Corte di Cassazione ordinanza n. 13003 depositata il 26 aprile 2022

litisconsorzio necessario – partecipazione anche del contribuente che non ha ricevuto l’atto impositivo

Fatti di causa 

Dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Alfonso Maria Di Nardi un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno 2005, era stato contestato il maggior reddito  derivante  dalla  sua partecipazione alla società Edilizia Ponti 36 di Passaro Giovanni e Di Nardi Alfonso Maria s.n.c.; il contribuente aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta; avverso la decisione  del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello.

La Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che l’accertamento effettuato nei confronti della società era divenuto definitivo per mancata impugnazione, sicchè il reddito di partecipazione contestato al contribuente era conseguenziale all’accertamento oramai definitivo nei confronti della società, con conseguente impossibilità di contestazione da parte del contribuente; gli ulteriori motivi di appello erano da considerarsi assorbiti.

Il contribuente ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura.

L’Agenzia delle entrate ha depositato un atto denominato di costituzione con il quale ha dichiarato di costituirsi ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Questa  Corte, con ordinanza  del 6 luglio 2021, ha disposto il  rinvio a nuovo ruolo per la trattazione della causa alla pubblica udienza.

Ragioni della decisione 

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione  dell’art.  112,  cod.  proc.  civ.,  dell’art.  5,  d.P.R.  n. 917 /1986, per avere ritenuto di non dovere  esaminare  le eccezioni di merito proposte dal contribuente avverso l’avviso di accertamento allo stesso notificato in considerazione della definitività dell’avviso di accertamento notificato alla società.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, cod. proc. civ., d.lgs. n. 546/1992, in quanto non contiene la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Deve rilevarsi, in via  pregiudiziale  ed assorbente  rispetto  all’esame del ricorso, che la controversia ha riguardo alla pretesa fatta valere nei confronti del contribuente a titolo  di reddito  di partecipazione nella società di persone di cui lo stesso è socio al cinquanta per cento.

Va quindi dichiarata la nullità dell’intero processo per violazione del principio dell’integrità del contraddittorio, tenuto conto che, secondo l’orientamento fatto proprio dalle Sezioni unite di questa corte con la decisione n. 14815 del 4 giugno 2008, il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società di persone, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la posizione della società  e quella di tutti i soci (salvo che l’impugnativa prospetti questioni personali), con l’effetto che tutti questi soggetti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), sicchè, trattandosi di fattispecie di  litisconsorzio  necessario originario, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo per violazione del principio  del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma  2, e la nullità può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, con conseguente rimessione della controversia avanti al giudice di primo grado.

Preme evidenziare, per completezza, che, secondo quanto precisato da questa Corte con la suddetta pronuncia, la eventuale mancata notifica dell’avviso di accertamento a tutti i soggetti interessati, non impedisce la partecipazione al giudizio, che comunque viene introdotto mediante impugnazione di un  atto  di  imposizione notificato ad uno dei litisconsorti; tale omissione, semmai, impedisce al fisco, eventualmente vittorioso, di procedere alla riscossione nei confronti dei soggetti che, pur avendo partecipato al giudizio in veste di litisconsorti necessari, non abbiano ricevuto notifica del relativo avviso, posto che tale partecipazione al giudizio non sana i vizi della sequenza  procedimentale dettata  dalla legge per la realizzazione della singola pretesa tributaria.

La mancata integrazione del contraddittorio comporta la nullità di tutte le attività processuali conseguenti (artt. 156 e 159 c.p.c.) ed il regresso del processo in primo grado.

Va, quindi, dichiarata  la nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado, previa cassazione della sentenza censurata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Caserta per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

Il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Caserta affinchè, in diversa composizione, rinnovi il giudizio nel contraddittorio di tutti i litisconsorti necessari, provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.