Corte di Cassazione ordinanza n. 11480 depositata l’ 8 aprile 2022

spese processuali – competenza del giudice ordinario

Rilevato che:

1. La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna ha confermato la sentenza di primo grado, con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine all’impugnazione della cartella esattoriale n. 0202010009147413400, emessa da Equitalia Polis s.p.a. nei confronti di A. L., relativamente ad un credito del Tribunale di Bologna dell’importo di euro 783,29.

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione A. L., articolando due

3. Hanno resistito con contro-ricorso l’Agenzia delle Entrate, il Ministero della Giustizia ed Equitalia Servizio Riscossione p.a.

4. Per la trattazione della causa è stata fissata la camera di consiglio del 17 marzo 2022.  

5. Risulta depositata un’ulteriore memoria con cui il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della cartella. 

Considerato che:

1. Con il primo motivo si è denunciata l’erroneità della pronuncia, sostenendo la sussistenza della giurisdizione tributaria, ai sensi degli 2 e 19, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 546 del 1992, non sul rapporto (effettivamente di natura non tributaria, in quanto relativo a spese di giustizia), ma sull’atto (cartella esattoriale), che espressamente afferma la giurisdizione tributaria (per la parte “che ha ad oggetto l’imposta di registro” e fa riferimento a tributi) e che deve essere valutato in considerazione del contenuto espresso e non di ciò che risulta aliunde. Ad avviso del ricorrente, risulterebbe irrilevante l’impugnazione della cartella anche dinanzi al giudice ordinario (Tribunale di Bologna), determinata proprio dall’incerto contenuto dell’atto, la cui decisione in rito (inammissibilità per tardività) esclude la formazione del giudicato sulla giurisdizione.

2. Con il secondo  motivo si è dedotta la falsa applicazione  degli 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendosi che, laddove si sia impugnata la sola cartella esattoriale (e non anche l’atto impositivo precedente e non notificato), il giudizio  si limita  all’atto e non si estende al rapporto sottostante, e che, qualora la cartella sia ambigua o, addirittura, contenga, come nel caso di specie un riferimento ai tributi, sussiste la giurisdizione del giudice tributario, dovendosi individuare un giudice che possa annullare l’atto illegittimo ed integrando l’autorità giudiziaria tributaria il giudice naturale per l’annullamento delle cartelle esattoriali.

3. I resistenti,   nei   loro   contro-ricorsi,   hanno   concluso   per l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, sottolineando l’Agenzia delle entrate il proprio difetto di legittimazione passiva.                                                                                                      

4. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto vertono sulla medesima questione, essendo  il  secondo funzionale al primo e formulato in modo autonomo solo per chiarezza, come precisato dal ricorrente a p. 16 del ricorso.

5. Entrambi i motivi sono infondati, atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali, così come a somme dovute alla Cassa delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari (così Sez. U, 18979 del 31/07/2017, Rv. 645035 – 01; v. anche Sez. U, n. 3008 dell’8/02/2008, Rv. 601586 – 01, secondo cui, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i ricorsi avverso gli atti con cui l’Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall’erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudice ordinario; Sez. U, n. 20427 dell’11/10/2016, Rv. 641220 – 01, secondo cui la cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario). Del resto, la giurisdizione si ripartisce tra  giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato, con la conseguenza che quando l’impugnativa -come nella specie- non attiene ad un credito tributario, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. L’argomentazione, secondo cui il giudizio può essere limitato all’atto cartella di pagamento, senza estendersi al rapporto, non consente di alterare il criterio di ripartizione della giurisdizione, che resta, comunque, collegato alla natura del credito in riscossione. Né può ritenersi che laddove la natura del credito sia incerta, eventualmente in considerazione del contenuto dell’atto, il giudice tributario sia il giudice naturale delle cartelle di pagamento. L’incertezza non preclude, difatti, l’individuazione del giudice, in relazione alla natura del credito che il ricorrente intende negare. Del resto, il pregiudizio determinato dall’eventuale errore è superato mediante il meccanismo della translatio iudicii, di cui all’art. 59 della l. n. 69 del 2009. Ad ogni modo, nel caso in esame, nella sentenza impugnata si è esclusa l’incertezza relativamente alla natura del credito sotteso alla cartella di pagamento ed il ricorrente ha adito anche l’autorità giudiziaria ordinaria.

6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, 1 quater).

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso.

Condanna A. L. al pagamento, in favore del Ministero di Giustizia/Agenzia delle Entrate (costituiti insieme) e di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 3.645,00 (per ciascuna delle due parti), oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello                                                                                                       stesso art. 13, se dovuto.