Corte di Cassazione ordinanza n. 16109 depositata il 19 maggio 2022
contenzioso tributario – nuovi motivi – motivazione della sentenza
RILEVATO CHE:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata l’8 ottobre 2013, che, in accoglimento dell’appello proposto dalla Immobiliare L.T. s.r.l., ha annullato l’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa dalla società per l’anno 2005 ed erano state recuperate le maggiori imposte non versate;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’atto impositivo impugnato l’Ufficio aveva contestato l’antieconomicità di alcune operazioni di cessione di immobili, in ragione dell’esposizione di costi sostenuti per la realizzazione di unità abitative superiori ai ricavi, e, ritenuta, conseguentemente, l’inattendibilità dei dati indicati in dichiarazione, aveva rideterminato i ricavi della società;
– il giudice di appello, dopo aver dato atto che la Commissione provinciale aveva respinto il ricorso, ha accolto il gravame della contribuente evidenziando l’erronea indicazione nell’atto impositivo, per difetto, dei ricavi conseguiti dalla contribuente per la realizzazione del complesso immobiliare di cui le unità abitative in oggetto facevano parte e ritenendo non attendibile il dato utilizzato dall’Amministrazione finanziaria per valutare l’esattezza dei dati esposti in dichiarazione e accertare i maggiori ricavi realizzati, rappresentato dal prezzo di vendita di due appartamenti al grezzo realizzati in un precedente periodo di imposta e dalla relativa percentuale di ricarico applicata a tale vendita;
– il ricorso è affidato a tre motivi;
– la Immobiliare L.T. r.l. non spiega alcuna attività difensiva;
CONSIDERATO CHE:
– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, 4, c.p.c., la violazione dell’art. 57, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per essersi la Commissione regionale pronunciata su una eccezione, avente ad oggetto l’erronea indicazione nell’atto impositivo dei ricavi conseguiti dalla contribuente dalla vendita degli appartamenti facenti parte del complesso immobiliare realizzato (euro 936.850,00, anziché 1.120.073,50), proposta dalla società per la prima volta in sede di appello;
– il motivo è infondato;
– dall’esame del ricorso originario emerge che la società contribuente ha impugnato l’atto impositivo con motivo concernente sia i costi che l’Ufficio ha ritenuto fossero stati sostenuti per la realizzazione degli immobili ceduti, evidenziando l’erroneo calcolo degli stessi per eccesso, sia la rideterminazione dei ricavi ivi operata, contestando il valore presunto delle altre cessioni;
– con il motivo di appello la società, lungi da introdurre un nuovo motivo di illegittimità dell’atto impugnato, si è limitata, nel rispetto degli originari petitum e causa petendi, a illustrare con ulteriori argomentazioni le proprie tesi, per cui la sentenza si sottrae alla censura formulata;
– con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 39, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per aver la sentenza impugnata negato che sussistessero i presupposti per la rettifica della dichiarazione, pur in presenza di una condotta antieconomica della contribuente;
– il motivo è inammissibile in quanto poggia sull’erroneo assunto che il giudice di appello abbia accertato, così come ipotizzato dall’Amministrazione finanziaria, l’esistenza di una condotta antieconomica, laddove, invece, ha escluso, sia pure implicitamente, tale circostanza, affermando che i ricavi derivanti dall’operazione immobiliare fossero superiori rispetto a quelli indicati dall’Ufficio e, del pari, superiori ai costi di realizzazione e, inoltre, negando validità al ragionamento presuntivo cui l’Agenzia ha fatto ricorso per la rideterminazione dei ricavi del periodo di imposta in oggetto;
– orbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente ( ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);
– con l’ultimo motivo di ricorso l’Agenzia si duole della insufficiente mo tivazione o, comunque, dell’omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio, nella parte in cui la Commissione regionale, nell’indicare i ricavi conseguiti dalla contribuente dalla vendita degli appartamenti facenti parte del complesso immobiliare realizzato ha preso in considerazione anche ricavi derivanti da altre attività;
– il motivo è inammissibile, poiché si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice di appello che non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);
– pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto;
– nulla va disposto in ordine al governo delle spese processuali in assenza di attività difensiva della vittoriosa
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.