Corte di Cassazione ordinanza n. 15041 depositata l’ 11 maggio 2022
contenzioso tributario – litisconsorzio necessario
Rilevato che:
1. T.L. ricorre, con tre motivi, contro l’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza con la quale la C.t.r. dell’Abruzzo ha accolto l’appello proposto da quest’ultima avverso la sentenza della C.t.p. di Teramo che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento
2. RAA010200217/2009 con il quale, per l’anno 2004, era stato recuperato a tassazione il maggior reddito di partecipazione quale socia della C.S. di C.G. & C. s.a.s.
3. L’atto impositivo seguiva all’avviso di accertamento RAA020200162/2009 emesso nei confronti della società partecipata in ragione di un presunto scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati
Considerato che:
1. Va rilevato di ufficio il difetto di litisconsorzio necessario tra la società partecipata, C.S. di Cerè G & C. s.a.s., i nonché tra tutti i soci di quest’ultima.
1.1 L’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass. Sez. U, 04/06/2008, n. 14815; Cass. 11/6/2018, n. 15116).
5. In conclusione, deve cassarsi la decisione impugnata, con rinvio alla C.t.p. di Teramo che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara la nullità del giudizio e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; rimette gli atti alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.