CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 14625 depositata il 14 aprile 2022
Infortunio sul lavoro – Violazione norme di prevenzione d. lgs. 81/2008 – Lesioni personali gravi – Estinzione del reato – Prescrizione
Motivi della decisione
C.D. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l’ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 590, commi 1 e 3 cod. pen. per avere, in qualità di datore di lavoro, cagionato, con colpa consistita nella violazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed in particolare degli artt. 71, commi 1, 4 e 7, 140, comma 3, 18, comma 1, 36 comma 2 e 37 comma 1 d. Igs. 81/2008, lesioni personali gravi al dipendente A.F., il quale, operando sopra un trabatello, non bloccato saldamente a terra, nel tentativo di spostarlo, ne provocava il crollo.
Formula tre motivi.
Con il primo si duole della violazione degli artt. 492 e 495 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione. Ricorda: che nel corso del giudizio di primo grado il giudice, dopo avere ammesso le prove della difesa, con ordinanza del 13 dicembre 2019 revocava l’ordinanza ammissiva delle testimonianze dell’ing. D.B. e dell’ing. G.S., sul presupposto della superfluità della loro escussione; che l’ordinanza era stata impugnata con specifico motivo di appello; che la Corte di appello di Messina ha ritenuto infondato il motivo, rilevando che con l’ordinanza di revoca il primo giudice aveva precisato che i testi non si erano presentati per ben tre volte e che la difesa si era sempre limitata a produrre la prova dell’avvenuta regolare notifica delle citazioni testimoniali; che il giudice di seconda cura, a fondamento della decisione, aveva richiamato decisioni della giurisprudenza di legittimità inconferenti rispetto al caso di specie, secondo le quali la mancata citazione dei testimoni legittima la revoca dell’ordinanza di ammissione; che la Corte territoriale ha ricordato che il primo giudice, in forza del principio di superfluità, aveva esercitato il potere di revoca anche in relazione ai testi dell’accusa, in quanto già escussi in sede di SIT, acquisendo i relativi verbali. Rileva che la circostanza è priva di rilievo, posto che se i testi dell’accusa, in quanto già escussi, potevano ritenersi superflui, non altrettanto può ritenersi per i testi della difesa, mai sentiti sui fatti oggetto delle dichiarazioni dei testi dell’accusa, rendendo in alcun modo superflua la relativa prova.
Con il secondo motivo fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità. Osserva che dall’istruttoria è emerso che il Responsabile del cantiere era il sig. P., che aveva proceduto al montaggio del trabatello, con la persona offesa ed altri operai, in assenza del ricorrente. Osserva, altresì, che il comportamento del dipendente, ritenuto dalla Corte meramente imprudente, si configura invece come esorbitante, avendo il medesimo cercato di spostare il trabatello, alto sei metri, muovendosi in cima ad esso, senza scendere, provocandone il ribaltamento. Il trabatello, infatti, è-stato rinvenuto integro e conforme ai requisiti e solo la condotta dell’operaio ne ha provocato la caduta.
Con il terzo motivo fa valere l’illegalità della pena e la violazione dell’art. 69 cod. pen.. Rileva che il Tribunale di Messina, la cui decisione è stata confermata anche sul punto, pur ritenendo l’equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e l’aggravante contestata ha applicato la pena di mesi quattro di reclusione, facendo riferimento ai limiti edittali di cui al terzo comma che prevede una forbice edittale da tre mesi ad un anno di reclusione, anziché a quelli di cui al primo comma che prevede una pena sino a tre mesi di reclusione o la multa sino ad euro trecentonove. La Corte, anziché correggere l’errore, si è limitata ad affermare l’insussistenza di ragioni per fondare un più favorevole giudizio di bilanciamento.
Il reato deve essere dichiarato estinto, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. per intervenuta prescrizione alla data del 31 dicembre 2020, tenuto conto delle sospensioni come specificamente indicate dalla sentenza della Corte di appello.
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso è sufficiente osservare che l’ultimo motivo, inerente al calcolo della pena, è fondato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 9478 depositata il 6 marzo 2024 - In sede di esecuzione è consentito, in forza del disposto di cui all'art. 676 cod. proc. pen., disporre la confisca per equivalente del profitto del reato di cui…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 44170 depositata il 3 novembre 2023 - Le violazioni di cui aò d.lgs. n. 74/2000 trattandosi di reati e, dunque, dell'esercizio della giurisdizione penale, la sussistenza del "reato tributario", sotto…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 28031 depositata il 28 giugno 2023 - Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 giugno 2022,n. 19180 - L'art. 20 del detto d.lgs. n. 472/97 distingue nettamente il termine di decadenza, entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione, individuandolo in cinque anni o nel…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 153 depositata il 10 gennaio 2022 - L'art. 578 bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato, nel caso in…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26658 depositata il 15 settembre 2023 - In tema di infortunio sul lavoro per il quale sia stata esercitata l'azione penale, ove il relativo processo si sia concluso con sentenza di non doversi procedere o in sede…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…