INAIL – Circolare 16 maggio 2022, n. 20
Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2022 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.
Quadro normativo
– Legge 27 dicembre 2013 n. 147: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”. Articolo 1, comma 128.
– Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. Articolo 1, commi 1121 e 1122.
– Decreto 22 aprile 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze: “Riduzione percentuale dell’importo dei premi e dei contributi INAIL dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147”.
– Decreto direttoriale 14 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze di approvazione della determinazione del Presidente dell’Inail n. 327 del 3 novembre 2014 concernente “Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2015”.
– Decreto direttoriale 30 settembre 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze di approvazione della determinazione del Presidente dell’Inail n. 283 del 27 luglio 2015 concernente “Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2016”.
– Decreto 9 novembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di approvazione della determinazione del Presidente dell’Inail n. 307 dell’8 agosto 2016 concernente “Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2017”.
– Decreto 22 dicembre 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di approvazione della determinazione del Presidente dell’Inail n. 388 del 24 ottobre 2017 concernente “Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2018”.
– Decreto 22 ottobre 2018 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di approvazione della determinazione del Presidente dell’Inail n. 356 dell’8 agosto 2018 concernente “Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2019”.
– Decreto 27 febbraio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze: “Approvazione delle nuove Tariffe dei Premi delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario ed Altre Attività, nonché delle relative Modalità di applicazione”.
– Decreto 27 febbraio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze: “Approvazione della nuova Tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare, nonché delle relative Modalità di applicazione”.
– Decreto 27 febbraio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze: “Approvazione della nuova Tariffa dei premi della gestione Navigazione”.
– Decreto 7 febbraio 2020 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di approvazione della determinazione del Presidente dell’Inail n. 290 del 26 settembre 2019 concernente “Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014). Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2020”.
– Decreto 23 marzo 2021 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di approvazione della deliberazione n. 179 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Inail in data 29 settembre 2020, concernente “Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147. Misura della riduzione per il 2021”.
– Decreto 1° febbraio 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di approvazione della determinazione n. 238 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Inail in data 21 settembre 2021, concernente “Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147. Misura della riduzione per il 2022”.
– Circolare Inail 7 maggio 2014, n. 25: “Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Provvedimenti attuativi dell’articolo 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative”.
– Circolare congiunta Inail n. 32 e Inps n. 83 del 1° luglio 2014: “Riduzione contributi agricoli per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’articolo 1, comma 128, legge 147/2013.
Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative”.
– Circolare Inail 30 aprile 2015, n. 52: “Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2015”.
– Circolare Inail 17 dicembre 2015, n. 87: “Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2016”.
– Circolare Inail 25 gennaio 2017, n. 6: “Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, legge 147/2013. Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2017. Modalità applicative”.
– Circolare Inail 2 marzo 2018, n. 13: “Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2018”.
– Circolare Inail 4 luglio 2019, n. 21: “Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2019 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato”.
– Circolare Inail 30 aprile 2020, n. 15: “Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2020 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato”.
– Circolare Inail 27 aprile 2021, n. 13: “Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2021 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.
Premessa
Con effetto dal 1º gennaio 2014, l’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle more dell’aggiornamento delle relative tariffe.
La riduzione è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Inail, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, nel limite complessivo di un importo pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
Come già specificato nella circolare 4 luglio 2019, n. 21, dal 2019 la riduzione non si applica ai premi determinati in base alle nuove tariffe approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019 entrate in vigore dal 1° gennaio 2019, vale a dire:
a) le tariffe dei premi delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività”, che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione;
b) la tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare;
c) la tariffa dei premi della gestione Navigazione.
Ambito di applicazione della riduzione per l’anno 2022
Per l’anno 2022 la riduzione dei premi e contributi dovuti prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica esclusivamente:
1. ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnicoscientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
2. ai premi speciali unitari previsti per i pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
3. ai premi speciali dovuti per frantoio, in occasione della campagna olearia, per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive assicurate nell’ambito della gestione industria ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (NOTA 1);
4. ai premi speciali unitari previsti per i facchini e i barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;
5. ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93;
6. ai premi speciali unitari previsti dall’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per l’assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (NOTA 2);
7. ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’Inps.
