Corte di Cassazione ordinanza n. 15695 depositata il 17 maggio 2022

impugnazione atti – atti presupposti

RITENUTO CHE 

La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da Equitalia Sud s.p .a. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (n. 3828/2015) che aveva respinto il ricorso presentato  da B.A. contro il preavviso di fermo amministrativo emesso a seguito della notifica e della omessa impugnazione della prodromica cartella di pagamento del bollo auto dovuto per le annualità 2005 e 2006.

Il giudice d’appello, condividendo l’impianto argomentativo della sentenza di primo grado e quindi  motivando  per relationem  respingeva il gravame con ogni conseguenza anche in ordine alle  spese processuali.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente, con due motivi, mentre Equitalia Sud s.p.a. e la Regione Lazio non hanno svolto attività difensiva.

CONSIDERATO CHE 

Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione del tributo oggetto della cartella di pagamento n. 09720100318467553000, alla base del preavviso di fermo amministrativo notificato il 2/7/2014. Osserva che sull’eccezione non si è pronunciata la CTP di Roma, la quale ha tempestivamente notificata la cartella di pagamento e precluso l’esame della stessa perché irretrattabile la pretesa impositiva. Deduce, altresì, che la relativa questione è stata oggetto di specifico motivo di appello, nel quale veniva evidenziato che la cartella di pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2005 e 2006 era stata notificata oltre il termine di prescrizione triennale e che anche ove si ritenesse validamente eseguita la notifica del 15/11/2010, come affermato dal giudice di prime cure, in mancanza di ulteriori atti interruttivi,  la notifica del preavviso di fermo amministrativo, eseguita il 2/7/2014, sarebbe comunque intempestiva. Deduce, infine, che la CTP ha erroneamente ritenuto che la mancata impugnazione della cartella abbia reso “non (…) più formulabili (…) censure riferite all’atto presupposto del preavviso di fermo”.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 2943 e 2948 c.c., 5, d.l. n. 953 del 1982, 615 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di pagamento, la quale determina  l’irretrattabilità  del  credito,  abbia  trasformato  il termine breve di prescrizione (triennale) riferito al tributo richiesto in quello ordinario (decennale). Osserva che l’Agente della riscossione avrebbe dovuto porre in essere nei successivi tre anni (15/11/2013)?, attività idonee a interrompere nuovamente il decorso del termine prescrizionale, mentre il preavviso di fermo è stato notificato solo il 2/7/2014, non trovando applicazione l’art. 2935 c.c., come  pure affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 23397/2016.

Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono fondate nei termini di seguito precisati.

Sul presupposto della regolare notificazione dell’atto prodromico (la cartella  di pagamento  n.   09720100318467553000), dapprima  la CTP e poi la CTR, quest’ultima con motivazione per relationem che sia pur sinteticamente ha dato risposta alle  censure  formulate,  hanno affermato l’impugnabilità del preavviso di fermo solo per vizi propri, pronuncia conforme  al principio, affermato da questa  Corte, secondo cui “in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del l.992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati,  non  è  ammissibile  l’impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini.” Cass. n. 13107/2017; n. 12244/2017).

L’accertata correttezza delle operazioni notificatorie concernenti la cartella sottesa all’impugnato preavviso di fermo amministrativo, osta alla proposizione di censure relative alla pretesa creditoria portata dalla cartella medesima in quanto ormai divenuta definitiva per difetto d’impugnazione.

Il preavviso di fermo amministrativo, infatti, è autonomamente impugnabile ma laddove, come nel caso di specie, l’atto presupposto recante la richiesta di pagamento del tributo sia diventato definitivo, essendo stato notificato e non impugnato entro i termini di legge, possono essere fatti valere  solo vizi del preavviso  stesso e non già quelli propri dell’atto presupposto, che potevano e dovevano dedursi in sede di ricorso avverso quest’ultimo (Cass. n.  701/2014;  n. 13138/2018).

Occorre, tuttavia, evidenziare che con il motivo di appello (riprodotto nel ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c.) il contribuente si doleva del fatto che le tasse automobilistiche, riguardanti le annualità 2005 e 2006, fossero state richieste, per la prima volta, con la cartella di pagamento notificata il 15/11/2010 e che quand’anche fosse stata ritenuta valida la notificazione, la richiesta di pagamento risulterebbe avanzata “oltre il termine triennale previsto dalle norme cogenti imperative” di cui al d. l. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, convertito con modificazioni dalla l. n. 53 del 1983, modificato dal d.l. n. 2 del 1986, art. 3, convertito con modificazioni dalla l. n. 60 del 1986.

L’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente si riferisce, come si può ricavare dalla lettura del motivo di ricorso, alla pretesa tributaria portata dalla cartella, in quanto – in tesi – non regolarmente notificata, sicché l’eccezione investe la questione relativa all’eventuale decorso del termine prescrizionale del credito tributario in riscossione maturato dopo la notifica della cartella non opposta, avuto riguardo al tempo intercorso tra  la  notifica  del preavviso  di fermo  (2/7/2014, pag. 6 ricorso) e la data di notifica  della  cartella  esattoriale  (15/11/2010, pag. 4 ricorso) cui la contribuente aveva prestato acquiescenza, lasciando scadere il termine concesso per l’opposizione, dovendo riconoscersi all’interruzione, a norma dell’art. 2945, comma 1,  c.c., effetto istantaneo (“Per effetto della interruzione s’inizia  un  nuovo periodo di prescrizione”).

Alla luce dei principi enunciati dalla Corte, il giudice di appello erroneamente ha ritenuto che la mancata  impugnazione  della cartella nei termini avesse impedito il decorso di un nuovo periodo  di prescrizione triennale (art. 2945, comma 1, c.c.)  atteso  che,  al contrario, la notifica della cartella di pagamento costituisce mero atto interruttivo (Cass. n. 6185/2021, n. 32048/2021).

Nel caso di specie, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria  riguarda  la riscossione  di tasse automobilistiche per gli 2005 e 2006, soggette a prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dal già richiamato d. l. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, convertito con modificazioni dalla l. n. 53 del 1983, modificato dal d.l. n. 2 del 1986, art. 3, convertito con modificazioni dalla l. n. 60 del 1986 ed il contribuente ribadisce nel ricorso per cassazione, del tutto correttamente, che seppure la notifica della cartella di pagamento fosse stata ritualmente eseguita il 15/11/2010 (pag. 4 ricorso), come affermato dai giudici di merito, ciò non di meno la notifica  del preavviso di fermo, avvenuta il 2/7/2014 (pag. 6 ricorso), si collocherebbe ben oltre il previsto termine breve di prescrizione.

Inoltre, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397/2016, hanno affermato che “il principio, di carattere generale, secondo cui “la scadenza del termine perentorio  sancito per opporsi o impugnare  un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto  sostanziale  della  irretrattabilità  del  credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti –  in  ogni  modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo“.

La sentenza della CTR impugnata  non è conforme  ai principi di diritto sopra enunciati ed è mancato alcun accertamento al riguardo da parte del giudice di merito.

La sentenza, pertanto, va cassata e la causa rinviata  per nuovo esame alla CTR del Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM 

La Corte, accoglie il ricorso, cassa  la sentenza  impugnata  e rinvia la causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.