
del RGPD, puo' essere esercitato dal contraente iscrivendosi al
registro di cui al comma 1 ed ha efficacia con riferimento al
trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento
effettuato per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Art. 4
Realizzazione e gestione del registro
1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla
realizzazione e gestione del registro anche affidandone la
realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono
interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto
di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In caso di affidamento a
terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del RGPD, del Codice e
del presente regolamento, prevede, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali per quanto di sua competenza, anche in
riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di cui all'articolo
12, comma 1:
a) le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento
del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell'affidatario;
b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei
provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico,
basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del
registro;
c) le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da
prestare e la responsabilita' dell'affidatario, le penali per il caso
di inadempimento;
d) l'obbligo dell'affidatario di garantire la continuita' del
servizio e il trasferimento di tutti i dati nell'eventuale fase di
subentro di un nuovo affidatario o in caso di mutamento soggettivo
dell'affidatario;
e) l'obbligo di consentire l'esercizio di attivita' di vigilanza
e controllo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per i
profili attinenti al rispetto dell'atto di affidamento e del
contratto di servizio, e da parte del Garante per la protezione dei
dati personali, per i profili di propria competenza.
2. La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro
devono essere garantiti anche in caso di affidamento a terzi; a tale
fine il Ministero dello sviluppo economico anche per il tramite del
gestore del registro pubblico delle opposizioni:
a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
regolamento provvede allo svolgimento e conclusione della
consultazione dei principali operatori e delle associazioni dei
consumatori rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e
degli Utenti, a norma dell'articolo 136 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206;
b) entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del
presente regolamento provvede, in collaborazione con il Dipartimento
per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, anche sulla base dell'esito delle consultazioni di cui alla
lettera a), alla predisposizione ed attivazione delle modalita'
tecniche ed operative di iscrizione, anche telematica, al registro da
parte dei contraenti e di funzionamento ed accesso, anche telematico,
nonche' alla verifica delle liste di contatti da parte degli
operatori.
Art. 5
Soggetti obbligati all'accesso
e modalita' di adesione al servizio
1. Ciascun operatore, per effettuare il trattamento delle
numerazioni nazionali fisse e mobili, mediante l'impiego del telefono
con o senza l'intervento di un operatore umano, o degli indirizzi
postali riportati in elenchi di contraenti, mediante posta cartacea,
per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, presenta istanza presso il gestore del registro,
comprensiva di:
a) documentazione attestante l'identita' dell'operatore: per le
persone fisiche, documento di identita' in corso di validita' del
soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non
riconosciuti, documento di identita' del legale rappresentante pro
tempore, atto di conferimento del potere di rappresentanza o della
carica detenuta dal titolare, atto costitutivo e statuto;
attestazione dell'identita' dell'operatore puo' avvenire anche
attraverso le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
b) per i soli operatori che effettuano il trattamento mediante
l'impiego del telefono con o senza o senza l'intervento di un
operatore umano, dichiarazione di attivazione del sistema di
identificazione della linea chiamante alla quale puo' essere
contattato ovvero dichiarazione dell'utilizzo degli appositi codici o
prefissi specifici stabiliti dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,
della legge n. 5 del 2018, ovvero, nel caso di affidamento a terzi
del servizio di effettuazione delle chiamate, l'indicazione dei dati
identificativi di ogni soggetto che curera' materialmente i contatti
con i contraenti;
c) l'elenco o gli elenchi aggiornati di contraenti che
costituiscono la fonte dei dati personali che l'operatore intende
trattare.
2. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo
ricevimento dell'istanza, assegna le credenziali di autenticazione e
i profili di autorizzazione all'operatore. Il gestore pubblica gli
estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di
contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al
registro pubblico delle opposizioni per un periodo non superiore a
dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.
L'operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni
variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell'istanza
di accesso al registro. La validita' dell'iscrizione al registro
cessa decorsi dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo
registro.
Art. 6
Costi di accesso al registro
1. Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al
gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per
altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle
esigenze dell'operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il
gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo
economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di
funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte
delle tariffe per l'anno successivo, e lo comunica entro il 30
novembre al Ministero dello sviluppo economico. Il predetto piano e'
approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo 130, comma 3-ter, lettera b), del Codice.