Misura della riduzione percentuale per il 2022
Per l’anno 2022 la riduzione dei premi e dei contributi di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata fissata nella misura pari al 15,27% dal decreto 1° febbraio 2022 (NOTA 3) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che ha approvato la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail 21 settembre 2021, n. 238.
Criteri di applicazione della riduzione
Per quanto riguarda i criteri di applicazione, si ricorda che l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale e che come specificato nella circolare Inail 7 maggio 2014, n. 25 e, per i contributi in agricoltura, nella circolare congiunta Inail n. 32 e Inps n. 83 del 1° luglio 2014, sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.
a) Attività iniziata da oltre un biennio
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché per i premi speciali dell’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione agricoltura.
Gli Indici di Gravità Media sono fissati dal decreto 7 febbraio 2020 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da applicare nel triennio 2020-2022 nelle more del completamento della revisione tariffaria.
Per l’anno 2022, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2020.
b) Attività iniziata da non oltre un biennio
In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.
Per i settori diversi dall’agricoltura la domanda deve essere presentata con il nuovo servizio online “Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali”, disponibile in www.inail.it -servizi online dal 12 maggio 2022.
Per la sola polizza speciale IeFP la domanda di riduzione deve essere presentata con il servizio online “Comunicazione data di avvio dei corsi IeFP” (quadro R) compilando l’apposita sezione “Domanda per l’applicazione della riduzione prevista dalla legge 147/2013 al premio speciale unitario d.lgs. 150/2015”.
Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata compilando l’apposito modulo di domanda “Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura” pubblicato in www.inail.it – atti e documenti – moduli e modelli – assicurazione – premio assicurativo.
Il modulo deve essere trasmesso tramite Pec alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale organizzazione digitale dcod@postacert.inail.it, che provvede a inserire l’avente diritto negli elenchi, da comunicare all’Inps, dei soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione.
Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2022 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2020.
Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2022 nella nuova misura del 15,27% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.
—
Note.
(1) Se le olive sono acquistate da terzi, la relativa frangitura è considerata attività industriale in quanto equiparata a quella svolta per conto terzi, pertanto si applicano i premi speciali nell’ambito della gestione industria di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Se le olive sono prodotte nel fondo del gestore del frantoio si applica invece la tutela agricola di cui al titolo II del predetto decreto. In caso di promiscuità si applica ugualmente la gestione agricoltura, a meno che la potenzialità e l’organizzazione produttiva dei frantoi siano di tale entità da non trovare normale rispondenza nella moderata quantità di olive prodotte nel fondo del gestore.
(2) Si rinvia alla circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9 nella quale è stato specificato che l’articolo 1, comma 110, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto a decorrere dall’anno 2018 la destinazione delle risorse per la copertura delle minori entrate per premi dell’Inail derivanti dall’applicazione del premio speciale unitario istituito dall’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per gli anni 2016 e 2017.
(3) Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione “pubblicità legale” in data 25 marzo 2022, numero repertorio 221/2022.
Allegato 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Decreto ministeriale 01 febbraio 2022
Allegato 2
INAIL – Delibera 21 settembre 2021, 238
Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti atuativi dell’articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147. Misura della riduzione per il 2022
Delibera
1. la misura della riduzione percentuale dell’impoto dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infotuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, da applicare alle tipologie di premi e contributi di cui al punto 2 della presente delibera nelle more della loro revisione, per l’anno 2022, è pari al 15,27%.
2. La riduzione del 15,27% si applica ai premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del d.p.r. n.1124/1965 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori), ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge n. 93/1958, ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo
Il del citato d.p.r. n.1124/1965, riscossi in forma unificata dall’lnps.
3. La riduzione non sarà applicata ai premi per i quali intervenga, con decorrenza 1 ° gennaio 2022, l’aggiornamento delle relative tarife dei premi e contributi.
La presente delibera sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’adozione del decreto direttoriale di competenza, da emanarsi di conceto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
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