Corte di Cassazione sentenza n. 16694 depositata il 24 maggio 2022

litisconsorzio necessario – obbligo del giudice dell’integrazione del contraddittorio

ESPOSIZIONE DEI FATTI CAUSA

1. G.A.M. impugnava la cartella di pagamento relativa a bollo auto per l’annualità di imposta 2012, eccependo la prescrizione della pretesa tributaria e l’omessa notifica del prodromico verbale di contestazione.

La CTP di Roma accoglieva il ricorso, dichiarando prescritto il credito tributario, con decisione che veniva impugnata dalla società di riscossione.

La CRT della Campania dichiarava l’inammissibilità dell’appello, per avere l’impugnante notificato il ricorso alla Regione Lazio anziché alla regione Calabria contraddittore nel primo giudizio.                                 

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Equitalia Sud Spa sulla base di due motivi.                                                  .                        .

La Regione Lazio e la Regione Calabria e G.A.M. sono rimaste intimate.

ESPOSIZIONE   DELLE RAGIONI DI DIRITTO

1. Con la prima censura si lamenta la violazione dell’art. 63 d.lgs. n. 546/92 nonché dell’art. 331 p.c. in relazione all’art. 360, nn. 3) e 5), c.p.c.; per avere il decidente dichiarato l’inammissibilità del gravame, in luogo di ordinare l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.. Adduce, al riguardo, che in ossequio al disposto dell’art. 331 c.p.c., la Regionale non poteva dichiarare l’inammissibilità del gravame ma avrebbe dovuto appunto applicare il disposto dell’art. 331 c.p.c. estensibile anche al processo tributario in virtù dell’art. 49 del citato decreto legislativo.

2. Con la seconda censura si deduce la violazione dell’art. 15 del lgs. n. 546/92 nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, ex art. 360 nn. 3) e 5), c:.p.c.; per avere la CTR affermato che la Regione Calabria non aveva dato prova di aver notificato alla contribuente il prodromico avviso di accertamento e ciò nonostante condannava in solido la regione e la società Equitalia alla refusione delle spese di lite.

3. La prima censura è fondata, assorbita la seconda. 

il Giudice di appello avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Calabria che era stata parte del giudizio di primo grado, ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale con la contribuente alla quale era stato notificato l’atto di appello; invero, il concetto di causa” inscindibile” (di cui all’art. 331 c.p.c.) va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti ne giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede d impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (cfr. Cass. n. 567/1998; Cass. n. 27616/2018).

Tuttavia, come chiaramente risulta dalla lettura dell’art. 331 c.p.c., la mancata impugnazione della sentenza – pronunciata tra più parti in causa inscindibile – nei confronti non di tutte le parti, ma solo nei confronti di una (o più), non determina l’inammissibilità del gravame, bensì l’ordine del Giudice d’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, in quanto il ricorso in appello era stato proposto solo nei confronti della contribuente della regione Lazio, estranea al giudizio, e la mancanza di tale ordine non comporta l’inammissibilità del gravame (allorché la parte pretermessa non si sia comunque costituita nel relativo giudizio), dato che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello – per il mancato ordine di cui sopra­ determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (cfr., ex multis, Cass. nn. 10934/2015, 1462/2009, 8854/2007, 1789/2004, 11154/2003).

Constatato quindi il difetto d’integrità del contraddittorio innanzi alla CTR, e la mancata applicazione dell’art. 331 c.p.c., va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo giudizio da espletarsi, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Calabria; Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità

P.Q. M.

La Corte

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, per l’effetto, rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.