Corte di Cassazione ordinanza n. 11021 depositata il 5 aprile 2022

Contenzioso tributario – emendabilità della dichiarazione – IVA non riportata in dichiarazione e/o liquidazione è sempre rimborsabile

Fatti di Causa

La vicenda giudiziaria trae origine dal silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata dal contribuente , a  seguito  di errore formale contenuta nella dichiarazione fiscale.

Avverso il silenzio rifiuto, la società  Il  Regno  delle  Carni  srl proponeva formale impugnazione e la  ctp  ,  non  essendo  stato contestato la legittimità del rimborso, l’accoglieva .

La CTR, considerato reale il  credito  di  imposta,  confermava  la decisione di primo grado.

Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso in cassazione, la Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo così sintetizzabile :

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 comma 2 del Dlgs 546/92  in combinato disposto  con l’art. 2 comma  8 e 8 bis DPr 322/98 36 in relazione all’art. 360 comma 1 n3 cpc.

Non si costituiva il controricorrente.

Ragioni della decisione

Con l’unico motivo proposto la ricorrente Agenzia deduce il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata , avendo riconosciuto il rimborso fiscale senza che il contribuente avesse effettuato  la dichiarazione  integrativa  come disposto  dall’art. 2 comma 8 e 8 bis dpr n. 322/98.

Tale prospettazione appare infondata. Questa Corte ha più volte affermato, che la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente è da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale  del  relativo  quadro, che configura formale esercizio del diritto

La Ctr ha avuto modo di accertare , sulla base dei documenti , che il credito fiscale della società si era formato con la presentazione della dichiarazione fiscale relativa all’anno di imposta 2004 presentata nel 2005 (passo riportato anche dal ricorrente impugnante ).

Come si vede tale dichiarazione,  in  base  a  quanto  accertato  dal giudice di merito , conteneva la manifestazione di volontà del riconoscimento del credito di  imposta,  e  tale  manifestazione  di volontà costituiva condizione imprescindibile e sufficiente per il suo accoglimento, realizzandosi il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento  di  esecuz10ne  del  rimborso (20678/14). Tale  dichiarazione  ,nel suo nucleo contiene la volontà  di non perdere  il  credito.  Questa  Suprema  Corte  ha  stabilito  che anche il mancato computo dell’imposta ai  fini  Iva  nelle  liquidazioni periodiche  e  nella  dichiarazione  annuale  poteva   comportare   la perdita  del  diritto  alla  detrazione,   ma  non  di  quello  al  rimborso, comunque dovuto in assenza di una norma sanzionatoria al riguardo (C.Cass.1995/ 734, 1998/ 2063 e 2001/ 1823). Inoltre in materia di    imposte    sui redditi,    il    termine    per    la    presentazione della dichiarazione integrativa  ex art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, opera limitatamente all’indicazione in dichiarazione di fatti diversi da quelli già  dichiarati  (e  tali  da  determinare  un maggior reddito, o, comunque un maggior debito d’imposta  o  un minor credito),  mentre  nel caso  nessun  fatto fiscalmente  rilevante era stato omesso dal contribuente, vertendosi nell’ipotesi di errore materiale facilmente rilevabile.

Ricordiamo che nel processo  tributario,  l’obbligo dell’Amministrazione di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente è ancora più forte di quello che grava sul convenuto nel rito ordinario, in quanto le disposizioni degli artt. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, secondo le quali il responsabile del procedimento deve acquisire d’ufficio quei documenti che, già in possesso dell’Amministrazione, contengano la prova di fatti, stati o  qualità  rilevanti  per  la  definizione  della pratica, costituiscono l’espressione di un più generale  principio valevole  anche  in campo  processuale.  (vedi in senso analogo Cass. n. 21956 del 2010; cfr. già Cass. nn. 21209 del 2004, 22775 del 2009). Appare evidente che   nel caso in questione il credito vantato dal contribuente nasce dalla legge e ribadito nella dichiarazione , e quindi una volta dimostrato l’effettiva esistenza del credito, l’Amministrazione finanziaria non può negare  il  rimborso.  Orbene, nel caso di specie, è pacifico che il disconoscimento sia stato operato non per contestazione di merito, ma sul mero riscontro formale dell’errore mater.iale non emendato e cioè per motivi formali e non sostanziali, sicchè correttamente i primi giudici avevano giustamente fatto prevalere la sostanza sulla forma.

A tal fine è sufficiente ricordare che la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore sia esso di fatto  che  di  diritto commesso dal dichiarante nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante  ad  oneri  contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge,  devono restare a suo carico. Del resto ove non  si  consentisse  la interpretazione dell’errore materiale  , la  dichiarazione  darebbe luogo a un pre1ievo fiscale indebito, incompatibile con 1 principi costituzionali della capacità contributiva di cui  all’art.  53 Cost., comma 1,  e dell’oggettiva correttezza  dell’azione  amministrativa, di cui all’art. 97 Cost, comma 1 (  Cass.  2226/11,  1707/07,  22021/06,) .. Tali principi sono stati altresì di recente ulteriormente precisati ritenendo che il termine annuale di cui all’art. 2 comma 8 bis del d.p.r. 322/1998, previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa è finalizzata all’utilizzo in compensazione il credito eventualmente risultante, ma non interferisce sul rimborso come nel caso.

Poiché la Agenzia ricorrente non ha contestato l’esistenza del credito come accertato dalla Ctr ,la quale ha fatto leva proprio su documenti depositati , nonché sulle dichiarazioni fiscali acquisite dalla P.a., limitandosi solo contestazioni formali , il ricorso va respinto .

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.