Corte di Cassazione ordinanza n. 16525 depositata il 23 maggio 2022
accertamento società a ristretta base sociale
Rilevato che:
a carico di M.R., che non aveva presentato dichiarazione dei redditi, venne emesso avviso di accertamento, relativo a IRPEF dell’anno di imposta 2007, con cui gli venne imputato un reddito di capitale in conseguenza della ritenuta distribuzione di utili occulti prodotti dalla Mondo Auto s.r.l., della quale il contribuente era socio, con una partecipazione pari al trenta per cento del capitale sociale.
Il ricorso proposto avverso l’atto impositivo venne parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale che rideterminava, riducendolo, l’utile extracontabile distribuito ai soci.
Tale decisione, appellata dal contribuente, è stata confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Veneto.
Avverso la sentenza M.R. propone ricorso, su quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis-1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio.
Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.47 del d.P.R. n.917 del 1986 (TUIR) sotto il profilo dell’illegittimità della presunzione posta a base dell’avviso di accertamento. Secondo la prospettazione difensiva l’inferenza presuntiva basata sulla sola ristretta base societaria non sarebbe da sola probante rappresentando un mero indizio da valutare in relazione ad altri elementi da acquisirsi ad opera dell’Ufficio.
1.1 La censura è inammissibile alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 7155 del 21/03/2017 (<<in tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti“)
La sentenza impugnata si muove, infatti, lungo il solco interpretativo tracciato in materia da questa Corte la quale ha costantemente ribadito che, nelle ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale (cfr., tra le altre, Cass.n.15824 del 29.07.2016). E, ancora, che ove sia accertata la percezione di redditi societari non contabilizzati opera la presunzione di loro distribuzione pro quota ai soci, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, non occorrendo che l’accertamento emesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi di riscontro tesi a verificare, attraverso le analisi delle loro movimentazioni bancarie, l’intervenuto acquisto di beni di particolare valore, non giustificabili sulla base dei redditi accertati (cfr., tra le altre, di recente, Cass. 11.08.2020 n.16193).
2. Con il secondo mezzo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.47 del U.I.R., questa volta, sotto il profilo dell’erronea applicazione della disposizione.
2.1 La censura è infondata. Anche su tale capo la sentenza impugnata è conforme ai principi consolidati in materia di questa Corte la quale ha costantemente ribadito che nel caso di società a ristretta base non opera la presunzione di cui alla norma invocata in quanto, essendo gli utili conseguiti “in nero” e non essendo mai pervenuti nella contabilità societaria, non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che non v’è stata, non avendoli la società mai dichiarati. (cfr., tra le altre, Cass.Sez.5 19.11.2020 n.26317).
3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cod.civ. e 38 del d.P.R. n.600 del 1973 e dell’art.24 in materia di onere della prova e di diritto d difesa. Si censura, in particolare, la sentenza impugnata per avere violato le regole in materia di onere della prova laddove la C.T.R. aveva ritenuto immodificabile il reddito quantificato nell’avviso di accertamento della società in quanto lo stesso non era stato impugnato.
3.1 in disparte la considerazione che, a quanto risulta dagli archivi informatici, gli avvisi di accertamento emessi a carico della Società sono stati oggetto di impugnazione e i relativi giudizi pendono innanzi a questa Corte, la censura è, in ogni caso, inammissibile siccome inconferente con il La sentenza impugnata, cosi come quella di primo grado, prende, infatti, esplicita posizione, anche con valutazione nel merito, sull’accertamento effettuato nei confronti della Società.
4. Merita, invece, accoglimento il quarto motivo di ricorso con cui il contribuente ha invocato l’applicazione, in punto di sanzioni, del principio del favor rei in considerazione dello ius superveniens costituito dal d.lgs.n.158 del 2015. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in punto di sanzioni e va disposto il rinvio al Giudice di merito affinchè valuti l’applicazione del regime sanzionatorio più favorevole, come disposto dal decreto legislativo n.158 del 2015, e regoli le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri.
Cassa la sentenza impugnata, nei termini di cui in motivazione, e rinvia alla Commissione Tributaria regionale del Veneto (Sez.Venezia Mestre), in diversa composizione, cui demanda di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.