L'aggiornamento periodico delle tariffe avviene nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dal decreto ministeriale di cui
all'articolo 1, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. I
proventi delle tariffe d'accesso al registro costituiscono
esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono
essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore. Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 130,
comma 3-ter, lettera b), del Codice, e' determinato il piano
preventivo dei costi e delle tariffe per la realizzazione,
l'avviamento, la gestione e la manutenzione del registro, incluso
quanto necessario alle campagne informative di cui all'articolo 11,
previa verifica del piano preventivo predisposto annualmente dal
gestore.
2. Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero
dello sviluppo economico, le somme derivanti dal pagamento delle
tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ai corrispondenti capitoli della spesa del Ministero
dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico
provvede alla gestione del registro con le risorse umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 7
Modalita' e tempi di iscrizione dei contraenti al registro
1. Ciascun contraente puo' chiedere al gestore del registro che la
numerazione della quale e' intestatario, riportata o meno negli
elenchi di cui all'articolo 129 del Codice, o il corrispondente
indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, siano iscritti nel
registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato
mediante operatore con l'impiego del telefono o della posta cartacea
nonche', ai fini della revoca di cui al comma 7, mediante sistemi
automatizzati di chiamata o chiamate senza operatore. L'iscrizione
avviene gratuitamente secondo le seguenti modalita':
a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito
web del gestore del registro; in tale caso, il contraente e' tenuto a
comunicare la numerazione da iscrivere al registro, a dimostrarne la
disponibilita' e a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica,
secondo le modalita' tecniche di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
b); l'attestazione dell'identita' del contraente puo' avvenire anche
attraverso le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
b) mediante chiamata, effettuata dalla linea telefonica con
numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede
l'iscrizione nel registro, al numero telefonico appositamente
predisposto dal gestore del registro; il sistema funziona mediante
risponditore automatico, con possibilita' per il contraente di
ottenere comunque un'assistenza telefonica non automatizzata in caso
di difficolta' o di problemi per l'iscrizione o il rinnovo o la
revoca dell'iscrizione;
c) mediante posta elettronica; in tale caso, il contraente e'
tenuto a inviare apposito modulo elettronico contenente la
numerazione da iscrivere al registro e a dimostrarne la
disponibilita'.
2. Le modalita' tecniche e operative di iscrizione nel registro di
cui al comma 1 possono essere ulteriormente definite con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali e, per quanto di competenza, il
Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al fine di migliorare l'accesso al servizio e
nel rispetto dei parametri e delle specifiche tecniche che
garantiscono il funzionamento del medesimo registro.
3. Nel caso in cui il contraente sia intestatario di piu'
numerazioni, e' possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel
registro, a condizione di utilizzare le modalita' di cui al comma 1,
lettere a) o c). Il gestore del registro predispone strumenti a
disposizione del contraente per consentire la verifica della propria
iscrizione al registro.
4. I contraenti iscritti al registro ai sensi del comma 1 possono
rinnovare l'iscrizione in qualunque momento. Il rinnovo
dell'iscrizione al registro comporta la revoca del consenso al
trattamento della propria numerazione di cui al comma 7, prestato ai
titolari del trattamento precedentemente alla data di rinnovo
dell'iscrizione.
5. I contraenti iscritti al registro possono revocare in qualunque
momento la propria opposizione nei confronti di uno o piu' operatori.
La revoca dell'opposizione consente il trattamento da parte dei
titolari per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale:
a) della numerazione e del corrispondente indirizzo postale,
contenuti negli elenchi di contraenti, dalla data di annotazione
della revoca dell'opposizione;
b) delle numerazioni nazionali, se e' stato raccolto apposito
consenso successivamente alla data piu' recente di iscrizione o
rinnovo dell'iscrizione nel registro, purche' cio' sia avvenuto o
avvenga nel rispetto degli articoli 6, 7, 13, 14 e 21, paragrafo 2,
del RGPD.
6. L'iscrizione al registro preclude qualsiasi trattamento degli
indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle
numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
effettuato mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta
cartacea, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.
7. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 1 e con il rinnovo
dell'iscrizione di cui al comma 4, a seguito di esplicita richiesta
dei contraenti, si intendono revocati tutti i consensi
precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, che
autorizzano il trattamento di numerazioni telefoniche nazionali, che
siano o meno riportate negli elenchi di cui all'articolo 129 del
Codice, effettuato mediante l'impiego del telefono con o senza
operatore per fini di pubblicita' o di vendita ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
oppure mediante posta cartacea. Con riferimento a specifici rapporti
contrattuali dei quali e' parte il contraente si applica l'articolo
1, comma 5, della legge n. 5 del 2018.
8. Ogni contraente puo' iscriversi ovvero rinnovare ovvero revocare
l'iscrizione al registro senza alcuna limitazione. L'iscrizione al
registro, il rinnovo e la revoca dell'iscrizione sono effettuate dal
gestore del registro entro il giorno lavorativo successivo al momento
di ricezione della richiesta del contraente.
9. L'iscrizione nel registro di una numerazione o del
corrispondente indirizzo postale riportato negli elenchi di
contraenti e' a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da
parte del contraente intestatario della linea. L'iscrizione del
contraente nel registro e' riferita unicamente alla numerazione al
medesimo intestata e all'eventuale e corrispondente indirizzo postale
e non puo' estendersi a numerazioni intestate ad altri contraenti.
10. Il gestore del registro aderisce alle regole e modalita'
organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di
elenco telefonico generale stabilite dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni per la fornitura dei servizi di cui all'articolo
98-vicies quinquies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, o
acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati unica vigente,
provvedendo ad aggiornare i propri dati periodicamente, al fine di
verificare se i contraenti che richiedono l'iscrizione, il rinnovo o
la revoca nel registro sono presenti o meno negli elenchi di cui
all'articolo 129 del Codice. Entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente regolamento con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, sentiti l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali per
quanto di propria competenza, sono definiti:
a) le specifiche e i requisiti tecnici e di sicurezza per la
fornitura da parte dei gestori telefonici al gestore del registro
delle numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di contraenti di
cui all'articolo 129 del Codice, secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 5 del 2018;
b) le modalita' attraverso cui le numerazioni di cui alla lettera
a) devono essere fornite al gestore del registro al fine
dell'iscrizione di default, qualora non gia' iscritte.
11. Le numerazioni e i corrispondenti indirizzi postali, gia'
iscritti nel registro pubblico delle opposizioni alla data di
istituzione del registro di cui all'articolo 3, comma 1, si intendono
automaticamente iscritti in quest'ultimo registro, ferma restando la
facolta' del contraente di rinnovare o revocare la propria
opposizione successivamente all'iscrizione.
12. L'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni puo'
avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei
giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalita'
automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici
mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli
eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, rinnovo o revoca, nonche'
delle operazioni di iscrizione o di rinnovo o di revoca
dell'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni da parte dei
contraenti, secondo criteri di completezza, integrita',
inalterabilita' e verificabilita'. Tali registrazioni sono protette
dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da
consentire l'accesso ad esse solo per finalita' ispettive da parte
del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorita'
giudiziaria.
Art. 8
Modalita' tecniche di funzionamento
e di accesso al registro da parte degli operatori
1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche,
destinate all'interfaccia con il registro, agli standard tecnologici
e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione
con i principali operatori. La consultazione del registro pubblico
delle opposizioni, da parte degli operatori, deve essere unicamente
finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai
commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 130 del Codice, dalla
legge n. 5 del 2018 e dal presente regolamento.
2. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicita' telefonica
e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o
comunicazioni commerciali telefoniche, nonche' mediante l'impiego
della posta cartacea, hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e
comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il
registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento
delle proprie liste. La consultazione del registro da parte di
ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni per i
trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, con o
senza operatore, e pari a trenta giorni per i trattamenti di dati per
le medesime finalita' mediante l'impiego della posta cartacea.
3. Le modalita' di consultazione del registro non devono consentire
il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso,
prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore del
registro di ricevere l'elenco elettronico dell'operatore,
confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo,
mettendo nuovamente a disposizione dell'operatore le sole
informazioni pertinenti, in un'apposita sezione del sito web o
trasmettendole per posta elettronica all'operatore stesso, senza che
questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro. Il
gestore del registro da' corso all'interrogazione selettiva di
ciascun operatore entro ventiquattro ore dalla ricezione della
richiesta.
