MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI – Decreto ministeriale 29 marzo 2022
Disciplina delle procedure di accreditamento degli esaminatori ausiliari, reclutati tra esaminatori abilitati ex dipendenti degli uffici della motorizzazione civile collocati in quiescenza, nonché disciplina degli adempimenti conseguenti all’esercizio di tale funzione e della determinazione ed erogazione del corrispettivo dovuto
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le procedure di accreditamento di ex dipendenti degli uffici della motorizzazione civile collocati in quiescenza, che in servizio hanno svolto la funzione di esaminatori abilitati all’espletamento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all’art. 116 del Codice della strada, quali esaminatori ausiliari per i servizi effettuati ai sensi dell’art. 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Disciplina, inoltre, gli adempimenti conseguenti all’esercizio di tale funzione e la determinazione e l’erogazione del corrispettivo dovuto.
Art. 2
Accreditamento
1. Per essere adibiti alle funzioni di esaminatore ausiliario di cui all’art. 1, i soggetti ivi previsti devono trasmettere alla Direzione generale territoriale competente per uno specifico ufficio della motorizzazione civile o una specifica sezione per cui chiedono di operare, apposita istanza corredata di:
a. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà intesa a comprovare:
i. di avere effettivamente svolto l’attività di esaminatore per almeno tre anni negli ultimi cinque anni;
ii. la data di collocamento in quiescenza e la qualifica funzionale all’atto del predetto collocamento;
iii. di non aver subito sanzioni disciplinari nei cinque anni precedenti alla cessazione dal servizio comportanti il licenziamento con o senza preavviso o la sospensione dal servizio;
b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà intesa a comprovare la sussistenza/non sussistenza di conflitti di interesse e/o incompatibilità; detta dichiarazione dovrà essere aggiornata con immediatezza ad ogni intervenuta variazione delle circostanze dichiarate;
c. dichiarazione sostitutiva di certificazione intesa a comprovare:
i. di non aver subito condanne definitive per reati compresi nei titoli I, II, III, V, VI, VII del libro II del codice penale;
ii. di non aver subito condanne definitive per reati che comportino l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
d. dichiarazione di assunzione di responsabilità, con la quale il candidato alle funzioni di esaminatore ausiliario dichiara di essere consapevole di agire ed eseguire l’attività sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità civile, penale e contabile;
e. dichiarazione di disponibilità a partecipare alle attività di cui all’art. 121, comma 5-bis, ultimo periodo del codice della strada, nelle forme e nei tempi disposti dall’amministrazione;
f. calendario di disponibilità trimestrale;
g. copia della polizza assicurativa contro i rischi professionali relativi all’esercizio della funzione di esaminatore dotata di massimale, per singolo sinistro, non inferiore ad euro 500.000. La copertura assicurativa deve intendersi riferita anche ai rischi per danni a persone e cose e per infortuni sul lavoro verso sé stessi e verso terzi nell’esercizio della funzione.
2. La Direzione generale territoriale, completata la fase istruttoria, redige ed aggiorna apposito elenco degli esaminatori ausiliari accreditati con indicazione degli uffici di riferimento e delle incompatibilità dichiarate. Detto elenco è reso disponibile al CED del Dipartimento della mobilità sostenibile e a tutti gli uffici della motorizzazione e sezioni per i quali siano state presentate domande e che insistano nel proprio territorio di competenza.
3. Il responsabile di ciascun ufficio della motorizzazione o sezione inserisce i nominativi degli esaminatori ausiliari in apposito elenco tenuto presso l’ufficio stesso.
4. Il personale esaminatore ausiliario accreditato è inserito, ad insindacabile giudizio del direttore o suo delegato, nel rispetto del calendario di disponibilità dichiarato e secondo le necessità dell’ufficio, nei turni operativi per lo svolgimento delle sedute di esame svolte ai sensi dell’art. 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
5. Almeno quindici giorni prima della scadenza di ciascun trimestre di programmazione delle proprie disponibilità, l’esaminatore ausiliario comunica il proprio nuovo calendario per il trimestre successivo, inviando apposita comunicazione all’indirizzo PEC dell’ufficio della motorizzazione civile o sezione presso cui è accreditato. Eventuali indisponibilità rispetto al calendario di disponibilità trasmesso devono essere comunicate, sempre via PEC all’ufficio della motorizzazione civile o sezione, almeno tre giorni prima dell’indisponibilità sopravvenuta.
6. Gli esaminatori ausiliari conformano le proprie attività alle disposizioni ed alle procedure amministrative ed operative vigenti in materia, anche nei rapporti con gli uffici della motorizzazione civile o sezioni presso i quali sono accreditati, nonché al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, come integrato per il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 maggio 2014, n. 192.
Art. 3
Corrispettivo per le funzioni di esaminatore ausiliario
1. Il compenso per le attività dell’esaminatore ausiliario svolte ai sensi dell’art. 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 e determinato secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato art. 19, è sottoposto a preventiva validazione da parte dell’ufficio o sezione presso il quale è accreditato, secondo i seguenti parametri:
a) indennità oraria: riferita alla qualifica funzionale rivestita all’atto del pensionamento e al regime di prestazione lavorativa «in straordinario» e commisurata alle ore previste per il nastro operativo prenotato nella specifica seduta ed al tempo di viaggio;
b) rimborso chilometrico: pari ad un quinto del prezzo di un litro della benzina all’atto dell’incarico. A tal fine, la distanza chilometrica da considerarsi è quella del percorso di andata e ritorno fra la sede dell’ufficio della motorizzazione civile o della sezione e la sede di svolgimento della seduta.
2. Il compenso, validato ai sensi del comma 1, è corrisposto anticipatamente all’esaminatore ausiliario a cura del richiedente la seduta. L’esaminatore ne rilascia quietanza di avvenuta liquidazione prima dell’inizio delle operazioni d’esame.
Art. 4
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.