CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 maggio 2022, n. 14111
Commercianti – Partecipazioni in società a responsabilità limitata – Redditi di capitale -Esclusione dalla base imponibile ai fini contributivi
Rilevato che
Con la sentenza n.139/2019 la Corte di appello di Trento-Sezione distaccata di Bolzano respingeva l’appello proposto dall’Inps avverso la decisione con cui il tribunale aveva accolto l’opposizione agli avvisi di addebito emessi dall’Istituto nei confronti di T. T. in relazione alla maggiore pretesa contributiva, per gli iscritti alla Gestione commercianti, derivante da redditi scaturenti da partecipazioni in società a responsabilità limitata.
La corte territoriale aveva ritenuto non dovuta la contribuzione derivata dai redditi scaturenti da partecipazioni societarie in quanto non collegabili allo svolgimento di una attività lavorativa.
Avverso detta decisione l’Inps proponeva ricorso affidato a un motivo. T. T. rimaneva intimato.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Considerato che
1)- Con unico motivo l’INPS deduce -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- violazione e falsa applicazione della legge 14 novembre 1992, nr. 438, art. 3 bis, di conv.ne con modificazioni del D.L. 19 settembre 1992, nr. 384, e in connessione con la legge 2 agosto 1990 nr. 233; la questione sottoposta al vaglio di questa Corte attiene al fatto se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell’anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa; trattasi di questione risolta da Cass. nr. 21540 del 2019 (seguita, tra le altre, da Cass. nr. 18594 del 2020 e da Cass. nr. 19001 del 2020);
il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate, condividendone le ragioni esposte, da intendere qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ., atteso che il ricorrente non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione del richiamato orientamento giurisprudenziale; nelle citate pronunce è stato rilevato che il D.L. 19 settembre 1992, nr. 384, art. 3 bis, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 nr. 438, ha previsto che «A decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono» e che con la nuova disposizione rileva «la totalità» dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all’iscrizione alla gestione della legge nr. 233 del 1990, ex art. 1, con una formulazione che realizza un ampliamento della base imponibile contributiva; è stato precisato, altresì, che al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre fare riferimento alle norme fiscali e, dunque, in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, nr. 917. Il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d’impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell’art. 55 (nel testo post riforma del 2004), sono quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale mentre l’art. 44, lett. e) (nel testo post riforma del 2004), ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES); poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi; in tali precedenti (v. Cass. nr. 21540 cit., § 11 e ss) è messo in evidenza anche il diverso regime dettato per i soci di società di persone e le ragioni di coerenza del sistema alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, nella sentenza nr. 354 del 2001; pertanto, il ricorso va rigettato; nulla per le spese.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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