4. Il gestore del registro stabilisce in quale specifico formato
elettronico e' possibile trasmettere gli elenchi legittimamente
detenuti per il loro confronto con il registro e successivo
aggiornamento, anche tenendo conto delle eventuali evoluzioni
tecnologiche.
5. Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di
accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati
contenuti nel registro sono conservate a cura del gestore dello
stesso, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le
registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e
di disconnessione dell'operatore, secondo i criteri di completezza,
integrita', inalterabilita' e verificabilita'. Tali registrazioni
sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in
modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalita' ispettive da
parte del Garante per la protezione dei dati personali o
dell'autorita' giudiziaria.
Art. 9
Obbligo di presentazione dell'identificazione
della linea chiamante e dell'utilizzo di prefissi nazionali
1. Gli operatori e i soggetti che svolgono attivita' di call center
rivolte a numerazioni telefoniche nazionali sono tenuti, quando
effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, per fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, a garantire la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante, secondo
quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018.
2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni disciplina e
vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 applicando,
in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1,
della legge n. 5 del 2018.
Art. 10
Obbligo di informativa
1. Anche in assenza di specifica richiesta del contraente, gli
operatori o i soggetti dagli stessi a tal fine designati, al momento
della chiamata ovvero all'interno del materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea, indicano
con precisione al contraente che i loro dati personali sono stati
estratti legittimamente dagli elenchi di contraenti di cui
all'articolo 129 del Codice ovvero da altre fonti, fornendo,
altresi', le indicazioni utili all'eventuale iscrizione del
contraente nel registro pubblico delle opposizioni. Le informazioni
sono rese anche con le modalita' indicate dal Garante per la
protezione dei dati personali in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 12, paragrafi 7 e 8, del RGPD.
Art. 11
Campagne informative per il consumatore
1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, nell'ambito delle risorse a tale fine disponibili di
cui al Fondo previsto all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del
Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna
informativa rivolta ai contraenti, da attuare nel corso del primo
semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva
realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro
diritti e delle modalita' di opposizione al trattamento di dati per
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per le medesime finalita', gli operatori autorizzati alla fornitura
di servizi telefonici accessibili al pubblico o che effettuano
vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea, mettono a
disposizione dei propri contraenti o destinatari delle promozioni
commerciali analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti
di opposizione mediante iscrizione nel registro pubblico delle
opposizioni, anche con l'inserimento di specifiche informative nei
documenti di fatturazione o di promozione commerciale.
Art. 12
Controllo da parte del Garante
per la protezione dei dati personali
1. Il gestore assicura l'accesso al registro da parte delle
pubbliche amministrazioni, ove previsto dalla normativa vigente, e da
parte del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di
eseguire i controlli sull'organizzazione e sul funzionamento del
registro stesso, nonche' per ogni altra verifica o ispezione che
risulti necessaria secondo quanto previsto dal RGPD e dal Codice.
Art. 13
Tutela del contraente
1. In caso di violazione delle prescrizioni del presente
regolamento, il contraente si avvale delle forme di tutela di cui al
Capo VIII del RGPD e alla Parte III del Codice.
Art. 14
Abrogazione e disciplina transitoria
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.
178, e' abrogato a decorrere dalla data di operativita' del registro
pubblico delle opposizioni, accertata con provvedimento del Ministro
dello sviluppo economico da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunque dal 31 luglio 2022.
2. Fino all'attivazione del registro, i contraenti telefonici la
cui numerazione e' presente negli elenchi di contraenti di cui
all'articolo 129 del Codice possono esercitare il diritto di
opposizione all'utilizzo della numerazione di cui sono intestatari o
del corrispondente indirizzo postale, riportati nei medesimi elenchi,
mediante operatore umano con l'impiego del telefono oppure mediante
posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento ogni richiamo al decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2010, n. 178, si intende riferito alle corrispondenti
disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili.
Art. 15
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione
Colao, Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione
digitale
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2022
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 193