CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 aprile 2022, n. 12463

Crediti Inps – Contribuzione figurativa – Prescrizione – Termine quinquennale

Rilevato in fatto

che, con sentenza depositata il 15.2.2016, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritti i crediti rivendicati dall’INPS nei confronti di E.T. s.p.a. a titolo di oneri a carico dell’impresa derivanti dal licenziamento e dalla successiva collocazione in mobilità c.d. lunga di taluni lavoratori; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che E.T. s.p.a. ha resistito con controricorso;

Considerato in diritto

che, con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1-septies, d.l. n. 78/1998 (conv. con l. n. 176/1998), 7, comma 9, l. n. 223/1991, e 3, comma 9, l. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che gli oneri gravanti sull’impresa e correlati al finanziamento della contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori destinatari di un licenziamento collettivo e collocati in mobilità c.d. lunga costituiscano contribuzione previdenziale assoggettata al termine quinquennale di prescrizione;

che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1-septies, d.l. n. 78/1998 (conv. con l. n. 176/1998), e 2948 n. 4 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che le somme in questione potessero essere annoverate tra quelle da pagare periodicamente ad anno o in un termine più breve, desumendone l’assoggettamento alla prescrizione c.d. breve;

che il primo motivo è infondato, essendosi chiarito che il credito vantato dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della c.d. mobilità lunga, va ascritto all’ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 3, comma 9, lett. b), l. n. 335/1995 (così Cass. n. 28605 del 2018);

che, restando logicamente assorbito il secondo motivo, il ricorso va pertanto rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.