Svolgimento del processo
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento relativamente al reddito di partecipazione del contribuente in società oggetto a sua volta di accertamento per maggior reddito.
La Commissione adita accoglieva il ricorso. L’appello dell’amministrazione era dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine previsto dall’art. 327 c.p.c. anche tenuto contro della proroga disposta per irregolare funzionamento degli uffici.
L’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo.
Resiste il contribuente con controricorso, illustrato anche con memoria.
Motivazione
Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione denuncia sotto il profilo del vizio di motivazione le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito in ordine al computo della proroga dei termini disposta per irregolare funzionamento degli uffici, secondo la L. n. 592 del 1985. La situazione effettiva, riguardante il caso di specie, vedeva infatti la concorrenza di due (e non di un solo) decreti di proroga dei termini. Un primo che concerneva i sopprimendi uffici finanziari di Roma, per il periodo dal 15 dicembre 1999 al 26 gennaio 2000. Un secondo (l’unico preso in esame dal giudice di merito) che concerneva l’irregolare funzionamento degli uffici per il periodo dal 27 gennaio 2000 al 31 luglio 2000.
Preliminarmente deve essere rilevata l’infondatezza dell’eccezione di tardività del ricorso per cassazione solleva dal controricorrente, in quanto il termine prescritto non è di un anno e 45 giorni, bensì di un anno e 46 giorni, termine che nel caso di specie scadeva appunto il 17 gennaio 2007, nel quale il ricorso è stato consegnato per la notifica.
Il ricorso è fondato. Essendo stata depositata il 25 marzo 1999 la sentenza di prime cure, l’appello avrebbe dovuto essere proposto entro il 10 maggio 2000: sicché il termine scadeva nel periodo di proroga disposto con il secondo decreto (proprio quello considerato dal giudice di merito), restando così irrilevante il primo dei richiamati decreti di proroga. Il termine per la proposizione dell’appello era così prorogato, ai sensi dell’art. 1, L. n. 592 del 1985 fino al decimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto che accertava la durata complessiva del periodo di irregolare funzionamento degli uffici. Nel caso di specie tale decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2000, sicché il termine di proroga scadeva il 22 settembre 2000, mentre l’appello era stato notificato il 31 agosto 2000, ben prima della scadenza del termine predetto. Il giudice a quo, avendo fatto applicazione, per dichiarare l’inammissibilità dell’appello, del decreto che dichiarava l’irregolare funzionamento degli uffici a decorrere dal 27 gennaio 2000, avrebbe dovuto considerare l’effettiva scadenza della proroga (che era appunto il 31 luglio 2000): sicché, trattandosi di non corretta applicazione di un atto valutato dal giudice di merito, appaiono irrilevanti le considerazioni in ordine all’applicabilità nella specie del principio iura novit curia (peraltro, nel ricorso vi sono specifiche indicazioni del numero e della data della Gazzetta Ufficiale sul quale è pubblicato il decreto di proroga).
Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, per l’esame del merito. Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,m anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
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