CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 giugno 2022, n. 19505
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Sussistenza – Rinuncia al ricorso – Estinzione del giudizio
Fatti di causa
1. La Corte d’Appello di Roma, in riforma di sentenza del Tribunale di Latina, ha dichiarato la sussistenza tra l’appellante C. I. e A. s.p.a. di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 24.9.2007 (valutando illegittimi i contratti a progetto stipulati), condannato A. s.p.a. al risarcimento del danno in favore dell’appellante nella misura della retribuzione dalla stessa maturata dalla data di messa in mora della detta società a quella della pronuncia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo, condannato le appellate (A. s.p.a. e D. s.r.l.), in solido tra loro, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2. A. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a 6 motivi. La lavoratrice ha resistito con controricorso.
M. s.r.l. (incorporante D. s.r.l) ha depositato controricorso in adesione al ricorso di A. s.r.l.; successivamente quest’ultima ha depositato atto di rinuncia.
3. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, alla luce della rinuncia intervenuta.
Ragioni della decisione
La società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione con integrale compensazione delle spese, accettata dalle altre parti del giudizio, come risulta dall’atto sottoscritto dalle parti stesse e dai loro difensori.
Rilevata la regolarità della rinuncia e dell’accettazione, deve procedersi alla declaratoria di estinzione del presente giudizio di legittimità con compensazione delle spese di lite, in conformità della concorde richiesta delle parti, dato altresì atto della non sussistenza dei presupposti processuali in tema di condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.